TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-09-29, n. 202305327

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-09-29, n. 202305327
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202305327
Data del deposito : 29 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2023

N. 05327/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03525/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3525 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Stazione Zoologica A D, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Guglielmo Melisurgo n. 4;

per il risarcimento

dei danni non patrimoniali alla propria immagine professionale e personale, nonché' di quello biologico, subiti e subendi, derivati da ostracismo alla sua attività di ricerca e da illegittimi dinieghi dei finanziamenti e sovvenzioni in suo favore nel corso degli anni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Stazione Zoologica A D;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Oggetto del ricorso in oggetto è “ la declaratoria di condanna della Stazione Zoologica A D al risarcimento dei danni non patrimoniali, all’immagine, allo status professionale della ricorrente e di quelli biologici derivati, subiti e subendi, anche da azioni di disturbo, conseguenti da comportamenti della stessa PA e dai suoi provvedimenti illegittimi assunti nel corso degli anni 2015-2021, da quantificarsi nella misura equitativa – in subordine, risarcibili in forma specifica ex art. 2058 c.c .”.

Parte ricorrente è dipendente della Stazione Zoologica A D (SZN) con inquadramento di dirigente di ricerca I livello del CCNL -OMISSIS-, svolge, attualmente, attività di ricerca nel Dipartimento -OMISSIS-.

A fondamento della domanda risarcitoria, la ricorrente allega il diniego reiterato dei fondi per il finanziamento della propria ricerca, così come la restituzione forzosa degli spazi di lavoro, “ in chiara violazione dell’art. 2087 c.c. e degli artt. 33 e 37 Cost.”.

Gli atti ed i comportamenti finora mantenuti dall’Amministrazione della Stazione Zoologica A D rappresentano anche una indiretta frustrazione dell’art. 32 Cost., derivante dal pregiudizio alla salute che la compromissione di tali ricerche comporterebbe ad essa, quanto meno sul piano di nuovi orizzonti diagnostici e quindi terapeutici, come spiegato innanzi. Come si potrà desumere dall’acquisizione della documentazione contabile e finanziaria dell’Ente relativamente agli ultimi anni, che sarà prodotta, appare evidente che i cospicui fondi istituzionali destinati alla ricerca sono stati finora destinati a studi ed attività obiettivamente meno validi, se comparati ai tempi di ricerca proposti dalla ricorrente e meritevoli di finanziamento, che sono suffragati dal sostegno e dagli encomi di eminenti scienziati di fama internazionale.

Si è costituito l’ente datore di lavoro con atto del 9 settembre 2021 e, con successiva memoria dell’1 agosto 2023, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

L’eccezione è fondata.

Deve in proposito richiamarsi la disposizione contenuta nell'art. 63, co. 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 a norma del quale: " 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo .".

Dispone il comma 4 della stessa disposizione, che " 4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.".

Restano, inoltre, devolute al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (di cui all'art. 3 dello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001).

Deve quindi rilevarsi che, al di fuori delle ipotesi di giurisdizione esclusiva - nel caso di specie non ricorrente - il riparto di giurisdizione deve necessariamente essere calibrato in base al criterio del petitum sostanziale, ovvero della natura della posizione giuridica fatta valere.

Come affermato dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, infatti, "il criterio per individuare il giudice munito di giurisdizione si fonda sul "petitum sostanziale" dedotto in giudizio, da identificare soprattutto in funzione della "causa petendi" (vedi: Cass. SU, 15 dicembre 2016, n. 25836 e Cass. SU, 9 febbraio 2015, n. 2360).

La controversia in esame non rientra in nessuna delle fattispecie ivi previste le quali sono da interpretarsi anche alla luce della condivisibile e copiosa giurisprudenza, che, per esigenze di sinteticità ex art. 3 c.p.a., si richiama (cfr. tra le altre: T.A.R. Sardegna, Sez. I, 5/05/2022, n. 303 ; T. A. R. Puglia – Lecce, Sez. II, 2/12/2002, n. 7112), non essendo controversa né la legittimità di una procedura di selezione pubblica, né un atto di marco-organizzazione, né uno dei rapporti di lavoro in regime pubblico ex art. 3 D. Lgs. n. 165/2001 tassativamente enumerati in tale disposizione, svolgendo la ricorrente la propria attività lavorativa come dirigente dipendente della stazione zoologica, con mansioni di ricerca I livello del CCNL -OMISSIS- e lamentando, con il ricorso in esame, un complessivo comportamento illecito del datore di lavoro, fonte, secondo la sua prospettazione, risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2043 e 2087 c.c.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e per essere devoluta la giurisdizione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, dinnanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto con le modalità ed entro i termini di cui all’art. 11 c.p.a.

La peculiarità della complessiva fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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