TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-09-11, n. 202305046

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-09-11, n. 202305046
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202305046
Data del deposito : 11 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2023

N. 05046/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01048/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
I D S e M P D, rappresentate e difese dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A C in Napoli, Centro Direzionale E/2, e dall'avvocato L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo Barrella, in Napoli alla via A. Vespucci n. 9;

nei confronti

A D S e C V, rappresentate e difese dagli avvocati Sabatino Rainone e Cristina Spizuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Napoli, Centro Dir.le Isola E/2, Scala A, e presso lo studio dell’avv. Gian Luca Lemmo, in Napoli, via del Parco Margherita, 31;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso introduttivo:

- dell’ordinanza dirigenziale n. 253 (prat. 6333) del 27.12.2017, di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. 380/2001, notificate alle parti ricorrenti in data 3.01.2018;

- della Relazione del Funzionario Responsabile prot.n. 58985 del 21.12.2017, richiamata nell’Ord. Dir. 253/2017;

- di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;

B) quanto ai motivi aggiunti, notificati il 20.05.2019 e depositati il giorno 29.05.2019:

- della comunicazione prot. n. 15380/U del 20.03.2019 per il rigetto dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. 380/2001, notificata in pari data;

- della comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 10038/U del 20.2.2019, notificata in data 28.02.2019;

- di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;

C) quanto ai motivi aggiunti notificati il 19.07.2019 e depositati il giorno 31.07.2019:

- della comunicazione prot. n. 25688 del 17.5.2019 di rigetto dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001, relativa all’accertamento di conformità di opere realizzate in assenza del permesso di costruire, presso l’immobile per attività turistico-ricettiva ubicato in Pompei, alla via Plinio, n.115, F. 12-P.lle 644 e 1325 prot. gen. n. 15839/I del 30.03.2018 (pratica edilizia n. 8293), notificata alle ricorrenti nelle date 22-23.05.2019;

- di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, consequenziale, connesso preordinato e presupposto;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore , di A D S e di C V;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 la dott.ssa G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Le ricorrenti, Di Somma Immacolata e Durazzo M P, contitolari di un compendio immobiliare sito in Pompei alla via Plinio 115 avente destinazione turistico-ricettiva, denominato “Fortuna Village”, individuato in NCEU del Comune di Pompei al foglio 12 p.lle 1325, 644 sub 1 e 645 sub 3, impugnano, con il ricorso introduttivo, l’ordinanza dirigenziale n. 253 (prat. n.6333) del 27.12.2017, di demolizione degli abusi ivi accertati, avuto particolare riguardo alla realizzazione di 6 camere- bungalows , con primi motivi aggiunti, la comunicazione prot. n. 15380/U del 20.03.2019 di rigetto dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 380/2001 e, con secondi motivi aggiunti, la successiva comunicazione prot. n. 25688 del 17.05.2019 di rigetto dell’istanza proposta ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001, per l’accertamento di conformità delle stesse opere realizzate presso detto immobile in assenza di permesso di costruire.

II. A sostegno del gravame le medesime parti deducono i seguenti motivi di diritto:

a) violazione della sentenza del T.A.R. n. 5529/2017: illegittimità e/o inefficacia, ex art. 114, co. 4, lett. c), c.p.a., dell’ordinanza di demolizione adottata dall’amministrazione in asserita esecuzione della predetta sentenza, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 22, 33 e 36 del D.P.R. n. 380/2001 in rapporto agli artt. 29 e 43 del medesimo decreto, degli artt. 2, 3 e 10 bis della l. n. 241/1990 anche in rapporto all’art.10 della stessa legge, della l. Regione Campania n. 8/1994, dell’articolo 32, comma 27, della l. n. 326/2003, dell’art. 32 legge 47/1985, del piano regolatore generale e del regolamento edilizio comunale vigenti;
incompetenza.

b) eccesso di potere per difetto, carenza assoluta ed errore dei presupposti, istruttoria carente, erronea, insufficiente, superficiale ed inadeguata, difetto assoluto di istruttoria, motivazione illogica, insufficiente, erronea, contraddittoria, inadeguata ed incompleta, illogicità manifesta per sproporzione ed ingiustizia, errore e travisamento del fatto, violazione del giusto procedimento, ingiustizia;

c) invalidità derivata dall’illegittimità del diniego opposto alla domanda di condono edilizio:

- in relazione al punto 1) del diniego di condono riportato nell’ordinanza di demolizione impugnata:

violazione del principio dell’affidamento, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, del d.l. n. 269/2003 conv. nella l. n. 326/2003, del d.l. 12 luglio 2004 n.168 conv. in l. 191/2004, dell’art. 3 della l. n. 241/1990, elusione del giudicato derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28.6.2014, pubbl. in G.U. il 7.07.2004;
eccesso di potere per difetto del presupposto, carenza di istruttoria, motivazione apparente, illogica ed insufficiente, illogicità e ingiustizia manifeste ed errore di diritto;

- in relazione al punto 2) del diniego di condono, riportato nell’ordinanza di demolizione impugnata:

violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi 26 e 27 lett. d), della legge 326/2003, della l. n. 47/1985 e del d.lgs. n. 42/2004;
eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà manifesta, errore sul presupposto, motivazione erronea ed illogica ed illogicità manifesta.

III. Si sono costituite l’Amministrazione comunale e le controinteressate, D S A, proprietaria del complesso turistico-ricettivo denominato “Camping Pompei”, riportato in catasto al foglio 12, particelle nn° 124, 644 sub 2, 645, sub 1, 981, 1178, 1179 e sua figlia, V C, titolare dell’attività di ristorante-pizzeria ivi esercitata, comprensorio, quest’ultimo, posto a confine del complesso turistico/recettivo “Fortuna Village” di proprietà delle attuali ricorrenti. Originariamente le suddette proprietà erano, infatti, comuni, costituendo un unico compendio immobiliare;
successivamente venivano divise con atto per notaio Luigi D’Aquino rep. 26362, racc. 16640 del 25.02.2013. Le parti resistenti concludevano, nel merito, per il rigetto del gravame, come integrato dai motivi aggiunti.

IV. Con note depositate nelle date del 9 e 10.03.2023, parte ricorrente (I D S e M P D) e la parte controinteressata (A D S e C V) hanno rappresentato che la legittimità del provvedimento prot. n° 6810 del 29.10.2015, di rigetto dell’istanza di condono prot. n° 13668 del 23.04.2004, interessante il complesso edilizio de quo , già vagliata positivamente sia in primo grado, con sentenza n° 762/2019 dal T.A.R. Campania, che in grado di appello, con sentenza n° 3857/2022 del 17.05.2022 dal Consiglio di Stato, è allo stato ancora sub iudice essendo stato proposto, avverso tale ultima sentenza, ricorso per revocazione innanzi al Consiglio di Stato, sez. II, R.G. n° 77/2023, depositato il 04.01.2023, tutt’ora pendente, senza che sia stata ancora fissata l’udienza di discussione. Ritenuto, quindi, opportuno attendere la definizione anche del giudizio di revocazione prima della discussione e decisione del presente giudizio, R.G. n° 1048/2018, nonché di quelli ad esso connessi (n° 2881/2017, n° 4890/2018 e n° 1776/2019), chiamati alla medesima udienza, le stesse parti ne hanno chiesto il rinvio al fine di consentirne la trattazione nel merito in un momento successivo alla definizione del predetto giudizio di revocazione. Con nota di udienza prodotta in data 8.05.2023, l’Amministrazione resistente, preso atto della predetta richiesta di rinvio presentata congiuntamente dalla parte ricorrente e dalla parte controinteressata, non si è opposta.

V. All’udienza del 9.05.2023, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione, stimata la natura straordinaria del gravame da ultimo introdotto, come tale ininfluente sulla immediata definizione del presente giudizio, e valutata comunque la causa matura per la definizione.

Ora, considerato che “il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali” (art. 73, comma 1, c.p.a.), una volta accertata la completezza degli atti e dell’istruttoria, un ulteriore differimento non appare giustificato, non potendosi, all’uopo, ritenere ostativa alla immediata definizione del giudizio la contestuale proposizione del ricorso per revocazione in ordine ad un decisum concernente uno dei dinieghi di condono interessanti il complesso edilizio de quo . Vero è, invece, che la legittimità del provvedimento prot. n° 6810 del 29.10.2014, di rigetto dell’istanza di condono prot. n° 13668 del 23.04.2004 per l’abusiva realizzazione, sul fondo di cui foglio n. 12, p.lle nn. 644 e 645, di n. 6 camere/bungalow ubicate a piano terra sottostrada, è stata già positivamente scrutinata da questo tribunale, con sentenza n° 762/2019, confermata in appello, con sentenza n° 3857/2022 del 17.05.2022 del Consiglio di Stato. Ciò posto, già nel corso del giudizio sono stati accordati, come richiesto, diversi rinvii alla discussione della causa, ritenendosi opportuno attendere la definizione del giudizio di appello prima della decisione del presente gravame.

Irrilevante è, ora, la circostanza che tale ultima sentenza sia oggetto di ricorso per revocazione innanzi al Consiglio di Stato, sez. II, R.G. n° 77/2023, depositato il 04.01.2023 e tutt’ora pendente;
dirimente è infatti la considerazione che, nel processo amministrativo, “La revocazione è un rimedio straordinario, ammesso solo in casi tassativamente determinati;
e non può essere utilizzata come un ulteriore grado di giudizio, tanto meno per un generico riesame di questioni già decise” (Cons. di St., sez. III, 06.07.2021, n.5159;
29.05.2023, n.5224). Ed invero, “il vizio revocatorio non può riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, poiché le argomentazioni giuridiche non costituiscono "fatti", ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.;
un tale errore, in effetti, si configura necessariamente non come errore percettivo, ma come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa ed interpretativa del giudice” (Cons. di St., sez. IV, 13/02/2020, n.1157).

VI. Tanto precisato, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato.

VI.

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