TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-08-28, n. 202402486

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-08-28, n. 202402486
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402486
Data del deposito : 28 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2024

N. 02486/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02407/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2407 del 2017, proposto da M T, rappresentata e difesa dagli avvocati G R, V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore, in Palermo, via G. Oberdan n. 5;

contro

Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana della Regione Siciliana, Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;

per l’annullamento

- della nota prot. n. 6600/5 del 10.07.2017, spedita in data 12.07.2017 e pervenuta alla ricorrente in data 14.07.2017, con la quale la Soprintendenza di Agrigento ha diffidato la sospensione dei lavori inerenti la comunicazione di inizio dei lavori, relativi alla realizzazione di una scala esterna e di una ringhiera, sull’immobile sito in Agrigento, Via L. Crescente, foglio di mappa 163, p.lla 126 ex 1461, ricadente nella zona A di cui al D.M. 16.05.68 e ss.mm.ii;

- della nota prot. n. 4815/5 del 13.05.2016, acquisita dalla ricorrente soltanto in data 31.07.2017, a seguito di accesso agli atti, con la quale la Soprintendenza di Agrigento ha espresso parere negativo alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una scala esterna e di una ringhiera, sul suddetto immobile;

- nonché di ogni altro atto e/o presupposto e/o connesso;

nonché per l’accertamento

- della formazione del silenzio-assenso, ex art. 46 della L.R. 17/2004 ovvero ex D.P.R. 31/2017, sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica, assunta al prot. n. 627 della Soprintendenza di Agrigento, in data 25.01.2016, avete ad oggetto la realizzazione di una scala esterna e di una ringhiera, sull’immobile sito in Agrigento, Via L. Crescente, foglio di mappa 163, p.lla 126 ex 1461, ricadente nella zona A di cui al D.M. 16.05.68 e ss.mm.ii;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di dell’Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana della Regione Siciliana e della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 2597 del 04/08/2023;

Vista la documentazione depositata dalla resistente Amministrazione in adempimento dell’ordinanza n. 2597/2023;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 13 ottobre 2017 e depositato il 20 ottobre successivo, la ricorrente ha impugnato gli atti con i quali la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento - in rlazione all’immobile di sua proprietà sito nella zona “A” (Archeologica) del Decreto Gui-Mancini, sottoposta al livello di tutela “3” del Piano Paesaggistico - ha espresso parere negativo alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una scala esterna e di una ringhiera e poi ha diffidato la sospensione dei lavori.

Espone in fatto:

- di avere costruito l’immobile prima dell’apposizione del vincolo apposto con d.m. 16.05.1968, onde la regolarità della sua permanenza in zona A, come da concessione edilizia n. 1166 del 31.07.1987 e N.O. della Soprintendenza del 20.11.1986;

- di avere chiesto alla predetta Soprintendenza, con successiva istanza assunta al prot. 627 del 25.01.2016, l’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di una ringhiera di ferro sul lastrico solare e di una scala a chiocciola in ferro, istanza riscontrata dalla Soprintendenza con un preavviso di rigetto;

- di avere presentato osservazioni in sede di contraddittorio endoprocedimentale, senza ricevere alcun riscontro dalla Soprintendenza;

- sul presupposto della formazione del silenzio assenso ex art. 46 della l.r. 17/2004, ha comunicato l’inizio dei lavori ai quali ha fatto seguito la diffida della Soprintendenza di sospensione degli stessi, con nota prot. n. 6603 del 10.07.2017, stante il parere negativo rilasciato dalla Soprintendenza con nota prot. n. 4815/5 del 13.05.2016 e la inapplicabilità del silenzio assenso.

La ricorrente deduce di aver appreso del diniego solo in seguito all’accesso agli atti del 18.07.2017, dacché la legittimità tanto dell’affidamento sull’avvenuta formazione del silenzio assenso quanto delle costruzioni già interamente eseguite.

Ha dunque impugnato i sopra citati atti della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento (note n. 6600/5 del 10.07.2017 e n. 4815/5 del 13.05.2016), articolando le seguenti censure:

I) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 23 della l.r. 10/1991;
violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 136, 142 e 146 del d.lgs. 42/2004;
violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della l.r. 17/2004;
violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.m. 07/10/1971, n. 859100 recante modifiche all’art. 3 del d.m. 16.05.1968;
violazione e falsa applicazione del d.P.R. 31/2017;

Eccesso di potere: per difetto di presupposti, difetto e carenza di motivazione, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità, difetto di competenza, irragionevolezza e violazione del principio di legalità” .

II) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
violazione e falsa del d.P.R. 31/2017;
Eccesso di potere: per difetto di presupposti, difetto e carenza di motivazione, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza e violazione del principio di legalità”
.

III) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 11 bis della l.r. 10/1991;
violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 136, 142 e 146 del d.lgs. 42/2004;
violazione e falsa applicazione dell’art. 46 l.r. 17/2004, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.m. 07/10/1971, n. 859100 recante modifiche all’art. 3 d.m. 16.05.1968. Eccesso di potere: per difetto di presupposti, difetto e carenza di motivazione, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza e violazione del principio di legalità”.

La ricorrente deduce l’avvenuta formazione del silenzio assenso ex art. 46 della l.r. 17/2004, che avrebbe portata generalizzata applicabile in tutte le aree soggette a vincolo paesistico, ex artt. 136, 142 e 146. Il diniego della Soprintendenza, avente natura recettizia, non si sarebbe mai perfezionato, mancando una valida comunicazione. Inoltre non avrebbe effetto il provvedimento di diffida tardivamente emesso dalla Soprintendenza in riscontro alla comunicazione di inizio lavori, in quanto intervenuto a lavori già ultimati, in buona fede, e comunque proveniente da Amministrazione incompetente, spettando al Comune di Agrigento la vigilanza sulla CILA;
deduce altresì la violazione dell’art. 11, d.P.R. 31/2017, che postula il silenzio assenso per gli interventi di cui all’Allegato A per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione da parte della Soprintendenza, il cui punto A.9 annovera la “installazione di dispositivi di sicurezza sulle coperture degli edifici”, quali appunto le ringhiere collocate sul lastrico solare dell’edificio in questione;
ovvero nell’Allegato B, per i quali sarebbe prevista l’autorizzazione semplificata e il silenzio assenso per gli interventi, sub B.3, di “realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne” e ritiene applicabile il solo regime autorizzatorio paesaggistico ex art. 146, e non anche l’art. 21 sul vincolo archeologico. Lamenta poi l’erroneità nel merito delle motivazioni addotte dalla Soprintendenza giacché l’installazione della scala in ferro e della ringhiera rispetterebbe le previsioni di cui all’art. 2 punto 4) del D.M. 07/10/1971, n. 859100, non avendosi disturbo al paesaggio, né aumento di volume o di altezza, né potendosi qualificare quale nuova costruzione.

Per resistere al ricorso si sono costituiti l’Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana della Regione Siciliana e la Soprintendenza dei beni Culturali e Ambientali di Agrigento i quali, con memoria, hanno evidenziato che, la legittimità degli atti gravati deriva dall’applicazione del regime di inedificabilità assoluta ex art. 21, in quanto rientrante nella “Valle dei Templi”, zona A ai sensi del D.M. 16.05.1968, cui consegue la radicale inapplicabilità del silenzio assenso di cui all’art. 46 l.r. 17/2004, norma implicitamente abrogata dalla l.r. 5/2011 (C.G.A.R.S. parere n. 139/2017) con irrilevanza della “lieve entità” degli interventi in materia di interessi sensibili. Parimenti inapplicabile sarebbe il preteso meccanismo del silenzio assenso ex art. 11 D.P.R. 31/2017 in quanto limitato ai rapporti fra pubbliche amministrazioni in forza del richiamo espresso all’art. 17 bis, l. 241/1990.

Con ordinanza cautelare del 27 marzo 2019 n. 417, la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.

Con ordinanza del 4 agosto 2023, n. 2597, regolarmente adempiuta, è stata disposta l’acquisizione di una relazione illustrativa da parte della resistente Soprintendenza.

Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2024 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Viene in decisione il ricorso avente ad oggetto i provvedimenti con i quali la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento ha diffidato la sospensione dei lavori di realizzazione di una scala esterna e di una ringhiera nell’immobile di proprietà della ricorrente sito in zona A di cui al D.M. 16.05.68 e ss.mm.ii e ha espresso parere negativo alla richiesta di autorizzazione.

Con il primo ed il secondo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi, la ricorrente ha sostenuto la formazione del silenzio assenso, ex art. 46 della l.r. 17/2004, in quanto zona sottoposta al solo vincolo paesaggistico, ovvero ex art. 11 d.P.R. n. 31/2017 trattandosi di interventi di lieve entità.

Tali motivi sono infondati.

La zona in cui è situato l’immobile, come emerge dall’ubicazione e dalle risultanze catastali, ricade in area di interesse archeologico e risulta pertanto soggetta ad entrambi i vincoli, archeologico e paesaggistico, fra loro non incompatibili giacché posti a tutela di beni diversi, essendo il secondo diretto a preservare non il singolo reperto emergente o sotterraneo, ma a salvaguardare la forma del paesaggio che include anche il sito archeologico e, dunque, le aree circostanti a tale sito e prive di reperti, che connotano il relativo paesaggio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 399/2016).

Con riguardo alla pretesa formazione del silenzio assenso, rileva il Collegio che l’invocato art. 46 della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005) - secondo il quale “1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di 120 giorni.

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