TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2010-07-08, n. 201001559

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2010-07-08, n. 201001559
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201001559
Data del deposito : 8 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00450/1982 REG.RIC.

N. 01559/2010 REG.SEN.

N. 00450/1982 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 450 del 1982, proposto da:
A A, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso M G in Catanzaro, via Milano, 20;

contro

Provveditorato Agli Studi di Catanzaro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, N. 34;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

nei confronti di

L F, rappresentato e difeso dall'avv. T C, con domicilio eletto presso T C in Catanzaro, Segreteria T.A.R.;

per l'annullamento del provvedimento n. 5089 del 15.3.1982, con il quale la ricorrente è stata trasferita da Stefanaconi a Maierato.

.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provveditorato Agli Studi di Catanzaro e di L F;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2010 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente, insegnate magistrale, esponeva di aver ottenuto la sede di Stefanaconi a seguito di ricorso gerarchico accolto dal Ministero della P.I.. Tale decisione era impugnata avanti al TAR della Calabria dall’insegnate Lopreiato, il quale accoglieva il ricorso, annullando i provvedimenti di trasferimento. In attesa dell’esito dell’appello avanti al Consiglio di Stato, l’Amministrazione anziché rinnovare il procedimento gerarchico, revocava i trasferimenti e assegnava alla ricorrente la sede di Maierato.

Avverso tale provvedimento, insorgeva la ricorrente denunciano vizi di legittimità sotto svariati profili.

Resisteva l’Amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso. .

In ragione dell’avvenuto decesso del difensore del ricorrente, avvocato M G, il presente giudizio era dichiarato interrotto, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 1034/1971 e dell’art. 301 c.p.c con ordinanza n. 156/2009.

Avuto riguardo alla segnalata circostanza, il Collegio, constatata la mancata riassunzione del giudizio nel termine di legge dichiara il medesimo estinto ai sensi del citato articolo 24 e dell’articolo 305 c.p.c.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

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