TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-03-19, n. 202000413

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-03-19, n. 202000413
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202000413
Data del deposito : 19 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2020

N. 00413/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00045/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 45 del 2015, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola D’Argento, con studio in Bari alla via Luigi Ricchioni n. 6 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

- Ministero delle politiche agricole e forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;
- Ag.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;

per l’annullamento

- della nota prot. -OMISSIS-, recante “comunicazione del provvedimento di sospensione prot. -OMISSIS-”;

- della nota prot. -OMISSIS- – Deliberazione n. -OMISSIS-, recante “provvedimento di sospensione del procedimento di erogazione”;

- del verbale di contestazione di illecito amministrativo (n. -OMISSIS-), ex art. 2 della Legge n. 898/1986, per il pagamento della sanzione amministrativa di cui all’art. 3 di tale legge, il cui ammontare è di € 18.361,91;

- del verbale di contestazione di illecito amministrativo (n. -OMISSIS-) ex art. 2 della Legge 898/1986, per il pagamento della sanzione amministrativa di cui all’art. 3 di tale legge, il cui ammontare è di € 158.223,30”;

- di eventuali atti endo-procedimentali, istruttori, consultivi e di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto, preparatorio o conseguenziale;

nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate, al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole e forestali e dell’Ag.E.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2020 il dott. L I e udita l’avv. dello Stato Lydia Fiandaca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come in rito, la ricorrente impugnava cumulativamente il provvedimento di sospensione dell’erogazione dei contributi comunitari all’agricoltura, relativi alle campagne 2011-2012-2013, compresi verbali ispettivi e atti infra-procedimentali, nonché i verbali di contestazione delle sanzioni amministrative applicate, in base alla legge 23 dicembre 1986 n. 898, il cui art. 4 richiama la legge 24 novembre 1981 n. 689, quanto alle modalità di accertamento e contestazione dell’illecito ammnistrativo.

In particolare, veniva dedotta la violazione di legge (art. 33, comma 1, d.lgs 18 maggio 2001 n. 228), nonché la falsa applicazione delle norme comunitarie in materia di erogazione degli ausili finanziari all’agricoltura, oltre al vizio dell’eccesso di potere, genericamente dedotto, per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e vizi formali del procedimento.

Tanto, nel contesto di accertamenti ispettivi effettuati dal Corpo forestale dello Stato, che aveva invece riscontrato un’attività fraudolenta, consistita nella formazione di falsi contratti di conduzione di terreni agricoli, in realtà di proprietà di altri.

2.- Si costituiva la difesa erariale per l’Ag.E.A. e per il Ministero delle politiche agricole e forestali, resistendo.

Segnatamente, in via pregiudiziale, veniva eccepito il difetto di giurisdizione sull’impugnazione dei verbali di contestazione delle sanzioni amministrative rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (come modificato, da ultimo, dall’art. 34, comma 1, d.lgs 1° settembre 2011 n. 150), laddove non specificamente derogato a favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Veniva eccepita la competenza territoriale del T.A.R. Puglia, essendosi impugnati atti dell’autorità centrale dell’Ag.E.A. con sede in Roma.

Nel merito, venivano puntualmente confutate tutte le censure mosse dalla ricorrente.

3.- L’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza di questa Sezione del -OMISSIS-, confermata in appello (Cons. St., sez. III, ord. -OMISSIS-).

4.- All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5.1. – In via preliminare vanno esaminate le eccezioni poste dalla difesa erariale.

5.1.1.- In primis , va accolta l’eccezione del difetto di giurisdizione sull’impugnazione dei verbali di contestazione delle sanzioni amministrative, il cui gravame va proposto davanti al giudice ordinario, in quella sede peraltro valutandosi l’eccezione d’inammissibilità della stessa impugnazione del semplice verbale di contestazione (atto intermedio), concretizzandosi l’applicazione della sanzione amministrativa, solo a seguito dell’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione (atto definitivo).

Sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo, con riguardo all’impugnazione del provvedimento di sospensione dell’erogazione dei contributi agricoli, in quanto atto autoritativo, emanato in applicazione dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228.

5.1.2.- Va altresì respinta l’eccezione di incompetenza territoriale del T.A.R. adito, in quanto, pur promanando l’atto da un ente con sede in Roma, viene comunque in evidenza l’impugnazione di un provvedimento con efficacia territoriale e individuale limitata al soggetto destinatario con residenza in Puglia (art. 13, comma 1, ultima parte, del codice del processo amministrativo).

5.1.3.- Va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto nel caso di specie il provvedimento di sospensione è stato adottato sulla scorta degli accertamenti condotti da tale organo dello Stato, i cui atti in via connessa sono stati comunque impugnati, per cui v’è astratto interesse a contraddire.

5.2.- Nel merito, il ricorso è infondato.

5.2.1.- La ricorrente deduce, come già anticipato con l’ordinanza di rigetto delle richieste misure cautelari, mere censure formali, talvolta generiche, comunque inconferenti rispetto alla fattispecie, in cui fatti materiali sono stati altresì oggetto di scrutinio da parte della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, del -OMISSIS-, passata in giudicato.

Nel succitato giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, intentato nei confronti della ricorrente e del coniuge, in relazione alle medesime circostanze di fatto per cui è causa, la Corte dei conti ha accertato la responsabilità degli stessi e indi condannato questi ultimi al risarcimento del danno in favore dell’Ag.E.A.

La Magistratura contabile è infatti addivenuta alla condanna, sulla base del medesimo compendio probatorio prodotto dall’Ag.E.A. nel presente ricorso, che evidenzia la sussistenza di un’associazione dedita ai delitti di falso e truffa, con danni erariali, protesa a percepire illecitamente contributi pubblici di cui al Regolamento C.E. n. 1698/2005.

5.2.2.- Tanto acclarato in fatto, l’Ag.E.A. ha prontamente adottato il provvedimento di sospensione impugnato, in applicazione dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, il quale dispone che “I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori […] sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati”.

Ergo , il provvedimento impugnato costituisce atto vincolato, avente natura cautelare e urgente, di durata provvisoria, adottato senza apprezzabili margini di discrezionalità (T.A.R. Puglia, sez. II, 14 maggio 2018 n. -OMISSIS-).

Di conseguenza, prive di pregio sono le censure volte a rilevare la violazione di legge o l’eccesso di potere con riferimento all’apprezzamento valutativo effettuato dall’Ag.E.A., che peraltro ha operato sulla scorta di un’ampia evidenza istruttoria e documentale, come riassunto nei verbali redatti dai pubblici ufficiali del Corpo forestale dello Stato intervenuti (art. 2699 e 2700 c.c.).

Peraltro, non v’è alcun difetto di motivazione, essendo stati richiamati per relationem tutti gli atti presupposti, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, pienamente disponibili alla parte interessata (Cons. St., sez. V, 12 agosto 2019 n. -OMISSIS-).

6.- In conclusione, il ricorso va respinto con riferimento all’impugnazione del provvedimento di sospensione adottato dall’Ag.E.A., mentre sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario sulle domande di annullamento dei verbali di contestazione delle sanzioni amministrative, che potranno essere riproposte, ai sensi dell’art. 11 del codice del processo amministrativo, laddove sussista l’interesse.

7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo.

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