TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2015-08-17, n. 201510839

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2015-08-17, n. 201510839
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201510839
Data del deposito : 17 agosto 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03093/2012 REG.RIC.

N. 10839/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03093/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3093 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. S O, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.a.r. del Lazio in Roma, Via Flaminia n. 189, in assenza di elezione di domicilio in Roma;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

-OMISSIS-, nessuno dei quali costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento del Capo della Polizia-Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-C/4214-3A/2011 in data 27.10.2011, notificato in data 1.2.2012, nella parte in cui dispone l’inquadramento del ricorrente nel ruolo dei primi dirigenti, omettendo la ricostruzione di carriera e l’inquadramento nel ruolo dei dirigenti superiori;

e per il riconoscimento del diritto

alla ricostruzione di carriera, con ogni consequenziale statuizione di legge, a far data dal 1°.

1.2004 e, comunque, in via gradata, per i successivi anni 2005 e 2006 in cui ha prestato attività di servizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il Dott.-OMISSIS-, dopo aver vantato un brillante curriculum lavorativo nella Polizia di Stato, di cui dà contezza nel ricorso in esame, in data 8.1.2001, quando rivestiva la qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato, veniva tratto in arresto e posto in custodia cautelare in carcere, con provvedimento del GIP del Tribunale di Milano, e successivamente, in data 17.1.2001, veniva sospeso dal servizio e dallo stipendio.

Il GIP del Tribunale di Milano in data 23.1.2001 emetteva ordinanza di sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio ed il 19.2.2001 sostituiva la custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

In data 16.3.2001 veniva revocata la misura cautelare della custodia in carcere, mentre il 23.3.2001 veniva prorogata di ulteriori due mesi la sospensione dalle funzioni pubbliche.

Solo in data 10.1.2003, con decreto del Capo della Polizia n. 333-C2211, veniva disposta la riammissione in servizio del ricorrente, il quale, tuttavia, veniva assegnato in posizione di disponibilità.

In data 1.11.2006 lo stesso presentava istanza di pensionamento anticipato, avendone i requisiti ed andava in quiescenza.

Con sentenza del 14.2.2011, divenuta esecutiva il 2.4.2011, il Tribunale di Roma lo assolveva , “per non aver commesso il fatto” , da tutti i reati allo stesso ascritti: corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e istigazione alla corruzione.

In data 16.5.2011 il ricorrente presentava istanza di riammissione in servizio e di ricostruzione della carriera.

Dopo essere stato sottoposto ad accertamenti psico-fisici di idoneità a prestare servizio nelle Forze di Polizia ed esserne risultato idoneo, con decreto del Capo della Polizia del 27.10.2011, il dott.-OMISSIS- è stato riassunto in servizio con decorrenza dal 2.11.2011.

Detto provvedimento è stato impugnato col presente ricorso, nella parte in cui esso non ha disposto la ricostruzione di carriera del ricorrente, così come espressamente richiesto, inquadrandolo con la stessa qualifica posseduta all’atto della sua sospensione dal servizio, incrementata soltanto dell’anzianità di servizio che avrebbe maturato.

I motivi di diritto dedotti sono i seguenti:

1) Violazione di legge, in relazione agli artt. 1, 9 e 10 del d.lgs. 5.10.2000, n. 334, e all’art. 3, comma 57, della legge 24.12.2003, n. 350 - eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione.

L’art. 1, comma 2, della legge n. 334/2000 stabilisce l’articolazione del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato e, precisamente: primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale di P.S., dirigente generale di P.S. di livello B.

L’art. 9 della citata legge dispone che la “promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue... mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che...abbia compiuto 3 anni di effettivo servizio nella qualifica” .

L’art. 3, comma 57, della legge n. 350/2003 dispone che i funzionari sospesi dal servizio o collocati anticipatamente in quiescenza a seguito di procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento che ne escluda la responsabilità abbiano il diritto di chiedere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego con il medesimo trattamento giuridico ed economico cui avrebbero avuto diritto in assenza della sospensione.

La questione se il funzionario sospeso dal servizio per motivi giudiziari e poi riammesso, “perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato” , abbia diritto alla ricostruzione della carriera, così come si sarebbe potuta evolvere senza quella sospensione, avrebbe trovato già la soluzione favorevole al dipendente, da parte del Consiglio di Stato.

L’odierno ricorrente, pertanto, avrebbe avuto diritto a vedere valutati i periodi per la progressione di carriera, avendone i requisiti richiesti dalla legge per la ricostruzione di carriera già a far data dal 1°.1.2004, quando i suoi colleghi di pari qualifica che lo seguivano nel ruolo dei primi dirigenti accedevano alla promozione alla qualifica di dirigente superiore.

Con l’avvenuta riammissione in servizio, il ricorrente avrebbe avuto diritto alla collocazione in ruolo nella posizione che gli sarebbe spettata senza le vicende giudiziarie che lo hanno interessato.

Diversamente, l’Amministrazione non solo non vi ha proceduto d’ufficio, ma non ha neppure tenuto conto della domanda di ricostruzione di carriera dallo stesso avanzata, senza fornire alcuna motivazione.

2) Eccesso di potere per falsa applicazione di norma e sviamento in relazione all’art. 3, comma 57, della legge 24.12.2003, n. 350, ed all’art. 2, comma 4, della legge 11.05.2004, n. 126 - carenza istruttoria - difetto di motivazione.

In base ai commi 57 e 57 bis dell’art. 3 della legge n. 350/2003, il ricorrente, trovandosi nella condizione di imputato assolto per non aver commesso il fatto, è stato riammesso in servizio dall’Amministrazione, a domanda, prolungando l’età pensionabile degli anni per i quali è stato assente a causa delle vicende processuali.

Il comma 57, in particolare, stabilisce che il “ripristino del rapporto d’impiego...avviene... con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione” .

Non potrebbe invece trovare applicazione nei confronti del ricorrente la norma che vieta il conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate dall’Amministrazione in conformità al proprio regolamento, raccordata a quella dell’art. 2, comma 4, della legge n. 126/2004, richiamata nel provvedimento impugnato, essendo tale norma diretta espressamente ai dipendenti collocati in pensione anticipatamente a causa del procedimento penale e poi riammessi in servizio, a domanda, ma con riferimento alle promozioni che potrebbero sopravvenire negli anni successivi all’età prevista per la cessazione dal servizio.

Se, pertanto, il ricorrente non avrà diritto a valutazioni per la progressione di carriera per il servizio che prestato dalla data di riammissione in servizio a quella del suo definitivo collocamento in quiescenza, ciò non potrebbe anche privarlo del diritto a vedere ripristinata la sua posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata a far data dal 1°.1.2004.

Non risulterebbe conferente la norma circa l’impedimento del conferimento plurimo di funzioni apicali, in quanto nella specie: a) si tratterebbe di funzione singola e non plurima;
b) la qualifica di dirigente superiore non è il grado apicale del ruolo dei dirigenti, ma quello intermedio fra primo dirigente e dirigente generale;
c) riguarda i funzionari per i quali è ripristinato il rapporto di impiego ai sensi dell’art. 3, comma 57 bis, della legge n. 350/2003, vale a dire condizione diversa da quella del ricorrente, che è stato invece assolto per non aver commesso il fatto.

Sarebbe, pertanto, carente di adeguata istruttoria il provvedimento impugnato, oltre che carente di motivazione ed erroneo nell’applicazione della norma assunta a riferimento.

3) Eccesso di potere per sviamento - mancata valutazione delle opportunità di conseguire la qualifica superiore in relazione all’avanzamento conseguito dai colleghi di pari ruolo - carenza istruttoria - difetto di motivazione.

Sussistenza di danni morali ed economici.

Nonostante l’avanzamento alla qualifica superiore non consegua in termini automatici alla mera anzianità di servizio, tuttavia detto avanzamento potrebbe essere sanato, ex post , mediante un rinnovato esercizio del potere amministrativo e l’ausilio di un giudizio di prognosi postuma, che tenga conto dell’avanzamento conseguito dai funzionari di pari qualifica del ricorrente, consentendogli, con la restitutio in integrum , ai fini sia giuridici sia economici, di far rivivere il rapporto di lavoro nella sua pienezza.

La mancata ricostruzione di carriera, oltre al mancato esercizio delle funzioni proprie della qualifica superiore, avrebbe determinato un danno economico, consistente nella perdita dei maggiori assegni previsti e delle maggiorazioni stipendiali, con ricadute anche sul futuro trattamento pensionistico.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, con mera costituzione formale.

Chiamato il ricorso in decisione alla pubblica udienza del 5.12.2014, con ordinanza collegiale n. 3081 del 22.12.2014, è stata disposta un’istruttoria, della quale è stata onerata l’Amministrazione resistente, che non vi ha dato esecuzione.

Nella pubblica udienza del 9.7.2015 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1 - Con il presente ricorso il Dott.-OMISSIS- impugna il provvedimento di riammissione in servizio, a domanda, a seguito di sentenza di proscioglimento con formula piena dai reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e istigazione alla corruzione, nella parte in cui detto provvedimento non ha disposto la ricostruzione di carriera, così come espressamente richiesto, inquadrandolo con la stessa qualifica posseduta all’atto della sua sospensione dal servizio, incrementata soltanto dell’anzianità di servizio che avrebbe maturato.

1.1 - Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei modi di seguito indicati.

2 - La disposizione qui conferente è rappresentata dall’art. 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003, di cui in ricorso si deduce la violazione.

A mente di tale disposizione, “il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall’impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso …, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall’amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro,…, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione” .

2.1 - Si tratta esattamente del caso del ricorrente.

2.2 - Qui non si discute della riammissione in servizio, che ha pacificamente avuto luogo, bensì della mancata ricostruzione della carriera, a seguito di riammissione in servizio, in modo che nessun nocumento sia subito per effetto della sospensione.

2.3 - Nella specie il ricorrente è stato riammesso in servizio con la qualifica di primo dirigente, che era quella in suo possesso al momento della sospensione dal servizio (vi era stato nominato con decorrenza dall’1.1.1996), essendogli stata riconosciuta unicamente l’anzianità di servizio che avrebbe maturato, ove non fosse stato interessato dalle vicende giudiziarie brevemente riportate in narrativa.

2.4 - La mancata ricostruzione della carriera integra una violazione della citata disposizione normativa, atteso che non si è tenuto conto dell’avanzamento che il ricorrente avrebbe conseguito nel caso in cui avesse continuato a rimanere in servizio, in assenza dei guai giudiziari citati.

3 - Non è di ostacolo l’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 66/2004, convertito dalla legge n. 126/2004, richiamato nel provvedimento censurato in questa sede, il quale stabilisce che, “in caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, i predetti gradi, qualifica e funzione sono attribuiti anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti” .

3.1 - Nella specie la qualifica in questione, che è quella di dirigente superiore, non è apicale. Infatti, in base all’art. 1, comma 2, della legge n. 334/2000, il ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato è articolato in primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale di P.S., dirigente generale di P.S. di livello B. È evidente che la funzione apicale non coincide con quella di dirigente superiore, che è invece intermedia.

3.2 - Né si può parlare di un conferimento plurimo di funzioni;
infatti si tratta dell’attribuzione di una sola funzione.

3.3 - Ne deriva che la ricostruzione della carriera è illegittima anche per falsa applicazione di quest’ultima disposizione di legge.

4 - Si rende, tuttavia, necessaria una precisazione.

4.1 - In base all’art. 9 della menzionata legge n. 334/2000, “la promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica” .

Ciò comporta che l’Amministrazione, in applicazione del combinato disposto di quest’ultima disposizione e del su menzionato art. 3, comma 57, della legge n. 350/2003, non avrebbe potuto promuovere automaticamente il ricorrente alla qualifica di dirigente superiore, essendo necessario a tal fine uno scrutinio per merito comparativo.

4.2 - Ciononostante l’art. 9 della legge n. 334/2000 non poteva costituire e non costituisce un impedimento alla ricostruzione della carriera.

4.3 - Al riguardo va rilevato che detto avanzamento potrebbe essere sanato, ex post , mediante un rinnovato esercizio del potere amministrativo, ora per allora, attraverso l’ausilio di un giudizio di prognosi postuma, che tenga conto dell’avanzamento conseguito dai funzionari di pari qualifica del ricorrente.

In questo modo si esegue uno scrutinio per merito comparativo ai fini dell’avanzamento in sovrannumero.

5 - Deve concludersi che il ricorso è fondato e deve essere accolto nei modi suindicati.

6 - Per quanto concerne le spese giudiziarie, esse seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e vanno liquidate come in dispositivo.

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