TAR Torino, sez. II, ordinanza cautelare 2022-02-09, n. 202200262

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, ordinanza cautelare 2022-02-09, n. 202200262
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202200262
Data del deposito : 9 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2022

N. 01295/2021 REG.RIC.

N. 00262/2022 REG.PROV.CAU.

N. 01295/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2021, proposto da L C, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliate ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione n. 110 2021 90007034 81/000 dell'importo di euro 35.545,96, inviata al ricorrente mediante pec il 29.10.2021, in riferimento alla cartella di pagamento Agea n. 30020180000011737000, avente ad oggetto “Prelievo latte sulle consegne” per il periodo 2008/09, notificata al ricorrente il 10.12.2018;

- di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e della Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 il dott. Marcello Faviere e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;


Premesso che il ricorso verte sulla lamentata illegittimità dell’intimazione di pagamento delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare relativo alle cd. quote latte dell’annata 2008/2009, nonché degli atti presupposti e connessi;

Rilevato che le amministrazioni resistenti non hanno fornito i chiarimenti richiesti con il decreto cautelare monocratico n. 653/2021;

Ritenuto che, stante le deduzioni e le allegazioni di parte, per il seguito della trattazione sia necessario ricostruire la situazione dei provvedimenti e del contenzioso antecedenti all’adozione delle intimazioni di pagamento impugnate, per come indicata nel ricorso;

Ritenuto, pertanto:

- di rinnovare ad AGEA e ADER l’ordine di depositare in giudizio una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti sui fatti di causa, ivi inclusa l’esistenza di atti interruttivi dell’eccepita prescrizione con avvertenza che, in caso di accoglimento della eccezione, questo T.A.R. dovrà procedere alla segnalazione del caso alla Corte dei Conti;

- di ordinare alla parte ricorrente, vista la memoria depositata in ottemperanza al decreto monocratico, di fornire chiari e documentati resoconti di aggiornamento, in vista del prosieguo della trattazione cautelare, sullo stato e l’esito dei ricorsi proposti contro gli atti presupposti così come meglio individuati nel citato decreto;

Ritenuto pertanto che le esigenze istruttorie in questa fase cautelare possano giustificare la conferma della sospensione interinale degli effetti dei provvedimenti impugnati, già disposta con il decreto monocratico, considerate anche le ingenti somme di cui si intima il pagamento

Ritenuto, quanto alle spese di lite, di rinviare alla definizione della presente fase cautelare;

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