TAR Lecce, sez. III, sentenza 2010-07-20, n. 201001751

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2010-07-20, n. 201001751
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201001751
Data del deposito : 20 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00965/2007 REG.RIC.

N. 01751/2010 REG.SEN.

N. 00965/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 965 del 2007, proposto da:
G V, rappresentato e difeso dall'avv. A P N, con domicilio eletto presso A P N in Lecce, viale Leopardi, 151;

contro

Ministero della Difesa - Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliato in Lecce, via F.Rubichi 23, presso la sede di quest’ultima;

per l'annullamento

del provvedimento prot.n.M-D GMIL/03/II/7/4/2007/0028292(teledispaccio) comunicato in data 27.3.2007 proveniente dal Ministero della Difesa-Personale Militare II/7 a firma del Capo Reparto Dirigente ;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed, in particolare, ove occorra, della nota del Ministero della Difesa-Direzione generale per il personale Militare II Reparto 8^ Divisione prot. N.M.D.

GMIL

3 II 8 2 2007 a firma del Direttore della Divisione, spedita il 12.4.2007 e pervenuta successivamente, avente ad oggetto l’istanza di stabilizzazione ai sensi dell’art.1 comma 519 della legge 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007).


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2010 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti l’avv. Vantaggiato in sostituzione dell’avv. Nichil per il ricorrente, l’avv. Invitto per l’Amm.ne resistente.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è stato arruolato nel 2002 nella marina Militare in ferma quinquennale.

A seguito dell’entrata in vigore della L.Finanziaria per il 2007 n.296 del 27 dicembre 2006 ,la quale ha previsto la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale precario in servizio da almeno tre anni non continuativi, il ricorrente ha richiesto di essere stabilizzato.

Con il ricorso all’esame il sig. Giove impugna il provvedimento epigrafato con il quale il Ministero lo ha posto in congedo illimitato con decorrenza 7 aprile 2007, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1)Eccesso di potere per perplessità, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa- Violazione e falsa applicazione dei commi 519 e seguenti della legge 297 del 27 dicembre 2006(Finanziaria per il 2007).Eccesso di potere per mancata considerazione delle circostanze di fatto e di diritto.Violazione del principio del giusto procedimento nonché del canone di buona amministrazione di cui all’art.97 della Costituzione.Difetto assoluto di istruttoria di cui all’art.97 della Costituzione-Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione-Ingiustizia Manifesta.

2)Violazione e falsa applicazione dell’art.15 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n.215 nonché dell’art.5 della Tabella A di cui alla legge 23 agosto 2004 n.296-Eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione –Mancata considerazione delle circostanze di fatto e di diritto.

Con atto formale depositato in data 25 giugno 2007 si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.

Nella pubblica udienza del 22 aprile 2010 la causa è stata introitata per la decisione.

Con atto formale depositato in data 25 giugno 2007 si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.

Nella pubblica udienza del 22 aprile 2010 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è infondato ed immeritevole di accoglimento.

Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità formulate dall’Amm.ne intimata in conseguenza della infondatezza del ricorso il quale va pertanto respinto.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.1, c. 519, l. n. 296/2006, rilevando di essere in possesso dei requisiti previsti da tale norma ai fini della stabilizzazione, stante la dedotta applicabilità del quarto periodo del comma 519 (ai sensi del quale “le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione”)

La censura è infondata.

Il comma 519 dell’art. 1, l. n. 296/2006 dispone che “per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. […] Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”.

Le risorse per la stabilizzazione cui si riferisce il comma 519 citato sono parte del fondo di cui al comma 513,cioè del fondo istituito dal comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , previsto per consentire alle amministrazioni di procedere ad assunzioni - al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - in deroga al blocco previsto al comma 95 dell’art. 1 della stessa legge, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

L’art. 1 comma 95 della legge n. 311 del 2004 ha sottratto le assunzioni connesse alla c.d. professionalizzazione delle Forze Armate al blocco delle assunzioni previsto, con carattere di generalità per le pubbliche amministrazioni, dallo stesso art. 1, comma 95 legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disponibilità ,da parte delle Forze Armate, di autonome risorse per il raggiungimento di obiettivi non contingenti,esclude che queste possano attingere da un fondo costituito proprio per assicurare la soddisfazione di indifferibili esigenze di servizio,altrimenti compromesse dal blocco generalizzato delle assunzioni;
le Forze Armate non rientrano,dunque, tra i soggetti legittimati ad utilizzare il fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (il D.P.R. 28 aprile 2006, che ha autorizzato le assunzioni per l’anno 2006 e ripartito, a tal fine, le risorse del fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non ha, difatti, stanziato alcuna somma a favore delle Forze Armate).

Alla esclusione delle Forze Armate dai soggetti destinatari delle risorse stanziate sul fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, consegue l’esclusione delle medesime anche dall’ambito di operatività della disposizione di cui all’art. 1, c. 519, l. n. 296/2006 che utilizza, per l’appunto, una quota delle risorse stanziate su quel medesimo fondo per finanziare le procedure di stabilizzazione.

Dal contesto normativo come sopra descritto si evince, difatti, la volontà legislativa di collegare le procedure di stabilizzazione al divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni elencate all’art.1, comma 95, l. n. 311/2004 (Cons. Stato, sez. IV, 12.5.2008, n. 2194;
Cons. Stato, sez. IV, 10.4.2008, n. 1542).

Questa conclusione è suffragata dall’esplicito rinvio contenuto nell’ultima parte del comma 519 dell’art. 1, l. n. 296/2006 ai procedimenti di autorizzazione preventiva previsti dall’art. 39 comma 3 ter della legge n. 449 del 1997, norma quest’ultima che disciplina, invero, l’attività istruttoria cui le amministrazioni sono chiamate al fine di ottenere le autorizzazioni alle assunzioni in deroga al blocco di cui all’art. 1, comma 95 legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In via generale, la procedura di stabilizzazione, prevista dalla citata legge finanziaria, è necessariamente mediata dall’autorizzazione di cui all’art. 39, comma ter della legge n. 449/1997, con la conseguenza che nell’ambito di tale procedura si inserisce, su richiesta specifica dell’amministrazione da cui dipende l’aspirante alla stabilizzazione, l’Autorità munita del potere di autorizzazione, che svolge, ai predetti fini, un’indagine istruttoria (giusta quanto testualmente indicato dal comma ter del citato art. 39, che recita “previa istruttoria”) al fine di accertare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale, l’esistenza di posti in pianta organica ed il rispetto del fondamentale principio di organizzazione (art. 6 del D.lgs. n. 165/2001) secondo cui ciascuna amministrazione deve curare l’ottimale distribuzione ed utilizzazione delle risorse umane, elementi di giudizio, questi, cui si aggiunge (giusta quanto stabilito dal comma 519, art 1 cit.) il limite di capienza dei relativi stanziamenti.

Tali circostanze escludono, altresì, la illegittimità della scelta della P.A. per illogicità ed irrazionalità della stessa, data la necessità di contemperare le esigenze di bilancio con quelle tecnico-operative.

Del pari infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce, quanto alla disponibilità organica di cui alla tabella A della legge 23 agosto 2004 n.226, l’applicabilità di cui all’art. 5 della stessa legge , la quale prevede che i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

La norma in questione prevede quanto segue:” Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno”.

La disamina della norma in questione consente al Collegio di ritenere che condizione essenziale per la concessione della rafferma per un ulteriore periodo di un anno è, oltre la capienza delle risorse finanziarie disponibili, anche il rispetto delle consistenze annuali previste;
in particolare, con riferimento a queste ultime, l’Amm.ne della Difesa ha rilevato di aver saturato il numero delle unità da tenere in servizio, come disciplinato dagli artt. 12 e 16 della L.298 del 27.12.2006.

I provvedimenti impugnati risultano quindi esenti dalle censure rassegante nel ricorso il quale, conclusivamente, deve quindi essere respinto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizi

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