TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-03-02, n. 202303573

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-03-02, n. 202303573
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303573
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2023

N. 03573/2023 REG.PROV.COLL.

N. 14339/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14339 del 2018, proposto da
D B, rappresentato e difeso dall’avv. M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini, n.30;

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

S O, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

in parte qua , e per la declaratoria di illegittimità derivata, degli atti a tutto ciò ostativi e, in particolare: del bando di concorso, nella parte in cui (articolo 20, comma 1), conformandosi alla norma di cui sopra, prevede la decorrenza della nomina al grado di sottotenente in data successiva alla conclusione dell’attività addestrativa;
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, datato il 28 febbraio 2018 e notificato in data 2 maggio 2018, avente ad oggetto la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dei frequentatori del 4° Corso del ruolo normale – comparto aeronavale della Guardia di finanza riservato agli ispettori laureati del corpo;
e di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quelli impugnati, comunque lesivi dei diritti del ricorrente.

nonché, per l’accertamento

dei diritti del ricorrente a vedersi attribuire i gradi e le anzianità di servizio indicate nelle conclusioni, previa declaratoria di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 10, decreto legislativo n. 69/2001;

nonché, per la condanna

della resistente amministrazione alla connessa ricostruzione di carriera, sia ai fini giuridici che economici, con ogni accessorio di legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 febbraio 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente impugnava con ricorso straordinario al Capo dello Stato il decreto di nomina a sottotenente del corpo della Guardia di finanza, ruolo aeronavale, evidenziandone l’illegittimità in ragione della decorrenza dell’anzianità dalla conclusione del corso e non anche dal superamento del concorso interno.

2. A seguito di trasposizione, il giudizio proseguiva dinanzi a questo Tribunale.

3. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.

4. All’esito della pubblica udienza del 24 febbraio 2023 il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

5. Con un unico articolato motivo viene evidenziata la disparità di trattamento riservata al ricorrente che, vincitore del concorso interno per ufficiali della Guardia di finanza (ruolo aeronavale), vedeva la sua anzianità giuridica decorrere dalla conclusione del percorso formativo, con ciò distinguendosi dagli ufficiali del ruolo tecnico, logistico ed amministrativo (t.l.a.) che, vincitori di un concorso pubblico, si vedono attribuito il grado con decorrenza giuridica dalla conclusione della procedura selettiva e non anche al completamento del corso di addestramento. Tale distinzione, poi, si protrarrebbe per l’intera carriera riducendo le possibilità di ottenere posti di comando e, conseguentemente, fruire dei relativi beneficî, economici e previdenziali.

6. Il ricorso, si sostanzia, in pratica, in una critica delle disposizioni normative ordinamentali: tuttavia, la dedotta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. Tale circostanza permette, inoltre, di prescindere dall’esame delle eccepite questioni preliminari.

6.1. All’uopo è opportuno evidenziare che le disposizioni ( ratione temporis ) rilevanti sono gli artt. 7 e 9 d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69 che disciplinano rispettivamente l’accesso degli ufficiali al ruolo aeronavale ed al ruolo t.l.a. In particolare, l’art. 7, comma 8 d.lgs. 69 cit. prevedeva l’alimentazione del ruolo anche per mezzo di concorsi interni in relazione ai quali i vincitori « vengono ammessi alla frequenza di un corso di durata non inferiore ad un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo aeronavale e iscritti in ruolo secondo l’ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale attività addestrativa »;
viceversa, l’art. 9 disciplina il concorso pubblico per l’accesso al ruolo t.l.a. in relazione al quale i « candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1, sono nominati tenenti, iscritti in ruolo nell’ordine della graduatoria stessa e avviati alla frequenza da un corso della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale l’anzianità relativa è rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso ».

6.2. Come può notarsi il conseguimento del grado ha una differente decorrenza per le due tipologie di ruolo. Tale disparità legislativamente prevista non appare manifestamente irragionevole alla luce delle diversità nelle procedure di reclutamento e delle differenti funzioni ricoperte.

6.3. Da un lato, infatti, per l’accesso al ruolo aeronavale il concorso interno era riservato agli ispettori in possesso di una qualsiasi laurea specialistica, ovvero diploma di laurea (v. art. 4 d.m. 29 ottobre 2001);
viceversa per l’accesso al ruolo t.l.a., il titolo di studio universitario è limitato a quelli indicati nelle tabella B allegata al citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, potendo poi l’amministrazione, in base alle specifiche esigenze di reclutamento, volta per volta indicate nel bando quale tra i menzionati titoli deve essere posseduto dai candidati (v. art. 7 d.m. 29 ottobre 2001). V, anche se già menzionata, appare opportuno ribadire la diversità dell’ iter che deve seguire il candidato: difatti, per il ruolo aeronavale si tratta di concorso interno articolato in prova scritta, accertamento idoneità attitudinale, prova orale e valutazione titoli;
viceversa, per il ruolo t.l.a. il procedimento si struttura in un concorso pubblico per il quale è necessario superare prova preselettiva, prova scritta, accertamento idoneità attitudinale, accertamento idoneità psico-fisica, prova orale e valutazione titoli. Inoltre, mentre per il concorso interno gli argomenti delle prove sono gli stessi, per il concorso pubblico la prova scritta consiste in un elaborato di cultura tecnico-professionale, seguito da un piú approfondito esame orale (45 minuti in luogo di 30).

6.4. Quanto alle funzioni ricoperte, appare evidente la differenza tra le due categorie di ufficiali, essendo quelli del ruolo aeronavale sono impiegati (ovviamente) « nei servizî aereo e navale della Guardia di finanza », pur potendo, « per motivate esigenze di servizio […] essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai tali servizî » (v. art. 41 d.lgs. 69 cit.). Viceversa, gli ufficiali del ruolo t.l.a. hanno le funzioni delle relative specialità essendo al contempo « esonerat [i] dall’esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria » (v. art. 55 d.lgs. 69 cit.).

6.5. Conseguentemente, la evidenziata disparità nell’attribuzione dei gradi non appare irragionevole, bensí espressione di un’insindacabile discrezionalità riconosciuta al legislatore che può trovare fondamento tanto nel titolo di studio qualificato per l’accesso al concorso (v. sul punto Tar Lazio, sez. II- ter , 28 gennaio 2019, n. 1058) quanto nella necessità di reclutare dall’esterno diverse professionalità di cui è impossibile la formazione interna, essendo destinati a compiti accessorî e di supporto. Circostanza, quest’ultima indirettamente confermata dall’art. 56 d.lgs. 69 cit., che attribuisce la precedenza al comando – in caso di parità di grado – all’ufficiale del ruolo comune o aeronavale, rispetto a quello del ruolo t.l.a.

6.6. Quanto, infine, alla denunciata disparità di trattamento rispetto al personale delle altre forze dell’ordine, va rilevato come questo Tribunale abbia già avuto modo di osservare come il riconoscimento di specificità peculiari, in presenza di specifiche funzioni istituzionali renda impossibile equiparare in un unico regime giuridico tutto il personale del c.d. comparto sicurezza (v. Tar Lazio, sez. II- ter , 25 settembre 2019, n. 11322).

7. Alla luce della manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, il ricorso va respinto.

8. Le spese, stante la natura del contenzioso, possono essere respinte.

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