TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-02-15, n. 202101806
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 15/02/2021
N. 01806/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04873/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4873 del 2016, proposto da
Get Green Energy Tecnology s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C D S, domiciliato presso la Tar Lazio Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
G.S.E. - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D’Aloia, M F M, M A F, A P, con domicilio eletto presso lo studio Antonio D’Aloia in Roma, via Emilio de' Cavalieri, 11;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego alla richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, n. GSEWEB/P20160018425 emesso dal G.S.E. in data 27 gennaio 2016 e
per la condanna al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del G.S.E. - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2020 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 25 marzo 2016 e depositato il successivo 22 aprile, la società Get Green Tecnology ha impugnato il provvedimento del GSE prot. n. P20160018425 del 27 gennaio 2016, notificato in pari data, di diniego all’accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.
2. La società ricorrente svolge attività di raccolta di olii alimentari esausti e nell’impianto in oggetto aveva ottenuto dalla Provincia di Prato l’autorizzazione ad effettuare lo stoccaggio e il recupero energetico mediante micro impianto di cogenerazione da 100 Kw dell’olio vegetale esausto.
In data 10 agosto 2015 inviava al G.S.E. la richiesta di incentivo dell’impianto suddetto quale impianto a biomassa “di tipo B” ai sensi del d.m. 6 luglio 2012.
Il 4 novembre 2015 il GSE comunicava alla Get S.r.l. il preavviso di rigetto n. GSEWEB P20150099730 alla richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione, evidenziando che la fonte rinnovabile è "olio da cucina esausto" proveniente da ristoranti, mense e imprese di catering e, che, stante le norme attualmente in vigore il GSE identifica i combustibili liquidi prodotti da biomassa, e destinati ad usi energetici diversi dal trasporto, come bioliquidi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 28/2011.
A tale comunicazione faceva, dunque, seguito il gravato provvedimento con cui il Gestore negava in via definitiva l’accesso agli incentivi sulla base delle sopra esposte motivazioni.
3. Avverso il provvedimento del 27 gennaio 2016, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione dell'art. 97 della Costituzione; degli artt. 8, 10 e 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009; difetto e carenza di motivazione, violazione dei principi del giusto procedimento di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell'azione amministrativa; di economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza dell'azione amministrativa; violazione dei principi in tema di affidamento, buona fede e correttezza; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per palese sviamento di potere; erroneità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; illogicità e irragionevolezza della motivazione; ingiustizia manifesta, contraddizione tra provvedimenti successivamente adottati.
II. Violazione del d. lgs. n. 387 del 2003; dell'art. 6, comma 1, lett. b) e comma 2 e Allegato III del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011; difetto e carenza di motivazione, violazione dei principi del giusto procedimento di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell'azione amministrativa; di economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza dell'azione amministrativa; violazione dei principi in tema di affidamento, buona fede e correttezza; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per palese sviamento di potere; erroneità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; illogicità e irragionevolezza della motivazione; ingiustizia manifesta, contraddizione tra provvedimenti successivamente adottati.
III. Violazione della direttiva 2009/28/CE, del D. lgs 387/03, della legge 120/2002 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto; irragionevolezza manifesta; contraddittorietà con precedenti determinazioni; violazione del principio dell'affidamento; difetto e carenza di motivazione, violazione dei principi del giusto procedimento di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell'azione amministrativa; di economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza dell'azione amministrativa; violazione dei principi in tema di affidamento, buona fede e correttezza; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per palese sviamento di potere; erroneità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; illogicità e irragionevolezza della motivazione; ingiustizia manifesta, contraddizione tra provvedimenti successivamente adottati.
IV. Violazione del D.M. 06/07/2012. Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione del principio di buona fede. Eccesso di potere e di delega; difetto e carenza di motivazione, violazione dei principi del giusto procedimento di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell'azione amministrativa; di economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza dell'azione