TAR Napoli, sez. V, sentenza 2015-11-26, n. 201505464

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2015-11-26, n. 201505464
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201505464
Data del deposito : 26 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05445/2010 REG.RIC.

N. 05464/2015 REG.PROV.COLL.

N. 05445/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5445 del 2010, proposto da:
NI LL, rappresentato e difeso dall'avv. Serena De Simone, con domicilio eletto presso la stessa in Napoli, ala via Cervantes n.55/5;



contro

Ministero dell'Interno - Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Napoli, alla via Diaz, 11;



per l'annullamento

del provvedimento del 17.8.2010, con cui il Questore della provincia di Napoli ha ordinato l’allontanamento del ricorrente dal Comune di Cercola, con divieto di far ritorno, se non previamente autorizzato, per un periodo di tre anni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rimpatrio del Questore di Napoli, datato 17 agosto 2010, con il quale gli è stato imposto il divieto di fare ritorno nel Comune di Cercola per la durata di tre anni, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi di diritto

1) violazione di legge – mancata notifica dell’avvio del procedimento – violazione degli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990 – annullabilità ex art. 21 octies, introdotto dalla L. n. 15 del 2005 – per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;

2-3) violazione di legge – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erronea valutazione dei fatti e dei presupposti – violazione dell’art. 1 e dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 nonché degli artt. 2 e 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Ha resistito in giudizio l’intimata amministrazione.

Alla camera di consiglio del 18 novembre 2010 è stata respinta la domanda cautelare.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in vista dell’odierna udienza ha depositato memoria difensiva insistendo nella richiesta di rigetto del gravame.

All’udienza pubblica del 5

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