TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-08-08, n. 202402837

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-08-08, n. 202402837
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402837
Data del deposito : 8 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2024

N. 02837/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01944/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1944 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A M e F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del decreto di ammonimento emesso dalla Questore della Provincia di -OMISSIS- il

23.09.2020, notificato il 29 settembre 2020, con il quale il ricorrente è stato invitato “a tenere una condotta conforme alla legge” con l’avviso che “qualora continui a mantenere comportamenti analoghi a quelli che hanno determinato l’adozione del presente provvedimento, sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 612 bis c.p., indipendentemente da un eventuale diritto di querela, attesa la procedibilità d’ufficio del medesimo da un eventuale atto di querela, attesa la procedibilità d’ufficio del medesimo delitto nei confronti di soggetto ammonito, come disposto dal citato art. 8 del D.L. n. 11/2019”, con la specificazione “che la pena della reclusione fino a sei anni e sei mesi prevista per il delitto ex art. 612 bis c.p. è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito, ai sensi della citata L. 38/2009”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 maggio 2024 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato il 30 novembre 2020 e depositato il successivo 24 dicembre 2020 il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto di cui in epigrafe.

Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:



1. Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990, dell’art. 612 bis c.p., nonché dell’art. 8 del D. L. 11 del 2009;
eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento dei fatti.

Premette parte ricorrente che l'istituto dell'ammonimento è una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto di relazioni affettive e/o sentimentali. In particolare, il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a impedire che gli atti persecutori non siano più ripetuti e cagionino esiti irreparabili.

Per i provvedimenti aventi natura preventiva e anticipatoria l'obbligo di motivazione è essenziale nel nostro ordinamento a evitare che gli stessi, fondati su fattispecie di pericolo, sanzionino in realtà, arbitrariamente, una colpa d'autore e integrino, così, altrettante "pene del sospetto”.

Inoltre, nel caso di specie, i diritti partecipativi dell’ammonito sarebbero stati pretermessi dall’Amministrazione, senza che fossero ravvisabili ragioni d’urgenza e non vi sarebbe un’adeguata motivazione;
se per un verso le dichiarazioni della persona offesa potrebbero essere poste a fondamento dell’affermazione di un provvedimento di ammonimento, per altro verso, sarebbe necessaria una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, mentre da quanto versato in atti non emergerebbe alcun episodio di violenza, ma, al più, l’animosità bilaterale di una conversazione in data 11.11.2019, senza alcun episodio di violenza.



2. Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 8 del D.L. 11/2009 in relazione all’art. 612 bis c.p.;
eccesso di potere e travisamento dei fatti.

In assenza di un’istruttoria e in mancanza di elementi indiziari univoci e concordanti, non sussisterebbero i presupposti per l’emissione del provvedimento di cui all’art. 8 del D.L. 11/2009;
nel caso de quo, la controinteressata non avrebbe allegato concreti elementi a sostegno del lamentato stato d’ansia e di paura, che andrebbe ancorato a fattori sintomatici idonei a rivelare un reale turbamento psicologico, che nel caso di specie non è stato neanche allegato, se non labialmente.

Con memoria di stile depositata il 13 gennaio 2021 il Ministero dell’Interno e la Questura di -OMISSIS- si costituivano in giudizio per resistere al ricorso.

Con memoria depositata il 20 gennaio 2021 la controinteressata si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza.

In data 5 aprile 2024 la medesima depositava memoria per resistere al ricorso, ritenendolo infondato in fatto ed in diritto sulla base di quanto segue.

Il primo motivo di ricorso sarebbe privo di fondamento alcuno, tenuto conto che dall’esame del provvedimento impugnato emergerebbe come la correlata motivazione a supporto sia pienamente in linea con il quadro normativo

Anche la seconda censura sarebbe priva di pregio, poiché dallo scrutinio dei reiterati episodi di molestie telefoniche e/o informatiche, nonché dai messaggi e dagli appostamenti posti in essere dal ricorrente in un arco temporale ben definito a conclusione della relazione affettiva/sentimentale che lo legava alla controinteressata, si desumerebbe la sussistenza di un vero e proprio un comportamento persecutorio serbato dal deducente.

Il 19 aprile 2024 il Ministero dell’Interno depositava memoria al fine di insistere per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza di smaltimento del 20 maggio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con la prima censura, il ricorrente si duole della inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, occasionata da insufficiente istruttoria volta a verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto, nonché omissiva dei suoi diritti partecipativi.

Premette il Collegio che (cfr. TAR Catania, I, 6.2.2024, n. 427) «l’art. 8 del d.l. del 23/02/2009, n. 11 (conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38), applicabile ratione temporis, stabiliva (mantenendo, per altro, inalterato il comma 2 nella redazione attuale) che “1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

«2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni”.

«Va premesso che (cfr. TAR Catania, I, 26/07/2023, n. 2342;
T.A.R. Bologna, sez. I, 08/03/2019, n.230) “l’ammonimento è una misura di prevenzione, equiparabile all'avviso orale di cui all'art. 3 D.lgs. 159/2011, che ha lo scopo di invitare colui che lo riceve ad evitare comportamenti la cui reiterazione potrebbe avere un rilievo penale laddove la persona che afferma di essere oggetto di quelle condotte che attualmente sono ricomprese nella espressione stalking, presenti una querela.

«“Il legislatore, a fronte dell'aumento di condotte di questo genere che la cronaca sociale ha dimostrato, ha ritenuto di cercare di arginare il fenomeno non solo istituendo una nuova fattispecie penale, ma creando uno strumento di tipo amministrativo per cercare di far cessare sul nascere queste condotte prima che sfocino da parte della vittima in richieste di tutela processuale.

«“. . . I procedimenti finalizzati all'adozione di un decreto di ammonimento ai sensi dell'art. 8, D.L. 11/2009 sono caratterizzati da urgenza in re ipsa, come si desume dal fatto che la norma in questione, al comma 1, stabilisce che la richiesta della parte offesa, di ammonire l'autore di comportamenti persecutori, deve essere trasmessa al Questore senza ritardo. In coerenza con l'urgenza del decidere, la norma disegna un'istruttoria alleggerita, caratterizzata dall'obbligo di sentire solo le persone informate dei fatti, dovendosi assumere informazioni dagli organi investigativi solo se necessario, l'urgenza della materia risulta poi evidente dal fatto che il decreto di ammonimento per definizione interviene in un contesto caratterizzato dal fatto che la parte offesa versa in stato di grave ansia e paura.

«“Inoltre la giurisprudenza ha individuato alcuni limiti nel sindacato della discrezionalità del Questore poiché i provvedimenti di ammonimento sono adottati nell'ambito di un potere valutativo ampiamente discrezionale, di un quadro indiziario che rende verosimile l'esistenza di condotte persecutorie;
potere rispetto al quale il sindacato del G.A. non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione (

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