TAR Palermo, sez. II, sentenza 2016-04-20, n. 201600967

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2016-04-20, n. 201600967
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201600967
Data del deposito : 20 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01361/2015 REG.RIC.

N. 00967/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01361/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2015, proposto da:
P S C , rappresentato e difeso dall'avv. V F, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Palermo, Via Goethe, n. 1;

contro

Comune di Pantelleria in Persona del Sindaco p.t.;

nei confronti di

P I, L P, rappresentati e difesi dall'avv. M B, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar, in Palermo, Via Butera, n. 6;

per l’annullamento

del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza inoltrata al Comune di Pantelleria dal ricorrente, a mezzo p.e.c., finalizzata ad ottenere l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 136 del 13/8/2013, emessa nei confronti dei controinteressati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di P I e di L P;

Viste le memorie difensive;

Vista la sentenza n.1742 del 13/07/2015;

Vista l’istanza depositata il 16/02/2016, con la quale il difensore del ricorrente chiede, ai sensi dell’art.117, comma 3, c.p.a., la nomina del commissario ad acta, ai fini della piena esecuzione della sentenza della Sezione n. 1742/2015;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sentenza suindicata accoglie il ricorso in epigrafe, dopo avere considerato che :

“ • l’ordinanza 136/2013 individua con sufficiente precisione i due manufatti, collocati sulla terrazza dei contro interessati, dei quali ingiunge la rimozione, per il ripristino dello stato dei luoghi;

• lo stesso provvedimento contiene l’avvertenza che in caso di mancata esecuzione dell’ordine nel termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto (ormai ampiamente decorso) il Comune avrebbe provveduto d’ufficio a darvi esecuzione, con spese a carico dei contro interessati;

• risulta, infine, chiaro, dopo le memorie prodotte dalle parti che ormai l’unica opera che deve essere ancora rimossa è il separè, costituito da una tenda che i contro interessati si sono limitati a raccogliere, mentre – con tutta evidenza - andava eliminata, per dare compiuta esecuzione alla ordinanza in esame;

…i contro interessati non hanno esattamente provveduto in tal senso ed il Comune di Pantelleria, dal canto suo, è rimasto inerte, nonostante le due istanze di sollecito inoltrategli dal ricorrente.”

E dichiara, pertanto, la sentenza “ l’obbligo del Comune di Pantelleria di ultimare l’esecuzione dell’ordinanza 136/2013 ( con la suindicata modalità ) a spese dei contro interessati, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ( sentenza ), ovvero dalla notifica, a cura di parte, della stessa. “

1.1. Con l’istanza depositata il 16/02/2016, il procuratore del ricorrente chiede:

a) stante il perdurare dell’inerzia del Comune di Pantelleria, la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’art.117, comma 3, c.p.a., affinchè sia data completa esecuzione alla predetta sentenza;

b) il rimborso del contributo unificato di € 300,00, stante la soccombenza del Comune resistente;

L’istanza merita accoglimento, essendo rimasta incontroversa, la circostanza della non compiuta esecuzione della sentenza della Sezione n.1742 del 13/07/2015, nei sensi suindicati, per cui si nomina commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Mazara del Vallo, affinchè provveda con le modalità ritenute all’uopo necessarie, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza;
con spese a carico dei controinteressati, cui grava l’onere di corrispondere l’anticipo al predetto funzionario, nella misura di € 500,00.

Deve essere pure accolta la richiesta di rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente, sussistendone i presupposti.

Va dichiarato il non luogo a provvedere quanto alle spese della presente fase processuale, in relazione alla natura accessoria dell’istanza proposta.

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