TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-09-10, n. 202400438

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-09-10, n. 202400438
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202400438
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 00438/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00211/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 211 del 2024, proposto da
- Logistica Am s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A0252469C3, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati F F, L L, con domicilio digitale in atti di causa;

contro

- A.M.A. s.r.l., non costituita in giudizio;

nei confronti

- L C Domenico s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati G B, V E A C, con domicilio digitale in atti di causa;

per l'annullamento.

previa sospensione dell’efficacia,

- della determinazione dirigenziale di A.M.A. s.r.l. n. 24 del 22 marzo 2024, comunicata in data 27 marzo 2024;

- ove occorra, della comunicazione del 27 marzo 2024 di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell''art. 90 d.lgs. 36/2023;

– dei verbali di gara n. 1 del 20 dicembre 2023, n. 2 del 27 dicembre 2023 e n. 3 del 4 gennaio 2024, nella parte in cui non hanno disposto la esclusione della L C Domenico s.r.l. per carenza della Certificazione

UNI EN

15359-2011 prescritta, a pena di esclusione, dal punto 6.3. lett. h ) del disciplinare di gara;

- ove e per quanto occorra, della FAQ del 15 novembre 2023 con cui AMA, per la capacità tecnica e professionale, ha richiesto il possesso di certificazione

UNI EN

15358:2011, in luogo della certificazione

UNI EN

15359:2011 prescritta dal punto 6.3. lett. h) del disciplinare di gara;

- di tutti gli atti e verbali di gara e della commissione giudicatrice nella parte in cui hanno ammesso L C Domenico s.r.l. e hanno favorevolmente valutato la relativa offerta, collocandola al primo posto della graduatoria;

- della fase di verifica dei requisiti, laddove espletata e conclusa dalla stazione appaltante;

- di ogni altro atto anteriore, presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente.

- nonché per l’'accertamento del diritto della ricorrente alla aggiudicazione dell’appalto controverso, con declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato;

- per l'accertamento del diritto della ricorrente alla ostensione integrale della offerta tecnica richiesta con la istanza di accesso del 29 marzo 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di L C Domenico s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2024, il Consigliere avv. B N;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La Logistica Am s.r.l. (di seguito anche solo “Logistica”), con ricorso depositato il 7 maggio 2024, è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti l’aggiudicazione in favore della L C Domenico s.r.l. (di seguito anche solo “L C”) del servizio di trasporto ed avvio a recupero del rifiuto sovvallo secco prodotto dall'impianto di TBM in località Cafaro di Atella, deducendone l’illegittimità da più angolazioni per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.



2. L’A.M.A. s.r.l., ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.



2.1. La controinteressata L C è comparsa in lite eccependo l’infondatezza del ricorso nel merito.



3. Alla camera di consiglio svoltasi il 22 maggio 2024, il procuratore della controinteressata ha rappresentato l’intendimento di depositare un ricorso incidentale escludente, allo stato in corso di notificazione. A seguito di tale dichiarazione, parte ricorrente ha istato il rinvio della trattazione dell’incidentale istanza cautelare, e i difensori della L C hanno assunto l’impegno, per conto della loro assistita, a non stipulare il contratto d’appalto fino alla successiva camera di consiglio. Il Presidente ha quindi il disposto il differimento della trattazione della domanda cautelare.



4. E’ seguito, il 25 maggio 2024, il deposito del predetto ricorso incidentale.



5. All’esito della successiva camera di consiglio del 12 giugno 2024, con ordinanza n. 81 del 2024, l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza dell’attributo del periculum in mora . Nel contempo, si è disposta l’acquisizione dall’A.M.A. s.r.l., non costituita in giudizio, di una dettagliata relazione amministrativa su ciascuna delle censure dedotte tanto nel ricorso introduttivo quanto in quello incidentale, unitamente alla documentazione richiamata nella relazione medesima.



6. Il 18 giugno 2024 l’A.M.A. s.r.l. ha adempiuto a quanto disposto nella cennata ordinanza.



7. Alla pubblica udienza del 24 luglio 2024, previo deposito di scritti difensivi e documenti, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.

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