TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-06-05, n. 202303387
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Testo completo
Pubblicato il 05/06/2023
N. 03387/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01763/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1763 del 2020, proposto da S R, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bacoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
1. Della comunicazione di rifiuto della CILA da parte dello Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune di Bacoli, inviata tramite Pec Certificata in data 30.01.2020 alle ore 10.49 all'ing. G S (tecnico di fiducia del ricorrente), pec protocollata con numero 2020/2017 del 30.01.2020, con la quale, appunto, il SUE del Comune di Bacoli - in relazione alla pratica CILA 247/2019 – comunicava il rifiuto della stessa, ed in particolare <<…Si rigetta per abusi edilizi…>>; rifiuto della pratica mai notificato e/o comunicato al ricorrente che ne ha avuto scienza, tramite il proprio consulente tecnico di fiducia ing. Scamardella, sempre in data 30.01.2020 (cfr. all. 1);
2. Ordinanza di demolizione di opere abusive n. 8 del 05.02.2020 – prot. 2692 del Responsabile F.F. dell'area V del Comune di Bacoli geom. Vicidomini notificata ex art.140 cpc in data 12.02.2020, con la quale la P.A. INGIUNGE al ricorrente la demolizione a propria cure e spesa e nel rispetto delle leggi vigenti, delle opere realizzate in via Lido Miliscola n. 74 ed identificate nel Catasto Terreni al foglio 16 particella 922 ex 244 <<….Realizzazione di un muro di recinzione di lunghezza circa mt 25,00 spessore circa mt 0,40 e di altezza mt 0,80 circa, con sovrastante bauletto di calcestruzzo di spessore cm. 10 e paletti di legno e rete metallica…>> con l'avvertenza che in caso di mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di 90 (novanta) giorni, sarà irrogata
la sanzione pecuniaria dell'importo di euro 20.000,00 prevista dal comma 4/bis dell'art. 31 DPR 380/01 nonché le opere realizzate e l'area di sedime (N.C.T. foglio 16 particella 922 ex 244) sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune di Bacoli (cfr. all. 2);
3. Ordinanza di demolizione di opere abusive n. 13 del 20.02.2020 – prot. 4323 del Responsabile dell'area V del Comune di Bacoli notificata in data 25.02.2020, con la quale la P.A. ingiunge al ricorrente la demolizione a propria cure e spesa e nel rispetto delle leggi vigenti, delle opere realizzate in via Lido Miliscola n. 74 ed identificate nel Catasto Terreni al foglio 16 particella 922 ex 244 <<….Realizzazione di un muro di recinzione di lunghezza circa mt 25,00 spessore circa mt 0,40 e di altezza mt 0,80 circa, con sovrastante bauletto di calcestruzzo di spessore cm. 10 e paletti di legno e rete metallica…>> con l'avvertenza che in caso di mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di 90 (novanta) giorni, sarà irrogata la sanzione pecuniaria dell'importo di euro 20.000,00 prevista dal comma 4/bis dell'art. 31 DPR 380/01 nonché le opere realizzate e l'area di sedime (N.C.T. foglio 16 particella 922 ex 244) sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune di Bacoli (cfr. all. 3);
4. Di ogni altro atto, connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato ed in particolare del Rapporto della Polizia Municipale prot.30885 del 30.12.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. F D L nell’udienza di smaltimento del giorno 25 maggio 2023, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams , e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il nominato ricorrente ha impugnato il rifiuto della CILA e conseguenti ordinanze di demolizione per opere abusive in quanto realizzate senza permesso di costruire in area vincolata ex d.lgs. 42/004, area di protezione integrale.
Si è costituito il Comune di Bacoli per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza pubblica di smaltimento del giorno 25 maggio 2023, tenuta da remoto con collegamento tramite Microsoft Teams , il Collegio ha riservato la decisione in camera di consiglio.
2. Con il primo motivo parte ricorrente ha censurato il rifiuto della CILA sotto più profili.
Il ricorrente ha affermato che è nullo il provvedimento di rifiuto della CILA, in quanto manifestazione di potere non previsto e non tipizzato dal legislatore.
La censura è prova di fondamento. Sul punto la giurisprudenza ha affermato che « la CILA è del tutto inidonea a legittimare un’opera che è, e resta, sine titulo: la sua natura totalmente abusiva continua a poter essere rilevata, in ogni momento e senza limiti di tempo, dall’amministrazione competente […].Conseguentemente la P.A. mantiene sempre integro il potere di vigilanza contro gli abusi delineato in via generale dall’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 (cfr. altresì in tal senso TAR Calabria, sez. II, 29 novembre 2018, n. 2052). Nella specie l’esercizio del potere consiste nel semplice rilievo, non soggetto a termini o procedure particolari e comunque non rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 21 - nonies della L. n. 241/1990, dell’inefficacia della CILA in vista della sospensione dei lavori e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi » (T.A.R. Lazio, Sez. II quater, n. 11155 del 2019). Quindi l’atto impugnato non è emesso senza potere, ma è espressione del potere di vigilanza e sanzione, che l’amministrazione conserva dopo la presentazione della CILA, consistendo quindi nel semplice rilievo di inefficacia della stessa.
2.2. Nel primo motivo il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del rifiuto della CILA anche perché non avrebbe ricevuto la comunicazione del preavviso di rigetto.
La censura è infondata. In primo luogo il rifiuto di CILA, per i motivi già illustrati, non integra un rigetto in senso tecnico per il quale occorrerebbe il preavviso di rigetto, ma costituisce al più l’esercizio dei poteri di vigilanza e di sanzione spettanti all’amministrazione pur a fronte della presentazione della CILA. In secondo luogo, pur se volesse ritenersi la natura provvedimentale, l’atto impugnato sarebbe connotato dal carattere vincolato, per cui l’omissione del preavviso di rigetto, mancando la dimostrazione degli elementi che il ricorrente avrebbe potuto addurre in sede procedimentale per convincere l’amministrazione, non comporta l’annullabilità dell’atto (essendo l’atto emesso