TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza collegiale 2021-02-11, n. 202100879

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza collegiale 2021-02-11, n. 202100879
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202100879
Data del deposito : 11 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/02/2021

N. 05218/2017 REG.RIC.

N. 00879/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05218/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5218 del 2017, proposto da


M R, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Napoli, V.le della Costituzione C. Dir. Is. A/3;


contro

Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Bn2 (In Liquidazione Ai Sensi dell'Art. 12 della Legge n. 26/2010) non costituito in giudizio;

per

l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 575/2014, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice del Tribunale di Benevento – sezione Lavoro – Dott.ssa Chiariotti, depositato in cancelleria in data 03/06/2014, notificato in data 01/07/2014, passato in giudicato per effetto della mancata opposizione e munito di certificazione di mancata proposizione dell'opposizione emessa dal Tribunale di Benevento in data 07/10/2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall’art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - il dott. Francesco Gaudieri;


Considerato che all’esito della camera di consiglio (art. 73, comma 3 c.p.a.), il Collegio ha rilevato che non risulta versata in atti la copia del provvedimento giudiziale che dichiara l’esecutorietà, ex art. 647 c.p.c., del decreto ingiuntivo della cui ottemperanza si tratta non risultando sufficiente la mera attestazione di cancelleria circa la non opposizione dello stesso;

Ritenuto, pertanto, di dover ordinare alla parte ricorrente di provvedere al deposito della predetta documentazione entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

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