TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-06-19, n. 202310386
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Testo completo
Pubblicato il 19/06/2023
N. 10386/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10799/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10799 del 2016, proposto da E C e A C, rappresentati e difesi dagli Avvocati E I e A S d P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del suo Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. QI 2016/109455 del 13.06.2016, comunicato in data 16.06.2016, con il quale il Dirigente del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione edilizia - U.O. Condoni del Comune di Roma ha comunicato il rilascio della concessione in sanatoria relativa alla domanda n. 0/582613 sot. 2 presentata dal sig. Corona Emilio per l’immobile sito in Via dei Cluniacensi 111, p.l, int. 3 e contestualmente ha determinato l’ammontare degli oneri concessori dovuti;
- di ogni atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 giugno 2023 il dott. M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’odierno ricorso, parte ricorrente ha devoluto alla cognizione del Collegio i seguenti fatti:
- con decreto di trasferimento n. 141 del Tribunale Civile di Roma, Sezione Esecuzioni, del 5 giugno 2013, il sig. E C acquista la proprietà piena ed esclusiva dell’immobile sito in Roma, Via dei Cluniacensi n. 111, composto da un piano seminterrato, un piano terra e un primo piano (immobile realizzato prima del 1° settembre 1967, quindi in assenza di concessione edilizia, risalendo agli anni ’50);
- con istanza prot. n. 75931 del 21 ottobre 2013, poi integrata in data 23 aprile 2015, il sig. E C presenta domanda di condono ex art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, ai sensi del quale “ nell’ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ”;
- successivamente, con atto di donazione del 5 novembre 2015 (registrato in data 20 novembre 2015), il sig. E C dona al figlio A C una parte dell’immobile acquistato, segnatamente l’appartamento ubicato al secondo piano (interno n. 3) e un deposito ubicato al primo piano (di 48 mq);
- il sig. A C beneficia delle agevolazioni fiscali per la prima casa con riguardo al summenzionato appartamento del secondo piano (e alla relativa pertinenza del deposito) acquistato per donazione nel mese di novembre 2015, avendo destinato detto appartamento ad abitazione principale;
- con successivo provvedimento del 13 giugno 2016 (prot QI 2016/109455), relativo all’istanza di sanatoria n. 0/582613, sot. 2 (istanza concernente il piano 1, interno 3, dell’immobile in questione sito in Via dei Cluniacensi n. 111), Roma Capitale ha rilasciato al sig. E C il condono edilizio richiesto, provvedendo contestualmente alla determinazione degli oneri concessori, della cui erronea quantificazione si dolgono i due ricorrenti nel presente giudizio;
- in data 18 luglio 2016, il sig. A C trasmette a Roma Capitale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui attesta che per due delle tre unità abitative ricomprese nell’immobile oggetto di domanda di condono (acquistate per donazione dallo stesso sig. A C soltanto in data 5 novembre 2015) egli beneficia delle agevolazioni fiscali sulla prima casa;
- con successiva istanza del 21 luglio 2016, i sig.ri E C e A C (odierni ricorrenti) compulsano Roma Capitale a riesaminare la domanda di condono presentata nel 2013, lamentando che il provvedimento di condono del 13 giugno 2016 – pur avendo accolto la suddetta domanda – ha però erroneamente quantificato gli oneri concessori.
Richiamati tali fatti, i due ricorrenti instano innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, dolendosi dell’erronea quantificazione degli oneri concessori contenuta nel provvedimento di condono, e ciò per i seguenti motivi di gravame:
(i) primo e secondo motivo : illegittimità della quantificazione per avere Roma Capitale omesso di considerare che nel caso di specie gli oneri concessori dovrebbero essere calcolati in base al “secondo” regime condonistico della legge n. 724 del 1994, e non invece in base al “terzo” regime condonistico della legge n. 326 del 2003. In proposito, parte ricorrente deduce, più nel dettaglio, che in caso di condono c.d. “differito” (e cioè di condono richiesto ex art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, a seguito di un acquisto di un immobile abusivo nel contesto di una procedura esecutiva immobiliare volta a far valere ragioni creditorie insorte prima dell’entrata in vigore della legge sul condono), l’acquirente – oltre ad avere la possibilità di chiedere il condono in deroga ai termini generali fissati dalla legge – può contare sull’applicazione del regime condonistico che è entrato in vigore dopo la data di insorgenza del credito. Più in particolare, parte ricorrente espone che in base ad una specifica direttiva impartita dalla Regione Lazio con determinazione prot. n. 48I658-14 del 20 marzo 2015, se il credito è insorto nel periodo intercorrente tra il “primo” ed il “secondo” condono (1985 – 1994) e la procedura esecutiva instaurata dal creditore per il recupero del credito si è poi conclusa con il decreto di trasferimento dell’immobile soltanto dopo la data di entrata in vigore del c.d. terzo condono (legge n. 326 del 2003), il creditore-acquirente non soltanto può ottenere il rilascio del condono c.d. differito previsto dall’art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 (irrilevante essendo il fatto che tale norma non sia stata espressamente replicata dalla legge n. 326 del 2003), ma ha anche diritto a che gli oneri concessori siano quantificati in base al primo dei due condoni succedutesi nel tempo in epoca posteriore alla data di insorgenza del credito (e cioè in base al condono del 1994 anziché a quello del 2003);
(ii) terzo motivo : illegittimità della quantificazione per avere Roma Capitale omesso di considerare che nel caso di specie nessun onere di urbanizzazione sarebbe dovuto, stante la completa assenza di opere di urbanizzazione nella via su cui insiste l’immobile de quo ;