TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-12-23, n. 202217472

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-12-23, n. 202217472
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217472
Data del deposito : 23 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2022

N. 17472/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10215/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10215 del 2015, proposto da
Soc Energia e Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E R, A S, P S, Eleonora E.L. Bonsignori, con domicilio eletto presso lo studio E R in Roma, via Tagliamento 14;

contro

Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, M A F, A P, P R M, con domicilio eletto presso lo studio A P in Roma, viale Liegi, 32;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento GSE/P20150050729 del 19/05/2015 ricevuto in data 25 maggio 2015 di rigetto della proposta di progetto e di programma di misura (PPPM) n. .324982016214T002_rev1, categoria d'intervento IPRIV-NEW

- del D.M. 28 dicembre 2014, per quanto d’interesse


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 28 ottobre 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 24 luglio 2015 e depositato il 25 agosto 2015, la ricorrente, società operante nel settore dei servizi integrati per l’energia e la progettazione, realizzazione e gestione di interventi di risparmio energetico, chiedeva l’annullamento del provvedimento con il quale il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) aveva rigettato l’istanza presentata in data 25 ottobre 2014 per accedere al meccanismo dei c.d. certificati bianchi di cui al D.M. 28 dicembre 2012 ed ottenere il riconoscimento dei titoli di efficienza energetica per l’intervento di “ progettazione e realizzazione di impianti di illuminazione interna e building automation a servizio della Residenza sanitaria assistita per anziani ” della Fondazione Casa di ricovero Santa Maria Ausiliatrice (CARISMA).

1.1 Adduceva i seguenti motivi di ricorso:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 co.2 del DM 28 dicembre 2012, nella parte in cui limita l’accesso al sistema dei cc.dd. certificati bianchi a partire dal 1° gennaio 2014 ai soli progetti “ da realizzarsi o in corso di realizzazione ”. Sosteneva al riguardo in particolare che la data di entrata in esercizio della struttura era da individuarsi nel 27 ottobre 2014, successiva pertanto a quella di presentazione dell’istanza di accesso agli incentivi (25 ottobre 2014), in conformità alle Linee guida dell’

AEEG EEN

09/11 che fanno coincidere l’”entrata in esercizio” con il momento in cui il Cliente partecipante inizia a beneficiare dei risparmi energetici e che coinciderebbe con la data di prima attivazione;

II) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere: il provvedimento impugnato sarebbe carente di motivazione poiché non indicherebbe gli elementi in base ai quali il GSE ha ritenuto che l’impianto di illuminazione a led fosse già entrato in funzione il 3 maggio 2014, allorchè si era tenuta semplicemente una cerimonia di inaugurazione della residenza. Inoltre al fine dell’individuazione della data di prima attivazione, il riferimento all’entrata in funzione sarebbe in contrasto con le richiamate Linee Guida (art. 6 c.2), dovendosi invece a tal fine riferire il momento della prima attivazione all’”entrata in esercizio commerciale”;

III) Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere: il provvedimento di rigetto ometterebbe di prendere in considerazione le osservazioni e la documentazione presentata dalla ricorrente in sede istruttoria.

IV) in via subordinata: Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 28 del 2011, dell’art. 7 del D.lgs. n. 115 del 2008, dell’art. 9 co.1 del d.lgs. n. 79 del 1999 e dell’art. 16 co.4 del d.lgs. n. 164 del 2000. Parte ricorrente solleva l’illegittimità del D.M. 28 dicembre 2012 nella parte in cui individua le condizioni di accesso al meccanismo dei c.d. certificati bianchi poiché nessuna delle richiamate disposizioni attribuirebbe tale potere all’Amministrazione ministeriale. In particolare adottata in violazione di legge sarebbe la previsione di cui all’art. 6 co. 2 del D.M. che limita l’accesso al sistema dei cc.dd. certificati bianchi a partire dal 1° gennaio 2014 ai soli progetti “da realizzarsi o in corso di realizzazione”.

1.1 Si sono costituiti per resistere al ricorso e chiederne il rigetto il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il GSE.

1.2 All’udienza del 28 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

La vicenda si inserisce nell’ambito dei contenziosi che hanno riguardato il sistema dei certificati bianchi, introdotto per indurre i distributori di energia elettrica e gas naturale a raggiungere annualmente obiettivi di risparmio di energia primaria. I distributori possono ottenere l’obiettivo direttamente, proponendo e realizzando progetti di efficienza energetica, o in maniera indiretta, acquistando i titoli di efficienza energetica da altri soggetti sul mercato organizzato dal G.M.E.

I titoli sono emessi e attribuiti dal G.S.E. a seguito dell’approvazione dei progetti di efficienza energetica. La cessione a titolo oneroso di tali certificati consente alle imprese energeticamente più efficienti di lucrare la differenza tra i costi marginali di abbattimento dei propri consumi energetici e il prezzo ricavabile dalla collocazione dei titoli (ottenuti a seguito della presentazione al G.S.E. di progetti di efficientamento energetico) sul mercato.

L’art. 29 del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 così al comma 1 dispone: “ Al fine di rendere coerente con la strategia complessiva e razionalizzare il sistema dei certificati bianchi, con i provvedimenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115:

a) sono stabilite le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali relativi all'efficienza energetica;

b) è disposto il passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, ferme restando le competenze del GME sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi;

c) sono approvate almeno 15 nuove schede standardizzate, predisposte dall'ENEA-UTEE secondo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 1;

d) è raccordato il periodo di diritto ai certificati con la vita utile dell'intervento;

e) sono individuate modalità per ridurre tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati;

f) sono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico.”

In base al richiamato art. 7 del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 115, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza unificata “ sono aggiornati i requisiti dei soggetti ai quali possono essere rilasciati i certificati bianchi, nonché, in conformità a quanto previsto dall'allegato III alla direttiva 2006/32/CE, l'elenco delle tipologie di misure ed interventi ammissibili ai fini dell'ottenimento dei certificati bianchi.”

Pertanto con il D.M. 28 dicembre 2012 sono stati stabiliti “ i criteri, le condizioni e le modalità per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000 e degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 28/2011 ”.

In particolare al comma 2 dell’art. 6 del richiamato decreto è stato testualmente disposto che “ A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2014, hanno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione.

2.1 La vicenda all’esame del Collegio attiene sostanzialmente al rispetto di quanto previsto dalla disposizione da ultimo richiamata.

Nel caso di specie, difatti, la data di prima attivazione avrebbe dovuto essere successiva al 25 ottobre 2014, data di presentazione della proposta di progetto e di programma della misura (PPPM). Tuttavia il GSE nel corso dell’istruttoria rilevava che in data 3 maggio 2014 vi era stata l’inaugurazione della struttura (attestata anche da una galleria fotografica relativa all’evento di inaugurazione presente sul sito internet della Fondazione CA.RI.S.M.A.) e che la struttura a quella data già perfettamente allestita, con impianti di illuminazione completi, accesi e pienamente funzionanti per cui, già a quella data, la Fondazione CA.RI.S.M.A. aveva iniziato a beneficiare dei risparmi energetici generati dal progetto.

Ne conseguiva una interlocuzione istruttoria tra GSE e la Società (tra cui il preavviso di rigetto del 13 marzo 2015) fino all’adozione del provvedimento di rigetto della PPPM del 19 maggio 2015, ivi gravato.

2.2 Sostiene la ricorrente che l’evento di inaugurazione del 3 maggio 2014 avrebbe avuto solo un valore “politico” e che invece da tale data e sino al 27 ottobre 2014 non si sarebbero consumati energia elettrica e gas naturale. Gli edifici oggetto di intervento sarebbero quindi stati completamente inattivi (con impianti del tutto spenti) per essere aperti (con funzionamento degli impianti) solo il 27 ottobre 2014.

2.3 La tesi di parte ricorrente non può trovare accoglimento.

Sul punto occorre considerare che la giurisprudenza ha chiarito come la locuzione “in corso di realizzazione” di cui all’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012 deve essere più propriamente intesa nel senso del progetto che, sebbene avviato, sia comunque ad uno stadio tale da non poter ancora generare risparmi energetici, in quanto, ove questi, sia pure in parte, siano già stati generati, gli incentivi perdono la loro funzione, non potendosi ritenere più indispensabili per la realizzazione dell’intervento.

Tale ricostruzione interpretativa è altresì coerente con il dettato delle linee guida approvate con la delibera dell’

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