TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-07-07, n. 202300460
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Testo completo
Pubblicato il 07/07/2023
N. 00460/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato M G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Umbria, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale domiciliano ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
Commissione d’esame della selezione pubblica per l’assunzione di 510 unità di cui 20 per la Regione Umbria, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- dell’elenco dei vincitori della “ selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 510 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per l’attività amministrativo-tributaria, di cui n. 20 per la Regione Umbria” , recante il numero di protocollo -OMISSIS-, approvato con provvedimento di data e protocollo sconosciuti in quanto ancora non pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell’Umbria, (anche) nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente;
- della graduatoria finale di merito della “selezione pubblica” di cui al punto che precede, recante il numero di protocollo -OMISSIS-, approvata con provvedimento di data e protocollo sconosciuti in quanto ancora non pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell’Umbria, (anche) nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente;
-del verbale della Commissione d'esame-OMISSIS-, nella parte in cui ha attribuito alla ricorrente il punteggio di -OMISSIS- per la prova orale, con conseguente giudizio di mancato superamento della prova orale del concorso di cui ai punti che precedono, nonché degli allegati a tale verbale riferiti all'odierna ricorrente e denominati “scheda di valutazione” e “scheda valutazione periodo di prova”;
- del verbale della commissione d’esame -OMISSIS-, con il quale sono state stabilite le modalità di espletamento della prova orale nonché definiti i criteri di valutazione, nelle parti di cui alle censure in diritto che seguono;
- di tutti gli altri verbali, di estremi sconosciuti, di svolgimento della prova orale degli altri candidati, nella parte in cui la commissione d’esame ha assegnato ai candidati compresi nelle graduatorie sub 1) e 2) che precedono un punteggio di 24/30 o superiore per la prova orale;
- di ogni altro atto, non conosciuto, comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso, nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere nuovamente sottoposta alla prova in questione (“tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale”) da una commissione d’esame in diversa composizione; ed ancora per l’accertamento e la declaratoria d’invalidità/inefficacia dei contratti individuali di lavoro eventualmente stipulati con i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui ai punti sub 1 e 2 che precedono.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Umbria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 510 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per l’attività amministrativo-tributaria, indetta dall’Agenzia delle Entrate con Avviso prot. n. -OMISSIS-, all’esito della quale all’odierna ricorrente, conseguito il giudizio idoneativo per l’informatica e per la lingua inglese, è stato tuttavia attribuito il punteggio complessivo di -OMISSIS-, di cui punti “0” per i titoli, punti “0” per il tirocinio, punti “21” per la “prova orale”, con conseguente giudizio di mancato superamento della prova (per la quale occorreva conseguire il punteggio di almeno 24/30).
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 487/1994, con particolare riferimento all’art. 12; dell’art. 15 del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30.11.2000, aggiornato con delibera del Comitato di gestione n. 44 del 13.11.2018); degli artt. 5 e 8 dell’Avviso di selezione del 9.4.2018; dell’art. 97 Cost.; dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dei criteri di svolgimento e di valutazione della prova orale predeterminati dalla Commissione d’esame nella seduta del -OMISSIS-. Eccesso di potere sotto il profilo delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, dell’illogicità, dell’irragionevolezza, della contraddittorietà, della violazione della par condicio dei candidati .
Alla ricorrente sarebbero state poste delle domande che, benché qualificate di approfondimento, hanno invece riguardato argomenti nuovi e del tutto estranei agli argomenti di cui ai tre quesiti che erano stati estratti.
II. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 487/1994, con particolare riferimento all’art. 12; dell’art. 15 del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (approvato con delibera del Comitato direttivo