TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-04-17, n. 201401027

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-04-17, n. 201401027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201401027
Data del deposito : 17 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02283/2013 REG.RIC.

N. 01027/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02283/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2283 del 2013, proposto da:
P B, rappresentato e difeso dall'avv. P P, con domicilio eletto presso P P in Lecce, via Taranto, N.92;

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 6439/13 del 4/7/2013, in pari data depositata (giudizio n. 1617/10 RGL), divenuta esecutiva in data 19/7/2013, notificata al Ministero della Salute in data 7/8/2013, non impugnata nei termini di legge, con il quale il Giudice del Lavoro di Lecce ha accolto la domanda avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto, ha condannato il Ministero della Salute al pagamento degli importi differenziali dovuti alla medesima a titolo di rivalutazione monetaria, così come fissata dall'art. 2 comma 1 della L. n. 210/92, sull'indennità integrativa speciale corrisposta a far tempo dal gennaio 1996, oltre interessi legali fino al soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Rita De Simone, in sostituzione di P P, Antonio Tarentini.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all’esame la sig.ra Bottazzo chiede l’ottemperanza della sentenza n.6439/2013 con la quale il Tribunale di Lecce Sez. Lavoro ha condannato il Ministero della Salute al pagamento della somma ad ella spettante a titolo di rivalutazione monetaria sulla indennità integrativa speciale intesa quale componente dell’indennizzo percepito ex lege 210/1992, a far data dall’1.1.1996 e fino al 31.12.2012, oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto e fino al soddisfo.

Alla camera di consiglio del 5 marzo 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

Il Collegio rileva la regolarità in rito del proposto ricorso per l'ottemperanza, atteso che la sentenza citata ha valore di cosa giudicata, essendo stato allegata l’attestazione rilasciata dalla Corte d’Appello di Lecce dalla quale risulta l’assenza di proposizione di gravame alcuno.

La sentenza è stata notificata in formula esecutiva in data 29 luglio 2013 presso la sede del Ministero della Salute, sicchè sussistono i presupposti di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997 e ss.mm.ii, secondo il quale l'azione esecutiva nei confronti della P.A. debitrice non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni, decorrente dalla notifica all'Amministrazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n.669 del 1996.

Conclusivamente il ricorso per ottemperanza in oggetto deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere dichiarato l'obbligo del Ministero intimato di dare piena esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe e ordinato alla predetta Amministrazione di corrispondere le somme ivi indicate nel termine di giorni 90 giorni decorrente dalla comunicazione o notifica della presente decisione.

In caso di perdurante inerzia della P.A. va, sin d’ora, nominato quale Commissario ad acta il dott. M M affinché lo stesso provveda, eventualmente anche mediante un suo ausiliario, nel termine di novanta giorni (successivo a quello affidato alla P.A.), a dare corretta e completa esecuzione al decreto citato, disponendo, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso ex art.14 c.2 D.L. 669/1996 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30.

Pone a carico del Ministero della Salute le spese di lite, liquidate come da dispositivo, nonchè quelle che saranno determinate per il compenso del Commissario ad acta.

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