TAR Potenza, sez. I, sentenza 2012-07-24, n. 201200341

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2012-07-24, n. 201200341
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201200341
Data del deposito : 24 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00078/2011 REG.RIC.

N. 00341/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00078/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 78 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C M, rappresentata e difesa dagli avv. G M e A Z, con domicilio eletto presso Domenico Di Giuseppe Avv. in Potenza, via Vienna, 11;

contro

Comune di Lavello in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F B O, con domicilio eletto presso lo stesso in Potenza, P.zza della Costituzione Italiana,42;

nei confronti di

Commissione Giudicatrice Concorso Pubblico c/o Comune di Lavello,
Simona Caso,
F C,
R C,
Maria Teresa Di Carlo,
Maria Antonietta Triggiani Rinelli;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 14367 del 21.12.2010, a firma del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Lavello, avente ad oggetto: "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 6 (sei) posti di di puericultrice (Cat B3), con rapporto a tempo indeterminato e parziale al 50%: pubblicazione graduatoria finale dei vincitori;

- della determinazione n. 281 del 21.12.2010, a firma del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Lavello, "recante l'approvazione degli atti e dei verbali (dal nr 01 al nr 07) rassegnati dalla Commissione esaminatrice del concorso";

- della determinazione n. 285 del 23.12.2010, a firma del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Lavello, avente ad oggetto "Copertura di ulteriori n. 2 (due) posti di "PUERICULTRICE" Cat. B3, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 50% disponibili nell'ambito del Settore servizi alle persone e alle imprese - Scorrimento graduatoria concorso pubblico";

- della determinazione n. 291 del 30.12.2010, a firma del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Lavello, avente ad oggetto: "Assunzione a tempo determinato, con rapporto a tempo parziale, di due unità di personale con il profilo di "Puericultrice" Cat. B3";

atti e documenti tutti nella parte in cui non prevedono l'attribuzione del posto in favore della sig.ra M C;

- di tutti i verbali di concorso (dal n. 1 del 25.10.2010 al n. 7 del 3.12.2010) per quanto di interesse;

- ove occorra e nei limiti dell'interesse, dell'art. 10, rubricato "Valutazione dei titoli"- del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di puericultrice- Categoria B3- con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale per n. 18 ore settimanali, approvato in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Lavello n. 214 del 10.9.2010.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lavello in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. A F e uditi i difensori Avv. A Z anche in sostituzione dell'avv. G M, per la parte ricorrente;
Avv. E C, su delega dell'avv. F B O, per il Comune intimato.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto notificato il 17 febbraio 2011 e depositato il 24 febbraio successivo la sig.ra M C ha impugnato

a) la nota prot. n. 14367 del 21.12.2010 di pubblicazione della graduatoria finale dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 6 ( sei) posti di puericultrice ( cat. B3), con rapporto a tempo indeterminato e parziale al 50%, bandito dal Comune di Lavello;

b) la determinazione n. 281 del 21.12.2010 di approvazione degli atti e dei verbali della commissione del concorso;

c) la determinazione n. 285 del 23.12.2010 avente ad oggetto la copertura di ulteriori due posti di puericultrice cat. B3 con rapporto a tempo indeterminato e parziale al 50% scorrimento graduatoria concorso pubblico;

d) la determinazione n. 291 del 23.12.2010 di assunzione a tempo determinato con rapporto a tempo parziale, di due unità di personale con il profilo di Puericultrice cat. B3;
tutte nella parte in cui non prevedono l’attribuzione del posto in favore della sig.ra M C;

- nonché, nei limiti dell’interesse, l’art. 10 del bando di concorso, l’art. 19 del regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Lavello e ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

L’interessata riferisce

- di aver partecipato al concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di puericultrice ( cat. B3) bandito dal Comune di Lavello, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale per n. 18 ore settimanali;
conseguendo alla prova scritta il punteggio di 25/30, con conseguente ammissione alla prova orale;

- che , per la valutazione dei titoli, le è stato attribuito il punteggio complessivo di 3,95 e cioè di punti 3,60 per il titolo di studio e 0,35 per il titolo di servizio;

- che, espletata la prova orale, è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso, nella quale ella è risultata posizionata all’11° posto;

- di aver prodotto istanza di accesso agli atti, riscontrata in data 1° febbraio 2011;

- di essere successivamente venuta a conoscenza che, con determinazione n,. 285 del 23.12.2010, il comune ha proceduto allo scorrimento della graduatoria disponendo la copertura di altre due posizioni di puericultrice in favore della settima e dell’ottava classificata;

- che, infine, con determinazione n. 291 del 30.12.2010 l’Amministrazione ha proceduto all’assunzione a tempo determinato e parziale delle concorrenti classificatesi al nono e decimo posto.

Ciò stante l’interessata, classificatasi all’11° posto della graduatoria, ha impugnato gli atti tutti innanzi indicati assumendo, tra l’altro, che alcune concorrenti che la precedono dovevano essere escluse dalla graduatoria o comunque ottenere un punteggio inferiore e posizionarsi in posizione meno vantaggiosa rispetto a lei.

L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del bando di concorso- violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del regolamento comunale per l’accesso agli impieghi- eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta;

2) violazione dell’art. 10 del bando di concorso e dell’art. 19 del regolamento comunale per l’accesso agli impieghi- eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto- difetto assoluto di istruttoria, di motivazione, illogicità manifesta;

3) violazione ed omessa applicazione dell’art. 24, comma 7, del regolamento comunale per l’accesso agli impieghi – violazione ed omessa applicazione dei principi generali in materia di svolgimento delle prove scritte concorsuali- violazione ed omessa applicazione dell’art. 14 del bando di concorso- eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, sviamento.

Con atto notificato in data 10 marzo 2011 e depositato il 16 marzo successivo l’interessata ha proposto motivi aggiunti impugnando il provvedimento n. 2248 dell’1.3.2011 di pubblicazione della graduatoria finale di merito e di quella dei vincitori del concorso di cui si disputa, nelle risultanze conseguenti agli interventi correttivi apportati in autotutela mediante determinazione del 25.02.2011;
la determinazione n. 25 del 25.02.2011 di approvazione, in autotutela, delle rettifiche degli atti e dei provvedimenti inerenti e conseguenti il concorso in oggetto, ed, infine, la determinazione n. 27 del 28.02.2011 di rettifica della determinazione n. 285/2010 di scorrimento della graduatoria.

Vengono riprodotte sostanzialmente le stesse censure già articolate con il ricorso introduttivo fatta eccezione per la prima, rispetto alla quale viene dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, a seguito dell’intervenuta rettifica della graduatoria finale con la decurtazione di punti 2,25 nei confronti della candidata F C e la sua conseguente collocazione al 12° posto della graduatoria.

Si è costituito in giudizio il Comune di Lavello che ha depositato documentazione e prodotto memoria per contrastare il ricorso ed i motivi aggiunti, chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 86 del 6 aprile 2011 è stata respinta la domanda cautelare di sospensiva.

Con atto notificato il 23 aprile 2011 la ricorrente ha proposto istanza ex art. 59 c.p.a. chiedendo l’esecuzione dell’ordinanza n. 86/2011 nella parte in cui stabilisce che “ non può riservarsi favorevole considerazione alla invocata tutela cautelare, anche in considerazione della natura del contratto cui la ricorrente può accedere in relazione alla posizione di graduatoria ( contratto a tempo determinato)- ed altresì tenuto conto che l’Amministrazione potrà eventualmente riconsiderare la possibilità di addivenire ad una ulteriore assunzione”.

Con memorie successivamente depositate le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 24 maggio 2012 la causa è stata introitata per essere decisa.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di dover preliminarmente rilevare che la istanza ex art. 59 c.p.a. notificata il 27 aprile 2011, con la quale la ricorrente ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata di “ dichiarare l’Amministrazione Comunale di Lavello obbligata ad eseguire l’ordinanza cautelare n. 86/2011 decisa nella Camera di Consiglio del 06 aprile 2011, nella parte in cui si dispone <
non può riservarsi favorevole considerazione alla invocata tutela cautelare, anche in considerazione della natura del contratto cui la ricorrente può accedere in relazione alla posizione di graduatoria ( contratto a tempo determinato)>… indicando le specifiche modalità di esecuzione e provvedendo, eventualmente, alla contestuale nomina di un commissario ad acta nel caso di persistente inerzia della p.a.”, è inammissibile.

Dalla chiara ed in equivoca lettura dell’ordinanza menzionata , emerge, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, che l’adito Tribunale, dopo aver premesso che non si ritenevano sussistenti elementi apprezzabili di fondatezza delle censure introdotte con il ricorso, si è limitato, quanto al profilo di danno grave ed irreparabile, a rafforzare il contenuto reiettivo dell’istanza precisando che, in relazione alla posizione di graduatoria e quindi alla possibilità di aspirare alla stipula di un contratto a tempo determinato, l’Amministrazione avrebbe potuto, eventualmente, riconsiderare la possibilità di addivenire anche ad una ulteriore assunzione.

Il che, ovviamente, lungi dal potersi ritenere un ordine rivolto all’Amministrazione , passibile quindi di azione di esecuzione, rinvia alla potestà discrezionale dell’Amministrazione di procedere, sussistendone le condizioni e la necessità, ad una ulteriore assunzione nei confronti dell’odierna ricorrente.

Ciò premesso il Collegio ritiene il ricorso privo di fondamento e quindi da rigettare per le ragioni che di seguito vengono esposte.

Quanto alla censura introdotta con il primo motivo devesi osservare che, come peraltro la stessa ricorrente ha precisato nell’atto per motivi aggiunti successivamente notificato, è sopravvenuto il difetto di interesse in relazione al vizio con la stessa segnalato. Ed invero, l’Amministrazione Comunale di Lavello ha successivamente preso atto che, effettivamente, per una involontaria errata trasposizione informatica del dato nell’apposita scheda, alla candidata F C era stato attribuito un punteggio relativo ai titoli di studio ( possesso della Laurea) pari a 3,75 non spettante in quanto il titolo predetto non risultava conseguito dalla candidata.

Conseguentemente sono state apportate le dovute rettifiche ai verbali della commissione e si è proceduto, per effetto della nuova collocazione in graduatoria della sig.ra C, in posizione non utile, alla risoluzione del contratto di lavoro con la stessa stipulato nelle more.

Dal che il già evidenziato sopravvenire di una situazione di carenza di interesse alla pronuncia sulla esaminata doglianza.

Priva di fondamento è, invece, la censura proposta con il secondo motivo di ricorso di violazione di norme del bando di concorso e del regolamento comunale per l’accesso all’impiego, nonché di eccesso di potere sotto svariati profili.

Lamenta la ricorrente con tale mezzo di gravame la mancata attribuzione di punti 0,35 relativamente ai titoli di servizio da essa vantati.

In particolare osserva che, per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi, l’art. 19, comma 2, del regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, cui l’Amministrazione ha dichiarato di rinviare per la disciplina del caso, prevede che i criteri cui la Commissione deve attenersi sono i seguenti: a) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso enti pubblici in posti di categoria pari a quello del posto a concorso, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, p. 0,10;
b) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso enti pubblici in posti di categoria immediatamente inferiore a quella del posto a concorso per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, p. 0,05.

Avendo , quindi, la ricorrente documentato di aver svolto lavoro part-time a tempo determinato, con il profilo professionale di educatrice, presso l’asilo Comunale di Rionero in Vulture, dal 20.04.2009 al 15.07.2009 ( mesi 2 e giorni 25, pari a punti 0,30) e dall’08.04.2010 al 30.07.2010 ( mesi 3 e giorni 22, pari a punti 0,40), alla stessa andava attribuito il punteggio per titoli di 0,70 e non quello effettivamente calcolato di 0,35. Il che le avrebbe consentito di raggiungere il punteggio complessivo di 51,30, con conseguente collocazione all’8° posto della graduatoria e quindi in posizione utile per ottenere un contratto di lavoro, stante la decisione del Comune di procedere all’assunzione di ulteriori due impiegati con la qualifica di puericultrici.

In proposito il Collegio osserva che non sembra possano muoversi rilievi all’operato della Commissione esaminatrice che, dopo aver richiamato l’art. 19 del regolamento citato, si è scrupolosamente allo stesso attenuta provvedendo soltanto a più dettagliatamente specificare le modalità di applicazione dei principi in esso contenuti, stabilendo che “ nel caso di periodo di servizio prestati a tempo parziale è attribuito lo stesso punteggio, ridotto in proporzione all’orario effettivamente svolto…”.

Specificazione che oltre che non essere assolutamente in contrasto con il contenuto delle citate disposizioni, risponde, a giudizio del Collegio, ad una necessaria esigenza di procedere all’attribuzione del punteggio per il servizio secondo un metodo che tenesse in dovuta considerazione oltre che la durata del rapporto di lavoro intrattenuto con enti pubblici, anche la intensità dello stesso, non potendosi di certo considerare alla stessa stregua il lavoro svolto a tempo parziale e quello svolto invece a tempo pieno.

Cosicchè, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la specificazione praticata dalla Commissione, oltre che rientrare senza dubbio nelle sue normali facoltà, sembra obbedire alla rappresentata esigenza di ulteriormente e ragionevolmente ponderare il tipo di servizio svolto per riconoscere allo stesso il dovuto rilievo nell’attribuzione del punteggio.

In conclusione, logico, congruo e ragionevole risulta l’operato della Commissione e conseguentemente corretta la decisione di riconoscere un punteggio dimezzato per il caso di servizio svolto non a tempo pieno, quale quello documentato dalla ricorrente.

Priva di pregio, infine, e quindi non meritevole di condivisione, è l’ultima censura con la quale la ricorrente si duole della mancata esclusione dal concorso di tre candidate che avrebbero apposto ai propri elaborati segni distintivi che rendevano gli stessi riconoscibili alla Commissione.

In particolare lamenta che le candidate C S e F C avrebbero apposto sull’elaborato la dicitura “ bella copia”, mentre la candidata R C avrebbe apposto la dicitura “ bella”.

In proposito è sufficiente osservare che secondo indirizzo giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, l’espressione “ bella” o “ bella copia” non ha carattere oggettivamente distintivo ed anomalo al punto da fungere da elemento di indicazione del candidato, mentre appare più verosimilmente diretto ad indirizzare la Commissione verso la stesura definitiva dell’elaborato, che di solito viene prima abbozzato in forma provvisoria e poi normalmente copiato nella versione finale. A ciò aggiungasi che la regola dell’anonimato deve essere intesa nel senso che non deve esserci nell’elaborato alcun segno che sia “ in astratto” ed “ oggettivamente” suscettibile di riconoscibilità;
il che non certamente può riscontrarsi nelle diciture “ bella” o “ bella copia” che invece risultano essere frequentemente utilizzate dai candidati di pubblici concorsi.

Va, infine, precisato che la censura si riferisce anche alla candidata C che, come innanzi precisato, per effetto dello scivolamento nella graduatoria non occupa più una posizione aggredibile dalla odierna ricorrente.

In conclusione le censure sono prive di pregio e conducono al rigetto del ricorso ed altresì al rigetto dei motivi aggiunti che, ad eccezione della prima censura , divenuta inammissibile, ripetono le stesse doglianze sostenute dagli stessi argomenti difensivi e per le quali valgono, evidentemente, le stesse considerazioni fin qui svolte.

Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, mentre irripetibile va dichiarato il contributo unificato.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi