TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-08-03, n. 202210943
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Testo completo
Pubblicato il 03/08/2022
N. 10943/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02006/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2006 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Asus Europe B.V., Holland B.V., Asustek Italy s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Stefano Sammarco, Adiconsum – Associazione Difesa Consumatori e Ambiente, Adiconsum – Associazione Difesa Consumatori e Ambiente – Verona, Adiconsum – Associazione Difesa Consumatori e Ambiente – Milano Metropoli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della delibera (provvedimento prot. 0082172/2019) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottata dalla stessa nella sua adunanza del 27 novembre 2019 a conclusione del procedimento PS/8161, notificata in data 24 dicembre 2019 e pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 52/2019 del 30 dicembre 2019;
nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale o connesso, ivi incluso:
il provvedimento di rigetto degli impegni notificato in data 4 febbraio 2019;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/8/2021:
per l'annullamento:
della delibera (provvedimento prot. 0082172/2019) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottata dalla stessa nella sua adunanza del 27 novembre 2019 a conclusione del procedimento PS/8161, notificata in data 24 dicembre 2019 e pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 52/2019 del 30 dicembre 2019;
del provvedimento di rigetto degli impegni notificato in data 4 febbraio 2019;
nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale o connesso:
nonché per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari collegiali più idonee ex 55 comma 10 c.p.a.:
della delibera (provvedimento prot. 0049308) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottata dalla stessa nella sua adunanza dell’11 maggio 2021 a conclusione del procedimento IP/336, notificata in data 31 maggio 2021 e pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 23/2021 del 7 giugno 2021;
nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale o connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe Asus Europe B.V., Holland B.V. e Asustek Italy s.r.l. hanno impugnato il provvedimento con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le ha sanzionate per un difetto di informazioni in ordine alla garanzia convenzionale offerta e per la complessità delle
procedure di assistenza a fronte dei guasti degli apparecchi prodotti.
ASUSTeK Italy s.r.l. appartiene al gruppo multinazionale Asus e svolge attività di marketing a favore di Asus Europe B.V. per il mercato italiano; quest’ultima è una società di diritto olandese appartenente al gruppo multinazionale Asus che svolge attività di commercio all’ingrosso dei prodotti a marchio Asus sul mercato europeo ed è socia unica di ASUSTeK Italy, oltre ad essere titolare di tutti i diritti sui prodotti Asus commercializzati sul territorio italiano; Asus Holland B. V. è una società di diritto olandese appartenente al gruppo multinazionale Asus che gestisce le attività di assistenza sui prodotti del marchio commercializzati sul mercato europeo, stipulando direttamente gli accordi di servizio con i centri di assistenza tecnica.
Con riferimento alle attività svolte in Italia, e più specificatamente per quanto concerne la gestione della piattaforma per la vendita online, il gruppo Asus risulta aver stipulato un accordo con Arvato, "unico soggetto autorizzato a gestire la Piattaforma (es. http://shop.asus.it) nel Territorio (es. Italia) durante il Periodo di validità”.
Le ricorrenti hanno esposto che, con lettera del 26 ottobre 2012, l’Autorità aveva inviato una richiesta di informazioni ad ASUSTeK Italy avente ad oggetto l’attività dei call center di supporto per le problematiche dei prodotti Asus, le modalità di assistenza del call center con riferimento alla garanzia legale ed alle tempistiche inerenti agli interventi in garanzia, i reclami ed i costi per i consumatori italiani per le telefonate al numero di customer care ; in data 20 novembre 2012, ASUSTeK Italy aveva inviato all’Autorità tutti i dati e le informazioni richieste correttamente specificando, tuttavia, che la società: “non produce, non vende né svolge servizi di riparazione di personal computer o altra componentistica varia, svolgendo esclusivamente attività di help desk e di marketing a favore di ASUS Technology PTE Ltd (cd “ASUS”), con sede in Singapore”; faceva, altresì, presente che “l’attività di call center di supporto per le problematiche dei prodotti ASUS” era effettuata da società terze “che hanno diretti rapporti con ASUS Technology PTE LTD Singapore”.
L’Autorità aveva inviato una seconda richiesta in data 22 maggio 2014 e, con la risposta, ASUSTeK Italy aveva trasmesso il testo della Garanzia Asus allora in vigore, evidenziando che il documento era presente in ogni confezione e reperibile on line.
Dal giugno 2014 al novembre 2018 l’Agcm non aveva formulato ulteriori richieste istruttorie nei confronti del Gruppo ASUS; con atto notificato in data 29 novembre 2018, l’Autorità aveva avviato il procedimento istruttorio PS/8161 contestando ad Asus e ad Arvato Distribution GmbH numerose violazioni “sotto vari profili, attinenti alle informazioni ai consumatori e alla prestazione tanto della garanzia legale sui prodotti venduti tramite il proprio eshop o per conto di venditori terzi quanto alla garanzia convenzionale in qualità di produttore”.
In data 5 dicembre 2018 i funzionari dell’Autorità avevano effettuato un’ispezione presso gli uffici di ASUSTeK Italy e di Video Pacini S.r.l., centro di assistenza tecnica convenzionato con Asus.
In data 14 gennaio 2019 le ricorrenti avevano presentato i propri impegni ai sensi dell’articolo 27, comma 7 del Codice del consumo e dell’articolo 9 del Regolamento, impegni poi respinti con provvedimento notificato in data 4 febbraio 2019.
In data 26 giugno 2019 si era svolta l’audizione presso l’Autorità alla quale avevano partecipato figure apicali di Asus da Taiwan e dall’Olanda.
In data 24 dicembre l’Autorità aveva notificato ad Asus la decisione impugnata.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.violazione e falsa applicazione degli articoli 128 e ss. del Codice del consumo, con riferimento ai profili informativi della garanzia legale, per difetto del requisito di sviamento del consumatore medio, in ragione della inoffensività della condotta.
Con riguardo alla garanzia legale del venditore, l’Autorità aveva contestato in primo luogo il modulo informativo di Asus, rilevando che la qualità di produttore e non anche di venditore non sarebbe dirimente con riferimento agli obblighi informativi inerenti alla garanzia legale, e che, pertanto, al professionista potrebbero essere attribuite le violazioni del Codice del consumo anche in relazrione alla garanzia legale.
Di contro, la garanzia legale prevista dagli articoli 128 e ss. del Codice del consumo era dovuta solo dal venditore (finale) e non dal produttore, come peraltro avrebbe statuito in passato la stessa Autorità.
L’Agcm aveva evidenziato, altresì, la capacità di Asus di condizionare i venditori, stante la
predisposizione di un supporto tecnico e di una rete di CAT; tuttavia, non era provato in fatto che i venditori fossero soggetti al condizionamento di Asus, per quanto riguarda la prestazione della garanzia legale.
Il modello distributivo di Asus era differente da quello di altri concorrenti e non prevedeva la vendita diretta sul mercato italiano ai clienti finali, mentre era Arvato a gestire le vendite dell’e-shop del sito aziendale, così come la sottoscrizione di diversi accordi di distribuzione con altre imprese per la vendita dei prodotti Asus sul mercato italiano; pertanto Asus non avrebbe il dovere di informare e garantire ai consumatori la prestazione della garanzia legale del venditore.
Con riferimento al modulo informativo predisposto da Asus sulla garanzia, l’Autorità aveva contestato che, sotto il profilo dell’informazione ai consumatori, il “Modulo informativo della garanzia ASUS” non illustrava adeguatamente i diritti riconosciuti dal Codice del Consumo in tema di garanzia legale, limitandosi ad un generico richiamo al mancato pregiudizio arrecato alla stessa dal riconoscimento della garanzia convenzionale.
Le ricorrenti hanno dedotto che tale modulo non risultava più in uso al momento dell’apertura del procedimento istruttorio, essendo stato modificato per venire incontro alle innovazioni legislative nel frattempo intervenute.
In ogni caso, nel modulo era testualmente