TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-07-15, n. 202402178
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Pubblicato il 15/07/2024
N. 02178/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02414/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2414 del 2023, proposto da
Biomecs S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P F ed E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, piazza Eleonora Duse n.4;
contro
Comune di Maleo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga 23;
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento del 3 ottobre 2023, con cui il Comune di Maleo ha richiesto alla ricorrente, in relazione alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano da fonti rinnovabili, il versamento del contributo di costruzione;
- per quanto possa occorrere, del disposto di cui al punto 1.6.5 della NTA del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con DGR XI/6408 del 23 maggio 2022, nella parte in cui prevede una maggiorazione del contributo di costruzione per i nuovi impianti di trattamento dei rifiuti che sottraggono superfici agricole;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento, ancorché non conosciuto, presupposto, connesso o conseguente;
e per l'accertamento del diritto del ricorrente all''esonero integrale dal pagamento del contributo di costruzione, in corretta applicazione della normativa nazionale e regionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Maleo e della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento adottato in data 3.10.2023 il Comune di Maleo ha domandato alla Biomecs s.r.l. il pagamento di un contributo di costruzione per 101.739,64 euro (di cui 70.618,39 per oneri di urbanizzazione primaria, 6.409,54 per oneri di urbanizzazione secondaria e 24.711,71 a titolo di contributo per smaltimento rifiuti solidi e liquidi) a fronte del rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12, d.lgs. n. 387/2003, comprensiva dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi della parte seconda titolo III-bis del d.lgs. n. 152/2006, rilasciata per la costruzione di un nuovo impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante trattamento biologico di rifiuti non pericolosi (forsu) e altri rifiuti organici per la produzione di biometano, ammendante compostato misto (compost) e sospensione di solfato d'ammonio.
2. Il Comune ha attribuito rilievo alla circostanza che, nell’ambito dell’autorizzazione unica di cui alla determinazione n. 342/2023 del 29.03.2023, in ausilio all’impianto per la produzione di fonti energetiche rinnovabili, è stata autorizzata la realizzazione di un impianto per il trattamento rifiuti in struttura dedicata, avente una s.l.p. di 1.890,72 mq.
3. Con il ricorso in epigrafe la società ha impugnato il provvedimento e il disposto di cui al punto 1.6.5 della NTA del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con DGR XI/6408 del 23 maggio 2022 - nella parte in cui prevede una maggiorazione del contributo di costruzione per i nuovi impianti di trattamento dei rifiuti che sottraggono superfici agricole - ed ha domandato l’accertamento del diritto all’esonero integrale dal pagamento del contributo di costruzione.
4. La pretesa dell’amministrazione comunale viene contestata con le seguenti censure:
I. violazione dell’articolo 17, comma 3, lett. e), del D.P.R. n. 380/2001. Violazione dell’articolo 43, comma 2, della L.R. n. 12/2005. Eccesso di potere per travisamento, per errata valutazione dei presupposti, per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione;
II. violazione dell’articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003. Violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 8 ed al punto 14.15 dell’allegato al Decreto Ministeriale 10 settembre 2010. Eccesso di potere per travisamento, per errata valutazione dei presupposti, per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione;
III. violazione degli articoli 16, 17 e 19 del DPR D.P.R. 380/2001. Violazione dell’articolo 12 del D.lgs. 387/2003. Violazione dell’articolo 29-ter e 208 del D.lgs. 152/2006. Eccesso di potere per travisamento, per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per errata valutazione dei presupposti di fatto, per sviamento, per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione;
IV. violazione degli articoli 16, 17 e 19 del DPR D.P.R. 380/2001. Violazione dell’articolo 12 del D.lgs. 387/2003. Violazione dell’articolo 29-ter e 208 del D.lgs. 152/2006. Violazione del paragrafo 8 dell’allegato al Decreto Ministeriale 10 settembre 2010. Eccesso di potere per travisamento, per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per errata valutazione dei presupposti di fatto, per sviamento, per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione.
5. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Maleo e la Regione Lombardia, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
6. All’udienza del 12 giugno 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 17, c. 3, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, norma che esonera dal pagamento del contributo di costruzione “ i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relative alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell’assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale ”.
L’impianto in questione - come indicato nel provvedimento provinciale che lo abilita - sarebbe “un nuovo impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili”, mediante biodigestione di biomasse, costituite da rifiuti organici biodegradabili: non sarebbe, pertanto, dovuto alcun contributo di costruzione.
L’amministrazione non ha considerato che l’impianto della Biomecs s.r.l. - autorizzato ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 - rientrerebbe nell’esenzione prevista da questa norma poiché vocato alla produzione di una fonte di energia rinnovabile, il biometano, mediante biodigestione di biomasse organiche costituite da rifiuti, considerate fonti energetiche rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2 d.P.R. n. 387/2003.
L’utilizzo di biomasse costituite da rifiuti organici biodegradabili avrebbe un “rilievo solo funzionale, ma non strutturale”: ai fini dell’alimentazione in ingresso dell’impianto, i rifiuti biodegradabili potrebbero essere sostituiti da biomasse egualmente biodegradabili ritirati come sottoprodotti e comunque non come rifiuti senza che la struttura impiantistica debba essere modificata.
Non sarebbe, parimenti, legittimo l’assoggettamento a contributo di costruzione del capannone industriale poiché il pretrattamento del materiale in ingresso che in esso avviene integrerebbe un’attività funzionale alla produzione di energia e non comporterebbe l’esercizio di un impianto di trattamento rifiuti: sarebbe, dunque, una fase del processo produttivo di energia, per quanto ubicata in un locale differente, e ciò non inciderebbe sulla unitarietà dell’attività di esercizio dell’impianto FER.
Il fatto che l’impianto sia alimentato in parte da rifiuti e che all’esito dei processi produttivi si ottengano rifiuti non potrebbe essere una condizione affinché lo stesso venga classificato come impianto di trattamento rifiuti in quanto qualsiasi attività produce rifiuti.
Sarebbe, infine, contraria al vero anche l’affermazione del Comune secondo cui la società potrebbe svolgere anche stoccaggio e trattamento di rifiuti non destinati a fare ingresso nell’impianto, dal momento che la ricorrente non avrebbe alcuna autorizzazione ex articolo 208, d.lgs. 152/2006.