TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-05-16, n. 202308318
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Pubblicato il 16/05/2023
N. 08318/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12088/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12088 del 2018, proposto da
HOUSSAM EDDINE BOUTOUIGA con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avvocatessa A C che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale della Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- QUESTURA DI LATINA, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;
- PREFETTURA DI LATINA, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto prot. nr.130/2018 del 10/05/18 con cui il Questore di Latina ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'5495-93cf-d1294e9bf17a::LR4BA7FE7E2E3670E59B32::2021-08-07" href="/norms/codes/itatexti9fkbifolgczza/articles/itaartdmwl1fdnz427ee?version=57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LR4BA7FE7E2E3670E59B32::2021-08-07">art. 87 comma 4 bis c.p.a.;
Relatore il dott. M F all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2023 tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 10/10/18 e depositato il 29/10/18 Houssam Eddine Boutouiga ha impugnato il decreto prot. nr.130/2018 del 10/05/18 con cui il Questore di Latina ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente.
Il Ministero dell’interno, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 16/11/18, ha concluso per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 7033/18 del 20/11/18 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
All’udienza di riduzione dell’arretrato del 14/04/23 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Houssam Eddine Boutouiga impugna il decreto prot. nr.130/2018 del 10/05/18 con cui il Questore di Latina ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in quanto il predetto non ha comprovato la disponibilità di un alloggio e dei redditi necessari per il suo sostentamento.
Con una serie di censure tra loro connesse parte ricorrente prospetta l’erroneità del provvedimento impugnato perché l’esponente a decorrere dal 01/12/15 avrebbe lavorato anche se senza essere regolarizzato e per questo motivo non avrebbe potuto produrre la documentazione richiesta dalla Questura che avrebbe potuto rilasciargli almeno il permesso di soggiorno per attesa occupazione;in quest’ottica, la disciplina vigente non precluderebbe il rilascio del permesso di soggiorno anche nelle ipotesi in cui il richiedente attualmente non sia in possesso di redditi certi e, comunque, il ricorrente, pienamente inserito nel contesto sociale, sarebbe destinatario di una promessa di assunzione lavorativa laddove la mancata disponibilità dell’alloggio non sarebbe comprovata da alcun accertamento dell’amministrazione e l’esponente avrebbe spostato la propria dimora.
I motivi sono infondati.
Secondo gli artt. 4 comma 3, 5 e 22 d. lgs. n. 286/98 nonché 9 comma 4 d.p.r. n. 394/11 il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno sono subordinati al possesso di redditi adeguati in relazione alla finalità del soggiorno e alla disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa.
Parte ricorrente, benché onerata, non ha dimostrato l’esistenza di tali presupposti in quanto ha dichiarato di lavorare “ in nero ” e, quindi, di essere impossibilitata a produrre certificazione comprovante l’effettività del rapporto di lavoro e il possesso di redditi idonei;dagli accertamenti effettuati dall’amministrazione risulta che il ricorrente non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi ed ha versato contributi Inps per una sola giornata di lavoro effettuata nel 2015.
Per quanto concerne l’alloggio, il ricorrente non ha prodotto né nel corso del procedimento né in giudizio documentazione idonea a comprovarne la disponibilità ma si è limitato a depositare un certificato di residenza che, al fine richiesto per il rilascio del rinnovo, non assume alcuna significatività.
Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, poi, l’esistenza di tali requisiti deve essere valutata al momento del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno subordinato in quanto essi sono necessari per comprovare l’effettività delle finalità che giustificano il conseguimento del titolo.
In particolare, il requisito reddituale minimo costituisce condizione soggettiva non eludibile, in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, essendo finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica;d'altra parte, la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (Cons. Stato n. 7207/22 e n. 5082/17).
Ne consegue che non può avere ingresso, in questa sede, alcuna considerazione circa le potenzialità reddituali del richiedente, potenzialità che, comunque, nella fattispecie non sono desumibili da alcun elemento certo a tal fine non assumendo significativa rilevanza la promessa di assunzione prodotta dal ricorrente.
Da ultimo, il Tribunale rileva che nella fattispecie il ricorrente invoca il rilascio del permesso per attesa occupazione ma nel corso del procedimento non ha mai formulato tale richiesta né, soprattutto, ha comprovato i requisiti richiesti dagli artt. 22 e 29 d. lgs. n 286/98 per il rilascio del permesso in esame tra cui l’iscrizione per il centro per l’impiego prevista dall’art. 22 comma 11 d. lgs. n. 286/98 (Cons. Stato n. 7207/22).