TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-05-26, n. 202101089
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Testo completo
Pubblicato il 26/05/2021
N. 01089/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01128/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R B, rappresentata e difesa dall’Avv. A G, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48;
contro
Provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avv. C S, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
riguardo al ricorso introduttivo:
della disposizione del Presidente della Provincia di Cosenza n. 55 del 27.07.2020, avente ad oggetto “ Piano di riassetto organizzativo e nuove strutture dell'Ente ” e della successiva disposizione n. 74 del 3.09.2020, riguardante “ Modifica e integrazione della macro struttura organizzativa dell'Ente ”;
per l’annullamento
riguardo ai motivi aggiunti:
della disposizione del Presidente della Provincia di Cosenza n. 89 del 14.10.2020, nella parte di interesse della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2021 il Dott. Arturo Levato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La D.ssa R B, giornalista professionista, espone che:
- è in servizio presso l’Ufficio Stampa della Provincia di Cosenza dall’anno 2002, con l’incarico di Addetto Stampa dal 2013;
- l’Ufficio Stampa è stato inserito, in posizione di Staff, alle dirette dipendenze del Presidente, in conformità ai principi normativi che garantiscono all’Ufficio autonomia dalle strutture burocratiche;
- nel “ Piano di riassetto organizzativo e nuove strutture dell’Ente ”, approvato con la disposizione del Presidente della Provincia n. 55 del 27.07.2020, l’Ufficio Stampa è stato dapprima cancellato ed, in seguito, ripristinato con disposizione n. 74 del 3.09.2020, avente ad oggetto “ Modifica e integrazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente ”, nell’ambito del “ Servizio Logistica - Gestione Eventi ”, cui è stato aggiunto l’inciso “ Addetto Stampa ”.
Con ricorso principale, l’esponente insorge avvero le indicate determinazioni amministrative, denunciandone l’illegittimità per: violazione della L. n. 150/2000, in quanto l’Ufficio Stampa dovrebbe dipendere solo dall’organo di vertice, per assicurare quella posizione di autonomia che l’assoggettabilità ad altra struttura amministrativa verrebbe a cancellare;assenza di motivazione e difetto di istruttoria, in quanto gli atti gravati non presenterebbero alcuna motivazione sulla soppressione nella disposizione n. 55/2020 dell’Ufficio Stampa e sul successivo inserimento, con disposizione n. 74/2020, dell’Addetto Stampa nel “ Servizio Logistica - Gestione Eventi ”.
2. Con motivi aggiunti, la ricorrente impugna la disposizione del Presidente della Provincia n. 89 del 14.10.2020, nella parte di suo interesse ed esclusivamente per l’eliminazione della “ attività gestionale ” all’Ufficio Stampa ripristinato e per la limitazione dei compiti assegnati allo stesso ed altri attribuiti al “ Servizio Logistica - Gestione Eventi ”.
La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 9 L. n. 150/2000 e della direttiva del 7.02.2002.
2.1. Resiste in giudizio la Provincia di Cosenza, che confuta le censure, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza cautelare n. 612/2020, adottata ex art. 55, comma 10, c.p.a., è stata fissata una sollecita trattazione del merito della controversia.
4. All’udienza pubblica del 18 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con il ricorso principale la deducente chiede l’annullamento della disposizione del Presidente della Provincia di Cosenza n. 55 del 27.07.2020, avente ad oggetto “ Piano di riassetto organizzativo e nuove strutture dell'Ente ” e della successiva disposizione del Presidente n. 74 del 3.09.2020, inerente alla “ Modifica e integrazione della macro struttura organizzativa dell'Ente ”.
Tale domanda è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Infatti, successivamente alla proposizione del gravame, e nelle more dell’udienza cautelare, la Provincia di Cosenza ha emanato la disposizione del Presidente n. 89/2020, riguardante il “ Piano di riassetto organizzativo e nuove strutture dell’Ente ”, con cui, dando atto della proposizione del ricorso ad opera dell’esponente, ha integrato la macrostruttura della Provincia ricollocando l’Ufficio Stampa in posizione di Staff alle dirette dipendenze del Presidente, in autonomia dalle altre strutture burocratiche.
Tanto chiarito, il nuovo atto amministrativo, come noto, porta ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, ovvero, laddove non satisfattivo, d'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, a quest’ultimo (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 2 dicembre 2019, n. 1471;T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II- quater , 27 luglio 2015, 10245).
Nella fattispecie, la Provincia di Cosenza ha adottato un provvedimento non pienamente satisfattivo della pretesa azionata dalla ricorrente, conseguendo a ciò l’improcedibilità del ricorso principale ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett c) c.p.a.
6. Può pertanto essere vagliato il ricorso per motivi aggiunti, riguardante la disposizione del Presidente della Provincia n. 89/2020.
L’esponente deduce che tale provvedimento, pur ricollocando l’Ufficio Stampa in posizione di Staff alle dirette dipendente del Presidente ed in autonomia, sia lesivo nelle parti delle in cui, pag. 1, precisa che le funzioni dell’Ufficio Stampa “ non presuppongono attività gestionale ”, e nelle parti in cui, nell’allegato “C”, pag. 50, elenca la declaratoria dei compiti affidati all’Ufficio Stampa, e nello stesso allegato “C”, pag. 7, inserisce tra i compiti del “ Servizio Logistica-Gestione Eventi ” alcune funzioni di competenza dell’Ufficio Stampa.
Nello specifico, l’esponente sostiene che il provvedimento sarebbe in contrasto con l’art. L. n. 150/2000 e con la direttiva delle Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7.02.2002, avendo eliminato l’attività gestionale dall’Ufficio Stampa e limitato la sua attività a “ Programmazione e gestione pubbliche relazioni ed attività d'informazione del Consiglio Provinciale;Comunicazione istituzionale dei Consiglieri Provinciali;Predisposizione strumenti periodici di informazione;Rapporti con mass-media locali e nazionali;Predisposizione materiale audiovisivo;Comunicati stampa ufficiali dei Consiglieri;Organizzazione delle conferenze stampe dei Consiglieri ”, mentre le funzioni degli organi di informazione involgerebbero, tra l’altro, la redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione -tutta e non dei soli Consiglieri e Consiglio- e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi, organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa, della realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici, del coordinamento e della realizzazione della newsletter istituzionale e di altri prodotti editoriali.
Sarebbe, inoltre, illegittimamente assegnata al “ Servizio Logistica - Gestione Eventi ” l’attività di gestione degli eventi, così come la comunicazione web dai settori dell’Ente, l’organizzazione e gestione della redazione, le informazioni aggiornate su eventi e attività della pubblica amministrazione.
La censura è fondata nei limiti di seguito riportati.
Giova premettere che la L. n. 150/2000 -recante la “ Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni ”- all’art. 6, comma 1, stabilisce che “ … le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese ”.
Il successivo art. 9, rubricato “ Uffici stampa ”, prevede che “3 . L'ufficio stampa …, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione ”, mentre, ai sensi dell’art. 8, la cognizione dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, c.d. U.R.P., “ è indirizzata ai cittadini singoli e associati ”.
La direttiva del 7.02.2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’art. 4 prescrive a sua volta che la L. n. 150/2000 “ attribuisce all'ufficio stampa, prioritariamente, la gestione dell'informazione in collegamento con gli organi di informazione mezzo stampa, radiofonici, televisivi ed on line. In particolare l'ufficio stampa, coordinato da un direttore di servizio, si occupa: della redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi;dell'organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa;della realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici;del coordinamento e della realizzazione della newsletter istituzionale e di altri prodotti editoriali ”.
Sulla scorta del richiamato regime giuridico emerge che le funzioni dell’Ufficio Stampa sono costituite dall’informazione diretta ai mass media -cioè giornali, organi di informazione mezzo stampa, radiofonici, televisivi ed on line- e sono incentrate sull’attività dell'amministrazione e del “ suo vertice istituzionale ”, con relativa attività organizzativa di incontri ed eventi stampa.
Ne consegue che l’avversata determinazione risulta illegittima nella parte in cui limita la competenza dell’Ufficio alla comunicazione istituzionale, organizzazione e attività di informazione del Consiglio provinciale e dei Consiglieri provinciali, non contemplando, quindi, la complessiva attività della p.a. ed escludendo in radice la figura del Presidente della Provincia, che nell’assetto organizzativo dell’Ente territoriale ha un’indubbia posizione apicale e, quindi, di “ vertice istituzionale ”.
Si aggiunga a ciò che risulta incoerente e contraddittorio che l’Ufficio Stampa, seppur collocato in posizione di Staff del Presidente e alle sue dirette dipendenze, dello stesso non ne curi l’attività di informazione.
In disparte i rilevati profili organizzativi di conferenze ed incontri stampa -nella cognizione dell’Ufficio Stampa ai sensi dell’art. 4 della direttiva del 7.02.2002- la censura è invece infondata in riferimento alla previsione, contenuta nell’avversata determinazione, secondo cui le funzioni dell’Ufficio Stampa “ non presuppongono attività gestionale ”, posto che tale attività è ascrivibile, in conformità all’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, allo svolgimento proprio dei compiti dirigenziali.
La doglianza della ricorrente va altresì disattesa laddove prospetta una sottrazione di competenze all’Ufficio Stampa, in favore del Servizio Logistica-Gestione Servizi, riguardo alla comunicazione web dai settori dell’Ente e alle informazioni aggiornate su eventi e attività della pubblica amministrazione, e ciò in quanto tali comunicazioni sono dirette ad “ altri Enti, Organizzazioni e cittadini ” e non, quindi, ai mass media.
7. In conclusione, il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i motivi aggiunti sono accolti nei limiti di cui in motivazione.
8. La reciproca soccombenza tra le parti consente di compensare le spese di lite.