TAR Catania, sez. I, sentenza 2012-06-21, n. 201201547
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Testo completo
N. 01547/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Imfra Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. C B, F P, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Catania;
contro
Consorzio Area Sviluppo Industriale - Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avv. P G, con domicilio eletto presso Riccardo So in Catania, viale Liberta', 160;
Assessorato Regionale Industria, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Assessorato delle Attività Produttive;
per l'annullamento, previa sospensione
quanto al ricorso introduttivo:
- 1) del provvedimento prot. n.4926 del 30.10.2006 avente ad oggetto << immobile sito nel Comune di Messina, via Acireale ZIR di cui al progetto di ristrutturazione autorizzato dall’ASI con nota del 15.1.1999 prot. n.38/99/007ST/P2/1501 e del 21.7.2000 prot. n.627/00 – Richiesta cambio destinazione d’uso >> con la quale il Consorzio ASI di Messina, per il chiesto cambio di destinazione d’uso da industriale ad attività commerciale ha disposto che “… si fa presente che questo Consorzio, ai sensi dell’art.30 della deliberazione n°40 del Commissario Straordinario, ha calcolato gli oneri per il rilascio del suddetto nulla – osta corrispondenti in euro 387.207,11 (E.244,84/mq per mq.1.581,47). S’invita codesta Società, al fine del rilascio del suddetto nulla osta, a presentarsi presso i nostri uffici, entro e non oltre gg.15 dal ricevimento della presente, nei giorni di Lunedì e Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per concordare le modalità di pagamento. Si avvisa codesta ditta che trascorso infruttuosamente il predetto termine di gg.15 la pratica verrà archiviata” ;
2) dell’art. 30 del regolamento allegato alla deliberazione del commissario straordinario n.21 del 16.5.2005 modificato ed integrato con la deliberazione del commissario straordinario n.40 del 13.9.2005 avente ad oggetto << mutamenti di destinazione >> nella parte in cui prevede che chi intende “ … richiedere il mutamento di destinazione per attività commerciale, di logistica e/o servizi deve versare al Consorzio una somma pari alla differenza fra il corrente prezzo di mercato dell’area, determinato tenendo conto della nuova destinazione, e quello originariamente pagato per l’acquisto del suolo per cui si chiede il mutamento di destinazione … gli interessati a concedere in locazione a terzi, che ne abbiano i requisiti, un’area e/o uno stabilimento che, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, abbia avuto una trasformazione alla destinazione d’uso per attività logistica, di servizi o commerciale, devono corrispondere al Consorzio una somma pari alla differenza tra il prezzo di mercato della sola area, determinato al momento della stipula del contratto di locazione e quello pagato a suo tempo per l’acquisto del suolo, attualizzato sempre alla data dell’inizio della locazione” ;
3) ove occorra e per quanto d’interesse, dello Statuto del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Messina approvato con DPRS del 18.7.1985;
e, per l’accertamento
del diritto (negativo) di credito dell’odierna società ricorrente in ordine alla richiesta patrimoniale avanzata con il provvedimento impugnato.
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
4) della Deliberazione Commissariale n.11 dell’1.3.2007 con la quale il Commissario Straordinario del Consorzio ASI di Messina ha deliberato di “sospendere, a far data da oggi, ogni autorizzazione relativa a mutamenti di destinazione d’uso industriale a commerciale e/o logistica e servizi dei suoli ricadenti nell’area industriale di competenza di questo Consorzio … la sospensione di cui al precedente punto 1) riguarda anche le istanze in istruttoria non ancora definite” ;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
5) della nota prot. n.3158 adottata dal Consorzio ASI di Messina in data 25 luglio 2007 avente ad oggetto “Immobile sito nel comune di Messina via Acireale Z.I.R. di cui al progetto di ristrutturazione autorizzato dall’ASI con nota del 15.1.1999 prot.38/99/007/ST/P2/1501 e del 21.7.2000 prot.627/00 – richiesta cambio destinazione d’uso -;
- quanto al reclamo ex artt. 90 e 91 r.g. 642/1907 per l’esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 463/2007 e 1753/2007:
6)del provvedimento n. 2 del 18/09/2008 del commissario ad acta nominato dal Tribunale.del provvedimento n. 4926 del 30/10/2006;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Area Sviluppo Industriale - Messina e di Assessorato Regionale Industria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2012 il dott. A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente è proprietaria di un’area ubicata all’interno del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina con vincolo di destinazione a scopo industriale.
Con istanza del 25/10/2005, la società - ritenendo consentiti all’interno della predetta area l’insediamento e lo svolgimento oltre che di attività industriali anche di attività artigianali e commerciali (ex art.19.2 del P.R.G. consortile) - ha presentato al Consorzio A.S.I. di Messina una richiesta di cambio di destinazione d’uso per un’area di 1.581,47 da destinare a fini commerciali con connessa richiesta, per una parte di tale area, di autorizzazione ad affittare alla società Europa Auto s.r.l. A sostegno della richiesta, la società Imfra specificava che “ (…)detti locali sono stati oggetto di locazione, giusta Vs. determina n.28 del 22.2.2002, con un’azienda avente il medesimo oggetto sociale della Europa Auto srl e pertanto con la stessa destinazione d’uso dei locali” .
Con provvedimento prot. n.4926 del 30.10.2006 il Consorzio ha chiesto - ai fini del rilascio del chiesto nulla osta - il previo versamento di 387.207,11 Euro, a titolo di “differenza fra il corrente prezzo di mercato dell’area, determinato tenendo conto della nuova destinazione, e quello originariamente pagato per l’acquisto del suolo per cui si chiede il mutamento di destinazione” , applicato in base all’art. 30 del regolamento del Consorzio che dispone che “l’assegnatario, il proprietario originario o l’acquirente di un suolo industriale, con ivi edificato un capannone, ricadente all’interno di un’area industriale di competenza del Consorzio, ivi compresa la Z.I.R. e la Z.I.S., e limitatamente alle aree previste nel P.R.G. vigente, intenda richiedere il cambio di destinazione del lotto da industriale a logistica, servizi o commerciale (…) deve versare al Consorzio una somma pari alla differenza fra il corrente prezzo di mercato dell’area, determinato tenendo conto della nuova destinazione, e quello originariamente pagato per l’acquisto del suolo per cui si chiede il mutamento di destinazione” .
Con ricorso introduttivo, notificato il 28/12/2006, la società ha impugnato il predetto provvedimento deducendo le seguenti censure:
1)Violazione e mancata applicazione degli artt.3 e 4 della l.r. n.1/1984.
Illegittimità dell’art. 30 del regolamento allegato alla deliberazione del commissario straordinario n.21 del 16.5.2005 modificato ed integrato con la deliberazione n.40 del 13.9.2005. Violazione della l.r. n.1/1984, dell’art. 42 e 43 della Costituzione. Sviamento di potere.
La disposizione regolamentare dell’art. 30 costituirebbe un illegittimo ampliamento delle fattispecie di contributi e di proventi che costituiscono gli unici mezzi finanziari del Consorzio, tassativamente previsti dalla l.r. n.1/1984, in base alla quale, l’unica possibilità d’introiti prevista per legge sarebbe quella riconnessa ai proventi derivanti dalla gestione delle infrastrutture e delle opere realizzate a beneficio delle società insediate. Nel caso in esame, invece, il regolamento introdurrebbe un nuovo e diverso mezzo finanziario, in aperta violazione della disposizione di cui all’art.4 della l.r. n.1/1984.
2) Violazione dell’art. 23 della Costituzione. Straripamento ed Abuso di potere.
La somma richiesta dal Consorzio, prevista con l’art. 30 del regolamento per assentire il mutamento di destinazione d’uso da industriale a servizi o commerciale costituirebbe un’ imposizione di diritto pubblico posta a carico dell’impresa insediata condizionante il rilascio del titolo e sganciata da alcun beneficio ad essa correlato. Si tratterebbe, quindi, di onere patrimoniale imposto da una norma regolamentare, in violazione dell’art. 23 della Costituzione.
3)Violazione del principio giuridico dell’irretroattività dell’atto amministrativo. Violazione del principio di legalità. Sviamento di potere. Erroneità dei presupposti.
L’art. 30 è in ogni caso illegittimo, laddove prevede un’ imposizione economica per un cambio di utilizzo dell’immobile che, secondo l’assunto della difesa del ricorrente “era già stata ottenuta dall’impresa prima dell’entrata in vigore del regolamento”.
4) Eccesso di potere sotto il profilo dell’ incompetenza relativa. Violazione degli artt. 10 e 17 della l.r. n.1/1984.
L’art. 30 del regolamento è stato adottato con delibera del commissario straordinario, organo monocratico, mentre l’art. 10 della l.r. n.1/1984 statuisce, espressamente, che le delibere sui rapporti con le imprese insediate, comprese quelle di carattere finanziario, come, ad esempio, quelle relative alla gestione delle infrastrutture e relativi proventi, sono devolute alla competenza del comitato direttivo.
Inoltre, l’art. 17 della l.r. n.1/1984 prevede espressamente che il commissario straordinario non possa amministrare per un periodo superiore a sei mesi, decorsi i quali tutti gli atti sono nulli