TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2021-10-04, n. 202110125
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Testo completo
Pubblicato il 04/10/2021
N. 10125/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05431/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5431 del 2021, proposto da
R P, rappresentato e difeso dall'avvocato R D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento Pubblica Sicurezza presso il Ministero Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Capo della Polizia - Direttore Generale Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva,
- del Bando di concorso per titoli per il reclutamento di 130 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto dal Capo della Polizia e Direttore Generale della Polizia di Stato con Decreto n.333-B/12H.28.21 pubblicato in G.U. n. 25 del 30/03/2021 sia nella parte in cui all'art.3 c.1 lett. d) prevede tra i requisiti di partecipazione al concorso “(…) non aver compiuto il 30° anno di età. Tale limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde del limite di età per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato. Per i candidati appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite di età è trentacinque anni che nella parte in cui all'art.3 lett.f) esclude la classe delle lauree magistrali in scienze della politica (Classe LM–62) e, quindi quella equipollente in “Politiche Sociali e Servizio Sociale” (Classe LM-87), tra le idonee per l'accesso al concorso;
- del Bando di concorso in oggetto, nella parte in cui all'art. 4 non consente ai candidati che hanno superato il limite di età di effettuare l'accreditamento online e di inoltrare - in via telematica - la domanda di partecipazione alla procedura selettiva testé gravata;
- del D.M.n.103 del 13/07/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.208 del 2018, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e carriere del personale di Polizia, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di commissario, il non aver compiuto il trentesimo anno di età;
- delle graduatorie di merito, non ancora formate né pubblicate, con le valutazioni dell'eventuale prova preselettiva di cui all'art.9 del Bando nonché i successivi accertamenti psico – fisici e attitudinali a seguito delle prove di efficienza fisica;
- delle graduatorie di merito, non ancora formate né pubblicate, delle prove scritte, delle valutazioni dei titoli e delle prove orali;
- della graduatoria di merito, non ancora formata né pubblicata, in cui sono inseriti tutti i candidati idonei e del successivo decreto di approvazione del Ministero dell'Interno;
nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente ovvero comunque connesso al procedimento, anche se ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 il Cons. M C e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare;
CONSIDERATO CHE
- con il ricorso in esame, parte ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, i seguenti atti: - il bando di concorso per titoli per il reclutamento di 130 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto dal Capo della Polizia e Direttore Generale della Polizia di Stato con Decreto n.333-B/12H.28.21 pubblicato in G.U. n. 25 del 30/03/2021 sia nella parte in cui all’art.3 c.1 lett. d) prevede tra i requisiti di partecipazione al concorso “(…) non aver compiuto il 30° anno di età. Tale limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde del limite di età per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato. Per i candidati appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno il limite di età è trentacinque anni ” che nella parte in cui all’art.3 lett.f) esclude la classe delle lauree magistrali in scienze della politica (Classe LM–62) e, quindi quella equipollente in “Politiche Sociali e Servizio Sociale” (Classe LM-87), tra le idonee per l’accesso al concorso;
- il predetto Bando di concorso, nella parte in cui all’art. 4 non consente ai candidati che hanno superato il limite di età di effettuare l’accreditamento online e di inoltrare - in via telematica - la domanda di partecipazione alla procedura selettiva;- il D.M.n.103 del 13/07/2018, recante le norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e carriere del personale di Polizia, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di commissario, il non aver compiuto il trentesimo anno di età, nonché le graduatorie di merito se pubblicate, previa rimessione alla Corte di Giustizia Europea e/o declaratoria di illegittimità costituzionale alla Corte Costituzionale dell’art.3 del d.lgs.n.334/2000 sia nella parte modificata dal d.lgs.n.95/2017 con riferimento al limite di età per l’accesso al concorso che nella parte modificata dal d.lgs.n.172/2019 con riferimento all’esclusione di tutte le lauree non “a contenuto giuridico”;
- il Ministero dell’interno intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso opponendosi all’accoglimento dello stesso, attesa la correttezza dell’operato dell’Amministrazione e la legittimità degli atti impugnati;
CHE
- in data 15 settembre 2021 il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art.84 c.p.a, formalmente espressa in pari data, sottoscritta per adesione e conferma dal ricorrente;
- tale dichiarazione di rinuncia risulta ritualmente notificata alle parti intimate;
- l’Amministrazione resistente con nota di udienza, depositata in data 21.9.2021, ha aderito alla rinuncia al ricorso notificata dal ricorrente ed ha chiesto il passaggio in decisione della causa, senza formulare alcun rilievo e opposizione;
- con nota di udienza depositata in data 24 settembre 2021 parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa con compensazione delle spese di lite.
TANTO PREMESSO
Il Collegio sulla base di quanto dichiarato da parte ricorrente nell’atto depositato in data 15 settembre 2021, notificato al Ministero e alle parti controinteressate come risulta in deposito, prende atto della ritualità della proposta rinuncia al ricorso - sottoscritta dal ricorrente e dal difensore – rilevando l’assenza di opposizione delle altre parti intimate.
Conseguentemente il Collegio ritiene di dover dare atto della predetta rinuncia al ricorso ex art.84 cpa e dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti, tenuto conto dell’esito in rito del giudizio e della non opposizione di parte resistente.