TAR Milano, sez. IV, sentenza 2018-07-26, n. 201801828
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Pubblicato il 26/07/2018
N. 01828/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02177/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2177 del 2013, proposto da Snam Rete Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti A M, F T, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Milano, p.zza Velasca, n. 4;
contro
- il Comune di Bollate, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti M L, C P, domiciliato ex lege presso la segreteria del T.A.R. per la Lombardia in Milano, via Corridoni n. 39;
per l'annullamento
- della deliberazione n. 21 del Consiglio Comunale assunta nella seduta del 4 luglio 2013, che ha approvato il regolamento denominate "regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio" ai sensi dell'722A59C21::2010-07-29" href="/norms/codes/itatextk78cey4ohfenfa/articles/itaartkkvd8l9hk2n8im?version=03d1b6ad-25e4-5fdd-a1df-182d8479dd6a::LR33BE40E3329722A59C21::2010-07-29">art. 27, commi 5, 7 e 8 del d .lgs n. 285 del 1992, nonché - in quanto occorrer possa - della nota con la quale è stata data comunicazione a Snam Rete Gas s.p.a. della detta approvazione;
- nonché di tutti gli atti connessi, preordinati e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bollate;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2018 l’avv. L. Ravazzani per la parte ricorrente;nessuno presente per il Comune di Bollate;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Parte ricorrente espone di essere il principale operatore nazionale nel settore energetico del trasporto in alta pressione di gas naturale. Nella relativa qualità ha chiesto l’annullamento della deliberazione n. 21/2013 emanata dal Consiglio comunale di Bollate con la quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio ai sensi dell’art. 27, commi 5, 7 e 8 del d. lgs. n. 285/1992 e della correlata nota con la quale il medesimo Comune ha richiesto il pagamento delle relative somme.
2.- Il ricorso si articola in tre motivi di doglianza con i quali la Snam rete gas s.p.a. ha censurato il regolamento impugnato poiché lo stesso avrebbe esteso, in violazione dell’art. 23 Cost., l’applicazione del canone di cui al d. lgs. n. 285 del 1992 a fattispecie non previste, ossia ad occupazioni diverse dalla c.d. sede stradale e delle strette pertinenze.
3.- Parte ricorrente ha anche dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 8, del d. lgs. n. 285 del 1992 in relazione agli artt.41 e 117 commi 2 (lett. e) e 3 della Costituzione.
4.- Il Comune di Bollate si è costituito in giudizio con atto di stile.
5.- In prossimità della discussione del ricorso nel merito la Snam Rete Gas s.p.a., con memoria, ha ribadito le proprie tesi difensive.
6.- All’udienza pubblica del 25 gennaio 2018, presente il procuratore di parte ricorrente - reso edotto ex art. 73, comma 3 cod. proc. amm. dei profili di parziale inammissibilità della domanda azionata - il ricorso, su richiesta dello stesso, è stato posto in decisione.
7.- Il ricorso, alla stregua di quanto di seguito esposto ed in linea con la giurisprudenza della Sezione e del Giudice d’appello, deve essere in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo ed in parte accolto.
8.- Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per la parte relativa alla domanda di annullamento dell’atto applicativo (nota prot. n. 27819 del 9 agosto 2013) con il quale l’intimata Amministrazione ha invitato la ricorrente a provvedere al relativo pagamento. Va, invero osservato che esulano della giurisdizione amministrativa (cfr. ex aliis TAR Lombardia, Milano n. 2334 del 2015;Cons. St. n. 2920 del 2016) le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle richieste di pagamento emesse ai sensi dell’articolo 27 (Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni) del d. lgs. n. 285 del 1992. Nel caso di specie il regolamento comunale impugnato fa discendere in modo vincolante la determinazione dell’onere finanziario al sussistere di alcuni presupposti di fatto (ad es.: metri lineari di occupazione del sedime stradale), senza che residui in capo agli uffici accertatori un margine di apprezzamento in ordine a tali presupposti e condizioni. In tal modo, gli uffici dovevano limitarsi ad effettuare mere operazioni di computo sulla base di criteri predeterminati. Pertanto va ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria sulla controversia avente ad oggetto (non già la disciplina generale del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio, bensì) l’accertamento in concreto dei relativi presupposti e i conseguenti atti impositivi ( cfr . Cons. St., cit .).
Per tale aspetto il processo potrà essere riproposto nel termine di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. dinanzi al Giudice ordinario, salvi gli effetti processuali della domanda e ferme restando le eventuali preclusioni e decadenze intervenute.
9.- Può adesso passarsi allo scrutinio della domanda caducatoria riguardante il testo del regolamento di cui trattasi la quale va giudicata fondata in ragione della assorbente fondatezza, in parte qua, del motivo di ricorso inerente all’applicazione del canone non in linea con il dato normativo di riferimento.
10.- Come s’è detto, Snam Rete Gas s.p.a. si duole dell’assoggettamento a canone non ricognitorio di situazioni di fatto diverse dall’utilizzo della sede stradale e, segnatamente, delle occupazioni esterne a quest’ultima ed alle sue pertinenze.
11.- La questione, in relazioni ad analoghe controversie, è stata già solcata dalla giurisprudenza la quale ha, in modo del tutto condivisibile, ritenuto che in realtà nessuna norma primaria autorizzi le amministrazioni locali ad applicare il canone non ricognitorio di cui all’art. 27 del Codice della Strada ad occupazioni che si sostanziano nell’interramento di condutture finalizzate all’esercizio di pubblici servizi quale quella destinata al trasporto di gas naturale.
Sul punto ritiene il Collegio di non dover discostarsi dalle acquisizioni teoriche della giurisprudenza della Sezione e del Giudice d’appello ( cfr ., Cons. St. sent. n. 2920 del 2016, qui richiamata ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm.) la quale, valorizzando una lettura del Codice della Strada «come corpo normativo inteso alla sicurezza delle persone nella circolazione stradale, e rispetto al quale interesse generale le sue norme sono evidentemente serventi», ha escluso la legittima esigibilità del canone non ricognitorio nelle ipotesi di utilizzo del sottosuolo della sede stradale che non impediscano o limitino in alcun modo la fruizione pubblica della sede viaria, ferma restando la legittima imposizione di un canone non ricognitorio per il tratto di tempo durante il quale le lavorazioni di posa e realizzazione dell’infrastruttura a rete impediscono la piena fruizione della sede stradale.
12.- Ne discende l’accoglimento della domanda di annullamento del regolamento impugnato.
13.- Conclusivamente, il ricorso, previo assorbimento di ogni altro motivo ininfluente ai fini della decisione, va in parte dichiarato inammissibile ed in parte accolto con conseguente annullamento del regolamento impugnato.
14.- Le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune di Bollate (art. 26 cod. proc. amm.) nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della parziale soccombenza.