TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2009-09-25, n. 200900892
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N. 00892/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01437/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2009, proposto da I G, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. G A, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Terrasanta n. 7,
contro
Comune di Misilmeri in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza di demolizione n. 29 dell'1.6.09 con la quale veniva ingiunto alla ricorrente di demolire le opere edilizie eseguite in località Portella di Mare, c.da D d B s.n.c., sul lotto di terreno al N.C.T. di Misilmeri al foglio di mappa 5, mappali 889 e 1282 (ex 892).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
relatore nella camera di consiglio del giorno 25/09/2009 il Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
RITENUTO che ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni juris tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso;
RITENUTO, quindi, che non sussistono i prescritti presupposti e che, pertanto, va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta.