TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-04-13, n. 202300053
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Testo completo
Pubblicato il 13/04/2023
N. 00053/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00152/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di EN
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2022 proposto dalla ditta Bar Melta di Giacomozzi Matteo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Busetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di EN, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Angela Colpi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Provincia autonoma di EN, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Sabrina Azzolini e Maria Elena Merlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in EN, piazza Dante n. 15, con l’avvocato Sabrina Azzolini negli uffici dell’Avvocatura della Provincia;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituita in giudizio;
nei confronti
Scuola dell’Infanzia “Il Girasole” Gardolo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del Comune di EN in data 3 settembre 2022, notificato alla ricorrente in pari data, con cui è stata ordinato di provvedere all’immediata rimozione di un apparecchio da gioco installato all’interno dell’esercizio pubblico all’insegna “Bar LT , nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi compreso l’elenco dei luoghi sensibili di cui alla determinazione dirigenziale del Comune di EN n. 39/5 in data 5 settembre 2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di EN e della Provincia autonoma di EN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’impresa ricorrente opera nel settore del gioco legale attraverso apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S. all’interno dell’esercizio pubblico all’insegna “Bar LT , ubicato nel Comune di EN in via di Melta n. 57.
In data 3 settembre 2022 il Comune di EN ha notificato alla parte ricorrente il provvedimento in epigrafe indicato, con cui ha ordinato di «provvedere all’immediata rimozione dell’apparecchio da gioco di cui all’art. 110, c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. contraddistinto dal codice identificativo: SN05919909P », installato all’interno del suddetto esercizio pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 1, della legge provinciale n. 13/2015, secondo il quale “è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, TULPS a una distanza inferiore a trecento metri” da una serie di “luoghi sensibili” (specificamente individuati dallo stesso art. 5, comma 1) con l’art. 14, comma 1, della medesima legge, ove si prevede che “gli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6 TULPS posti a una distanza inferiore a quella prevista dall’articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco (12 agosto 2022) ...”.
In particolare nella motivazione del provvedimento impugnato si legge che l’esercizio pubblico «si trova ad una distanza inferiore a 300 metri dai seguenti luoghi sensibili, calcolata secondo il criterio del raggio, in linea d’aria in tutte le direzioni tra l’accesso/ingresso principale del locale interessato alla rimozione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS e l’accesso del luogo sensibile: A70-scuola materna Melta Il Girasole».
2. Del provvedimento impugnato la parte ricorrente chiede l’annullamento deducendo le seguenti censure.
I) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o di motivazione e/o per motivazione illogica, nonché per travisamento del fatto; violazione del principio di non contestazione.
Nel provvedimento impugnato non è indicata la distanza esatta tra l’esercizio pubblico interessato e la scuola materna “Il Girasole” e, quindi, non è stato possibile verificare la correttezza calcolo della distanza di 300 mt dai luoghi sensibili, effettuato dall’Amministrazione.
II) Violazione dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 24 marzo 2012, n. 27.
Il provvedimento impugnato è illegittimo anche perché per il calcolo della distanza dai luoghi sensibili è stato impiegato il «criterio del raggio, in linea d’aria, in tutte le direzioni» , sebbene tale criterio si ponga in contrasto con la disposizione dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, secondo il quale “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguita finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità da tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”. Difatti il criterio di calcolo utilizzato dall’Amministrazione non tiene conto degli ostacoli tra il punto vendita e il luogo sensibile di natura orografica (come colline, dossi o montagne) o artificiali (come edifici; tralicci o opere stradale), mentre la predetta disposizione nazionale impone di interpretare “in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato” la normativa provinciale in forza della quale è stato adottato provvedimento impugnato.
III) Questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, e 14, comma 1, della legge n. 13/2015 per contrasto con gli articoli 41, 3, 97, 117, comma 2, lett. m), 32 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1, del Primo Protocollo addizionale alla CEDU (protezione della proprietà) e agli articoli 16 (libertà di impresa) e 17 (diritto di proprietà) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
La disciplina posta dagli articoli 5, comma 1, e 14, comma 1, della legge n. 13/2015 determina un effetto espulsivo delle imprese del settore della raccolta del gioco legale - ivi compresa la parte ricorrente - non solo dal territorio dal Comune di EN, ma anche dall’intero territorio provinciale. Difatti - come risulta dalla consulenza tecnica allegata al ricorso, relativa al territorio del Comune di EN - tenuto conto dell’enorme area di interdizione derivante dalla previsione relativa alla distanza di 300 mt dai luoghi sensibili mappati sul territorio del Comune di EN, calcolata secondo il «criterio del raggio, in linea d’aria, in tutte le direzioni» - l’area di interdizione per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S. è pari a 282.743 mq e corrisponde al 96,2% del territorio comunale. Inoltre l’effetto espulsivo risulta ancor più lesivo per la parte ricorrente se si considera il restante territorio della Provincia di EN, come si evince dalle ulteriori consulenze tecniche (anch’esse allegate al ricorso) relative ai Comuni di Borgo Valsugana, Condino, Mezzocorona e Mezzolombardo. Difatti, sebbene non risulti un’area di interdizione pari al 100% dei territori di tali Comuni (ad eccezione del territorio del comune di Condino, che risulta completamente «raccolta del gioco free» ), si configura però una preclusione assoluta dell’attività di impresa di cui trattasi: ciò in quanto le aree residue sono comprese tra il 5% del Comune di Mezzolombardo e lo 0% del comune di Condino, passando per il 3,8% del Comune di EN.
L’effetto espulsivo - che nel presente giudizio può essere acclarato mediante l’esecuzione di una consulenza tecnica d’ufficio - risulta poi aggravato dalla disposizione dell’art. 5, comma 2, della legge provinciale n. 13/2015, che consente ai Comuni di “stabilire con proprio atto una distanza superiore ai trecento metri” , senza subordinare l’esercizio di tale facoltà all’accertata ricorrenza di particolari situazioni e senza porre un limite massimo di distanza. Ciò comporta per i Comuni di modeste dimensioni, numerosissimi nella Provincia di EN, che è sufficiente aumentare anche solo di 100 mt la fascia di rispetto per rendere l’intero territorio inospitale all’attività della raccolta del gioco lecito.
Risulta allora evidente la violazione di una pluralità di precetti costituzionali - primo tra tutti quello dell’art. 41 Cost., che tutela la libertà di impresa - perché nella fattispecie non ricorre l’esigenza di tutela della salute: esigenza che costituisce, invece, «la giustificazione per così dire solo formale dell’intervento del legislatore trentino, ma che mai è stata adeguatamente esplorata e, in realtà, ove compiutamente esaminata con la necessaria attenzione porta a fortemente dubitare che la scelta normativa (traducentesi nell’annichilimento dell’intero settore economico) sia giustificata e proporzionata, considerando che l’approccio proibizionista porta ... ad un mero spostamento del giocatore verso altre forme di gioco» , come si desume dalla documentazione allegata al ricorso e, in particolare dalla “Relazione sul settore del gioco in Italia” , elaborata dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, nonché dallo studio del dottor