TAR Bari, sez. III, ordinanza cautelare 2009-04-23, n. 200900246
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N. 00246/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 00448/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 448 del 2009, proposto da:
L B, rappresentato e difeso dall'Avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, Via Calefati, 269;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bari in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento Cat. A.11/2009/Imm. n. 10/P.S. emesso dal Questore di Bari, in data 15.01.2009 e notificato in pari data, con cui è stata confermata al ricorrente la nota emessa in data 8.09.2008 a firma del Dirigente dell’Ufficio Immigrazione con il quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di revoca del provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23/04/2009 la Dott. ssa R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad un primo esame sommario, non emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che la motivazione dell’Amministrazione imperniata sulla osservazione che “l’art. 1, comma 8 lettera .a), della legge n. 220/02 stabiliva, per i regolarizzanti, che la revoca del decreto di espulsione non poteva in ogni caso essere disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario interessato era stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo;inoltre alla lettera c) stabiliva che le disposizioni inerenti i benefici della emersione/legalizzazione, non si applicavano agli stranieri che risultavano denunciati (poi condannati dopo la sentenza n. 78/05 della Corte costituzionale) anche per uno dei reati indicati nell’art. 381 del c.p.p tra cui il riciclaggio, salvo che il procedimento penale si fosse concluso con un provvedimento di assoluzione, ovvero in caso di archiviazione, fatti salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione” e sulla considerazione che “l’estinzione del reato non può comportare l’estinzione del “fatto storico”;in altre parole, il processo c’è stato, l’interessato è stato sottoposto a procedimento penale ed è stato condannato, non è stato assolto”, non appare infondata o manifestamente illogica;