TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-03-29, n. 202300408
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Pubblicato il 29/03/2023
N. 00408/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00907/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 907 del 2022, proposto da
Hepv22 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brindisi, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.R.P.A. Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Chiapperini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Miglietta, 2;
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
Ministero della Transizione Ecologica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento dirigenziale n. 82 del 14.7.2022 della Provincia di Brindisi - Area 4, Ambiente Ecologia e Mobilità, Settore Ambiente che non autorizza il rilascio, richiesto dalla Società ricorrente con istanza del 5.10.2020, del P.A.U.R. per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrovoltaico di potenza nominale pari a circa 2,99 MW denominato “Impianto For_01”, ricadente nel Comune di Torchiarolo (BR);
- delle note di A.R.P.A. Puglia - D.A.P. Brindisi prot. n. 5155 del 25.1.2021, prot. n. 190 del 3.1.2022, prot. n. 41124 del 31.5.2022;
- delle note del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia prot. n. 1242 del 12.2.2021, prot. n. 317 del 13.1.2022 e prot. n. 5016 del 9.6.2022;
- della nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto prot. n. 1169 del 13.1.2022 e n. 9362 del 10.6.2022;
- della nota del Servizio Agricoltura della Regione Puglia prot. n. 5940 del 4.2.2021;
- del verbale della Conferenza di Servizi del 10.6.2022 nota prot. n. 19396 del 16.6.2022;
- della determinazione dirigenziale della Provincia di Brindisi nota prot. n. 21811 del 6.7.2022, con la quale, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, sono stati comunicati alla Società proponente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione inerente il prefato impianto agrovoltaico;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche se non conosciuti;
- dell’elaborato 4.4 Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.i., pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 23.03.2015, alla voce “Obiettivi”, nella parte in cui dispone che “Il Piano introduce il divieto di localizzazione su suolo di impianti fotovoltaici in aree agricole”;
- dell’elaborato 4.4.1. (Paragrafi B2.2.2, B2.2.1 e B2.1.3) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.i., pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 23.03.2015, recante “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili” nella parte in cui individua tra gli obiettivi quello di “disincentivare la realizzazione a terra del fotovoltaico” ed individua zone privilegiate entro cui localizzare gli impianti fotovoltaici e nella parte in cui individua come “elemento di criticità” l’incremento di impianti fotovoltaici in area agricola;
- della Sezione della Scheda d’Ambito “Campagna Brindisina” del P.P.T.R., in quanto del tutto inconferente per la valutazione del progetto di cui è causa, il quale ricade nel Comune di Torchiarolo e dunque in una Scheda d’Ambito “Tavoliere Salentino” del tutto diversa e differente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Provincia di Brindisi, Regione Puglia, A.R.P.A. Puglia, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2023 la Cons. dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori avv. L. Patruno per la parte ricorrente, avv. G. Somma, in sostituzione dell'avv. A. Pisanelli, per la Provincia di Brindisi e avv. R. P. Bellomo per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Società ricorrente espone quanto segue.
Con nota prot. n. 26346 del 5.10.2020 ha presentato istanza di rilascio di P.A.U.R., per la realizzazione di un Impianto di produzione di energia da fonte solare denominato “Impianto For_01” di potenza pari a 2,99 MW ricadente nel Comune di Torchiarolo (BR).
In data 21.10.2020, la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 28130, ha ritenuto improcedibile la predetta istanza, dichiarandosi incompetente per l’attivazione del procedimento di P.A.U.R.
Successivamente, la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 401 del 7.1.2021, ha riavviato, ex novo, il procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) relativo al progetto in questione (“impianto agrovoltaico”), ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti potenzialmente interessati di verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza.
In riscontro alla suddetta nota, sono pervenuti i contributi degli Enti interessati, tra cui quelli sfavorevoli del Servizio Agricoltura della Regione Puglia, del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia e di A.R.P.A. Puglia Brindisi.
In data 23.12.2021, la Provincia di Brindisi ha poi convocato, con nota prot. n. 41513, la seduta della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona, avente quale ordine del giorno l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione ai fini del rilascio (o meno) del P.A.U.R..
In limine a tale seduta sono pervenuti i pareri sfavorevoli di A.R.P.A. Puglia, della Soprintendenza, della Sezione Paesaggio della Regione Puglia.
La Provincia di Brindisi, in data 16.2.2022, con nota prot. n. 5092, ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis Legge n. 241/1990, le ragioni ostative al rilascio del P.A.U.R., cui è seguito lo svolgimento di osservazioni e controdeduzioni da parte dell’odierna ricorrente.
In data 16.3.2022, veniva notificato a HEPV22 S.r.l. il provvedimento dirigenziale n. 38 della Provincia di Brindisi - Area 4, Ambiente, Ecologia e Mobilità, Settore Ambiente che non ha autorizzato il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto agrovoltaico denominato “Impianto For_01” di potenza pari a 2,99 MW, ricadente nel Comune di Torchiarolo.
Avendo la HEPV22 S.r.l. proposto ricorso giurisdizionale depositato, in data 4.5.2022, innanzi a questo T.A.R., in data 5.5.2022, il Servizio Paesaggio della Regione Puglia ha proceduto, in autotutela, con la revoca del proprio precedente parere e la Provincia di Brindisi, in data 19.5.2022, con provvedimento dirigenziale n. 63, ha, a sua volta, revocato il provvedimento di diniego del P.A.U.R. n. 38 del 16.3.2022, convocando con nota prot. n. 16126 del 20.5.2022 la Conferenza di Servizi decisoria per il riesame del giudizio di compatibilità ambientale. All’interno della predetta Conferenza sono pervenuti i pareri non favorevoli di A.R.P.A. Puglia, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce.
1.1. Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe è quindi insorta la ricorrente con il ricorso all’esame rassegnando le censure di seguito rubricate.
I)Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 – Eccesso di potere - Violazione degli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione -Violazione del contraddittorio procedimentale e democratico - Violazione e falsa applicazione del D. Lgs n. 199/2021 - Violazione e falsa applicazione della Legge Regione Puglia n. 51/2021 - Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 65 comma 1-quinquies del D.L. 24 marzo 2012, n. 27 così come modificato dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17 - Istruttoria erronea e deficitaria.
II) Difetto istruttorio - Vizio di motivazione - Illogicità manifesta - Travisamento dei fatti e contraddittorietà dell’agire amministrativo - Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione delle Linee Guida 4.4 e 4.4.1 P.P.T.R. Regione Puglia - Violazione e falsa applicazione della D.G.R. 2 agosto 2018, n. 1424 - Violazione e falsa applicazione della D.G.R. 15 marzo 2021, n. 400 (Politica di coesione. Programmazione operativa FESR-FSE+2021- 2027. Primi indirizzi per la Programmazione regionale e avvio del processo di Valutazione Ambientale Strategica) - il P.P.T.R. come atto pianificatorio di indirizzo generale e non come imposizione di un autonomo ed escludente vincolo.
III) Difetto di istruttoria in ordine alla compatibilità paesaggistica - Difetto di motivazione - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 - Errata qualificazione (inesistente sul piano giuridico) del progetto di HEPV22 S.r.l..
IV) Violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010 - Eccesso e sviamento di potere - Carenza istruttoria e difetto di motivazione - Violazione dell’art. 97Costituzione - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, D. Lgs. n. 387/2003 - Violazione e falsa applicazione del P.N.R. come “terravoltaico” da parte della Sezione Paesaggio della Regione Puglia.
V) Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria - Violazione del Regolamento UE 2018/1999 - Violazione della Direttiva UE 2018/2001 - Violazione del Regolamento UE 2020/842 - Violazione del Regolamento UE 2021/241 - Violazione del Regolamento UE 2021/1119 Eccesso di potere e carenza istruttoria derivanti dall’applicazione illegittima di norme anticomunitarie del P.P.T.R. Puglia - Mancata valutazione della riduzione dei gas serra nell’ambito del P.A.U.R. e della valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica - Violazione dei principio di precauzione e prevenzione - Violazione del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili -Incompatibilità comunitaria dell’Elaborato 4.4.1 Linee Guida energie rinnovabili del P.P.T.R. Puglia - Violazione e falsa applicazione del P.N.I.E.C. e del P.N.R.R.
VI) Violazione della normativa comunitaria - Eccesso di potere - Violazione del principio comunitario della massima diffusione delle energie rinnovabili finalizzato all’obiettivo vincolante della neutralità climatica – Carenza - istruttoria e motivazionale – Mancata ponderazione degli interessi sensibili e primari globali e unionali - Incompatibilità comunitaria dell’Elaborato 4.4 e 4.4.1 Linee Guida energie rinnovabili del P.P.T.R. Puglia.
VII) Violazione della normativa comunitaria - Violazione e incompatibilità con il Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 (relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento UE 2019/2088) delle Linee Guida P.P.T.R.