TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2014-09-03, n. 201409326
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N. 09326/2014 REG.PROV.COLL.
N. 16998/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16998 del 2000, proposto da:
D’A M, rappresentato e difeso dagli avv.ti M T e G R, con domicilio eletto presso lo studio dei citati difensori, sito in Roma, via degli Scipioni, n. 181;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. D G, con domicilio eletto presso lo studio del citato difensore, sito in Roma, via Giulio Romano, 46;
INPDAP, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio.
per l’accertamento del diritto del ricorrente, per il periodo compreso tra il 13 ottobre 1993 e il 30 giugno 1998, e con espressa riserva di agire di fronte al giudice ordinario per il periodo successivo, in via principale, a conservare il complessivo trattamento economico, di quiescenza e di previdenza in godimento all’atto del trasferimento al Ministero dei Lavori pubblici, nonché l’anzianità di servizio maturata e, in via subordinata, alla restituzione dei contributi versati all’INPS e non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali, ex art. 14-bis, comma 4, d. l.vo n. 96/1993 come novellato dal D.L. n. 32 dell’8 febbraio 1995, convertito in legge n. 104 del 7 aprile 1995.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° luglio 2014 il dott. Giuseppe Chiné e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’odierno gravame, il ricorrente ha dedotto:
a) con deliberazione 1026/G del 25 marzo 1982 emessa dalla Cassa per il Mezzogiorno è stato inquadrato nella II area funzionale, con decorrenza dal 25 marzo 1982 e con il riconoscimento dell’anzianità di servizio già maturata ai fini dell’attribuzione del successivo livello economico;
b) a seguito della soppressione della Cassa per il Mezzogiorno, è stato collocato senza soluzione di continuità giuridica ed economica in apposito ruolo gestito dal Commissario governativo di cui all’art. 2 della legge n. 775 del 17 novembre 1984, e dallo stesso utilizzato per l’espletamento delle proprie attribuzioni, “ per essere trasferito negli organismi dell’intervento straordinario anche per l’utilizzazione presso gli uffici del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché delle Amministrazioni dello stato, degli enti autonomi territoriali o di altri enti pubblici, nel rispetto dello stato giuridico e del complessivo trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento ”;
c) con la legge n. 64 del 1° marzo 1986 è stata istituita l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nel cui organico non è stato mai inquadrato, in quanto soppressa dalla legge n. 488 del 19 dicembre 1992. In particolare al momento della definizione della pianta organica della citata Agenzia il personale, tra cui esso ricorrente, ai sensi dell’art. 2 bis del D.L. 581 del 18 settembre 1984, sarebbe stato “ trasferito in apposito ruolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sempre ai fini dell’utilizzazione prevista dal predetto articolo ”, con conservazione del complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all’atto del trasferimento e conservazione dell’anzianità di servizio;
d) con il D.L. n. 32 dell’8 febbraio 1995, convertito dalla legge n. 104 del 7 aprile 1995, è transitato nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, per poi essere inquadrato, in via provvisoria, nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, ottenendo un inquadramento penalizzante, non essendogli stato riconosciuto il complessivo trattamento economico, in godimento all’atto del trasferimento al Ministero dei lavori pubblici, nonché l’anzianità di servizio maturata presso la Cassa per il Mezzogiorno.
2. A sostegno del gravame, ha pertanto denunciato che l’Amministrazione resistente avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 14-bis lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge n. 104/1995, laddove ad esso ricorrente avrebbe dovuto essere applicato l’art.