TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-12-14, n. 201202173
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N. 02173/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2011, proposto da:
G K, rappresentato e difeso dall'avv. G C M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via A.Gimma n.174;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bari e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n.97;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. P-BA/L/N/2009/102507, reso il 15 giugno 2010 dalla Prefettura di Bari e successivamente notificato al solo datore di lavoro, che ha disposto l’archiviazione del procedimento di “emersione dal lavoro irregolare, presentata dal Sig. Mone Pasquale in data 15.09.2009 in favore del Sig. G K”;
-di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti o comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bari e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. G C M e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
-considerato che l’Amministrazione resistente ha rimosso in autotutela il provvedimento gravato, giusta determinazione prot. n.23703/S.U.I. del 16 giugno 2011 a firma del Dirigente dello Sportello unico per l’immigrazione di Bari versato in atti il 13.11.2012;