TAR Lecce, sez. I, sentenza 2016-03-10, n. 201600453

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2016-03-10, n. 201600453
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201600453
Data del deposito : 10 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02420/2015 REG.RIC.

N. 00453/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02420/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2015, proposto da:
L D, rappresentato e difeso dall'avv. L D e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Lecce, Via M Caprioli 8;

contro

Prefetto di Lecce, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato presso la sede di quest’ultima in Lecce, Via Rubichi;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dalla Prefettura di Lecce AREA I BIS a firma dr.ssa M S, prot. Uscita del 18/9/2015 n. 0071429 classifica 38.39, notificato in data 21/9/2015, con cui si decreta il respingimento della istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale;
del preavviso di rigetto prot. n. 0053840 del 9/7/2015;
di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Prefetto di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Simone L. Perlangeli, in sostituzione di L D, Giovanni Pedone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

E’ impugnato l’epigrafato provvedimento della Prefettura di Lecce con il quale si respinge l’istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, richiesta dal ricorrente, per i seguenti motivi:

-Violazione di legge – eccesso di potere e manifesta contraddittorietà.

Con atto depositato in data 20 ottobre 2015 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Con ordinanza n.520/2015 la sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.

Nella pubblica udienza del 13 gennaio 2016 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il diniego del rinnovo del porto di pistola risulta espresso per le seguenti ragioni: “in capo al sig. D Luca, assistente Capo Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Brindisi, non vi sono elementi tali da dimostrare la sua attuale esposizione a rischio per l’incolumità fisica, che solo giustificano la necessità di andare armato e concretizzano il dimostrato bisogno specificatamente richiesto dall’art.42 TULPS;
le circostanze evidenziate nell’istanza e l’attività svolta attualmente (in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico) non sono momentaneamente tali da giustificare di per sé il rinnovo dell’autorizzazione di polizia in questione, non essendo suffragate da concreti episodi o da dimostrate circostanze potenziali di pericolosità o di comprovati timori e ciò anche con riguardo alla posizione del sig. D rispetto a quella simile sul piano generale di altri colleghi che si trovano in analoga situazione. Occorre precisare altresì, che eventuali esigenze di tutela possono essere soddisfatte dall’arma individuale in dotazione fornita dall’ufficio di appartenenza”.

Il ricorrente ha invece premesso in fatto di essere titolare della licenza in questione sin dal 1995 e di averne ottenuto il rinnovo negli anni fino al diniego di cui è causa.

A fondamento della richiesta nell’anno corrente, come in quello precedente, il richiedente ha rappresentato l’ulteriore circostanza dell’impiego nella Sezione Volanti presso la Questura di Brindisi, nella sua qualità di assistente capo della P.S. e dunque dell’espletamento di delicate e rischiose funzioni di operatore in prima linea per il contrasto alla criminalità.

Nella specie, il titolo di polizia oggetto del diniego impugnato è stato reiteratamente rinnovato per oltre 20 anni in favore del ricorrente;
il provvedimento gravato, come già evidenziato in sede cautelare, non reca tuttavia la specifica indicazione di fatti pregressi o sopravvenuti, inerenti la posizione lavorativa, sociale o familiare della parte, idonei a giustificare la determinazione negativa assunta.

Inoltre, con riguardo all’attività lavorativa e di relazione del soggetto, rimasta ad oggi immutata, il suo interesse a continuare a mantenere l’arma e il comprovato bisogno della stessa non si presentano affatto recessivi rispetto all’interesse pubblico perseguito di limitarne la disponibilità a tutela dell’incolumità delle persone.

A ciò si aggiunga che, dagli atti depositati in giudizio dall’Amministrazione, non è dato riscontrare a carico del ricorrente, negli anni durante i quali è stato beneficiario del porto di pistola, mende o tantomeno rilievi di abusi nell’uso dell’arma.

Il Collegio ritiene quindi che costituisca sintomo di eccesso di potere il fatto che l’Amministrazione non abbia individuato fatti concreti a supporto dell’impugnato diniego, tali da fondare un giudizio di inaffidabilità dell’istante o la mancanza di un concreto bisogno dell’arma per uso difesa personale.

Peraltro, ritiene il Collegio che il rilievo espresso dalla Prefettura a giustificazione del diniego, in relazione alla circostanza che le esigenze di tutela possano essere soddisfatte dall’arma in dotazione fornita dall’Ufficio di appartenenza, non tenga conto di quanto evidenziato dall’istante nella nota del 4.3.2013, nel precisare che la pistola di ordinanza(beretta mod.92FS) è di dimensioni tali da rendere quasi impossibile il porto occulto, soprattutto con abiti estivi.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto e il provvedimento conseguentemente annullato.

In relazione agli interessi coinvolti dalla controversia, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.

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