TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-06-24, n. 202401950

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-06-24, n. 202401950
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401950
Data del deposito : 24 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/06/2024

N. 01950/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01163/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
E S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati W F T M, A B, M E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Csea - Cassa Servizi Energetici e Ambientali ex Cassa Conguaglio Settore Elettrico, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

Halo Industry S.p.A., Treofan Italy S.r.l., Treofan Italy S.r.l. – in liquidazione, Caffaro Industrie S.p.A., Novamont S.p.A., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

-degli atti con cui la CSEA ha definito le modalità per il versamento e ha imposto i corrispettivi per le componenti tariffarie A e UC dell'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica utilizzata esclusivamente per alimentare i servizi ausiliari di generazione delle centrali connesse alle Reti Interne di Utenza di T e T, gestite da E, tra i quali la circolare n. 41 del 23 novembre 2018, con la quale la CSEA ha comunicato di aver reso “disponibili i modelli dichiarativi del gettito derivante dall'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (componenti tariffarie A) e delle ulteriori componenti (componenti tariffarie UC3 e UC6) per i Gestori dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (…) e il relativo Manuale Utente”, la nota inviata dalla Cassa a E in data 5 dicembre 2018, il Manuale Utente aggiornato, comunicato via PEC in data 7 dicembre 2018, nonché la nota inviata dalla Cassa a E in data 21 dicembre 2018;

- ove occorrer possa, della deliberazione dell'

ARERA

539/2015/R/EEL, nonché delle successive integrazioni e modificazioni apportate dalla deliberazione 582/2017/R/EEL, nelle parti in cui siano interpretabili nel senso che impongano il pagamento delle componenti tariffarie A e UC per l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica volta ad alimentare i servizi ausiliari di generazione;

- ove occorrer possa, del Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC), Allegato A alla deliberazione 539/2015/R/EEL, nonché delle successive integrazioni e modificazioni apportate dalle deliberazioni 276/2017/R/EEL, 894/2017/R/EEL e 921/2017/R/EEL, nelle parti in cui siano interpretabili nel senso che impongano il pagamento delle componenti tariffarie A e UC per l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica volta ad alimentare i servizi ausiliari di generazione;

e per l’annullamento, con i motivi aggiunti presentati da EDISON S.P.A. il 11\9\2019 :

- della Nota di ARERA avente a oggetto “chiarimenti relativi all'applicazione degli esoneri tariffari per prelievi dei servizi ausiliari di generazione di impianti di produzione di energia elettrica connessi a Reti interne di Utenza (RIU)” 15386 – 10/06/2019 prot. generale/p, nelle parti in cui prevede che il versamento alla Cassa degli importi relativi alle componenti tariffarie A e UC riguardi il totale dell'energia prelevata dalla rete pubblica, includendo, dunque, anche la somma riferita ai servizi ausiliari di generazione relativi a centrali dotate di perizia asseverata e che tali importi debbano essere ripartiti sui clienti finali della RIU;

e per l’annullamento, con i motivi aggiunti presentati da E S.p.A. il 14/5/2021:

- della deliberazione

ARERA

109/2021/R/EEL del 16 marzo 2021, nelle sole parti in cui, ricostruendo il quadro regolatorio vigente sino al 31 dicembre 2021, l'Autorità ha affermato che l'esonero dal pagamento delle tariffe di trasmissione e distribuzione, delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema e dei corrispettivi per i prelievi di energia elettrica reattiva, con riferimento all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica per alimentare i servizi ausiliari di generazione, è riconosciuto soltanto nella configurazione impiantistica nella quale il punto di connessione alla rete pubblica, tramite cui sono effettuati i prelievi, non è condiviso tra unità di produzione e altre unità di consumo;

e per l’annullamento, con i motivi aggiunti presentati da E S.p.A. il 7/2/2022:

Annullamento della deliberazione

ARERA

560/2021/R/EEL del 9 dicembre 2021, nelle sole parti in cui, ricostruendo il quadro regolatorio vigente sino al 31 dicembre 2022, l'Autorità ha affermato che l'esonero dal pagamento delle tariffe di trasmissione e distribuzione, delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema e dei corrispettivi per i prelievi di energia elettrica reattiva, con riferimento all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica per alimentare i servizi ausiliari di generazione, è riconosciuto soltanto nella configurazione impiantistica nella quale il punto di connessione alla rete pubblica, tramite cui sono effettuati i prelievi, non è condiviso tra unità di produzione e altre unità di consumo;

e per l’annullamento, con i motivi aggiunti presentati da E S.p.A. il 3/10/2022:

- della deliberazione dell'

ARERA

285/2022/R/EEL, emanata il 28 giugno 2022 e pubblicata in data 30 giugno 2022;

e per l’annullamento, con i motivi aggiunti presentati da E S.p.A. il 1/12/2022:

- della deliberazione dell'

ARERA

472/2022/R/EEL, emanata il 4 ottobre 2022 e pubblicata in data 7 ottobre 2022, in parte qua;

e per l’annullamento, con i motivi aggiunti presentati da E S.p.A. il 5/6/2023:

- della deliberazione dell'

ARERA

142/2023/R/EEL, emanata il 4 aprile 2023 e pubblicata in data 6 aprile 2023, in parte qua;

e per l’annullamento, con i motivi aggiunti presentati da E S.p.A. il 9/2/2024:

- della deliberazione dell'

ARERA

596/2023/R/EEL, emanata il 12 dicembre 2023 e pubblicata in data 14 dicembre 2023, in parte qua.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Csea - Cassa Servizi Energetici e Ambientali ex Cassa Conguaglio Settore Elettrico e di Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. A D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. La società ricorrente, in qualità di proprietaria e gestore delle RIU (Reti Interne di Utenza) di T e T, ha impugnato, con il ricorso introduttivo straordinario al Presidente della Repubblica trasposto in sede giurisdizionale, gli atti con i quali CSEA ha imposto il versamento dei corrispettivi per le componenti tariffarie A e UC dell’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica utilizzata esclusivamente per alimentare i servizi ausiliari di generazione delle centrali connesse alle Reti Interne di Utenza di T e T.

La ricorrente rammenta che, quando le centrali produttive di sua proprietà non sono in funzione per una qualsiasi ragione (tra cui le necessarie attività di manutenzione), a fronte del fatto che dalle RIU – a cui sono connesse le predette centrali – non viene immessa energia nella rete pubblica, i clienti finali connessi alla RIU utilizzano fisicamente l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, connessa alla medesima RIU tramite un punto di connessione. In tali periodi temporali, oltre ai corrispettivi per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, i clienti finali delle RIU sono soggetti anche al pagamento delle componenti tariffarie volte all’adeguamento dei corrispettivi per il servizio di distribuzione, tra cui i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, nella misura indicata dall’Autorità.

Nel corso dei periodi di fermata dell’impianto, anche le centrali di generazione connesse alle RIU necessitano di energia elettrica per l’alimentazione dei cd. “servizi ausiliari di generazione”. Si tratta dell’energia elettrica volta a mantenere funzionanti talune componenti della centrale e a riavviare l’impianto dopo la fermata.

La ricorrente lamenta che per l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica per alimentare i servizi ausiliari di generazione non è dovuto alcun corrispettivo per le componenti tariffarie A e UC, a differenza di quanto affermato dalla Cassa con l’applicativo per il calcolo del contributo dovuto rilasciato con la circolare n. 41 del 23 novembre 2018.

Contro il suddetto applicativo CSEA e, in subordine, contro il Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC), Allegato A alla deliberazione 539/2015/R/EEL la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

A. In relazione agli atti adottati da CSEA.



1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 del TIT e del par.

4.5 del TUP;
violazione e/o falsa applicazione degli articoli 16.1 e 21.1 del TISDC;
eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza.

La ricorrente lamenta che l’applicazione elaborata da CSEA per la riscossione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (componenti tariffarie A) e delle ulteriori componenti (componenti tariffarie UC3 e UC6) per i Gestori dei Sistemi di Distribuzione Chiusi imporrebbe il pagamento di somme non dovute in base all’art. 16 del Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (di seguito, il “TIT”), il quale stabilisce che, con riferimento all’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica per alimentare i servizi ausiliari di generazione, non è dovuto alcun corrispettivo per le componenti tariffarie A e UC, a condizione che l’utilizzo dell’energia prelevata per l’alimentazione dei soli servizi ausiliari di generazione sia accertato da una perizia asseverata. L’esenzione sarebbe confermata dal par.

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