TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-11-21, n. 202200926

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-11-21, n. 202200926
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202200926
Data del deposito : 21 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2022

N. 00926/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00334/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 334 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Castel Guelfo di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti G F e C F, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;



contro

Atersir - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to A B, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;
Hera S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Caia e Pietro Acri, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;
Regione Emilia-Romagna, non costituitasi in giudizio;



nei confronti

Comune di Bologna, Comune di Castello D'Argile, non costituitisi in giudizio;



per l’annullamento parziale

Ricorso introduttivo

- DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO DI ATERSIR 19/2/2018 N. 10, DI APPROVAZIONE DEL PEF DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI DEL COMUNE RICORRENTE PER L’ANNO 2018;

- DI TUTTI GLI ALTRI ATTI PRECEDENTI, PRESUPPOSTI E CONNESSI, COMPRESA LA DELIBERAZIONE ATERSIR DEL CONSIGLIO LOCALE DI BOLOGNA 9/2/2018 N. 1;

e per l’accertamento

- DEL DOVERE DI ATERSIR DI STABILIRE MECCANISMI COMPENSATIVI PER IL RECUPERO DI 688.031,07 € A FAVORE DEL COMUNE DI CASTEL GUELFO (CORRISPONDENTE ALLE SOVRACOPERTURE DEL SERVIZIO PER LE ANNUALITA’ 2013-2016);

- DEL DOVERE DI RIAPRIRE IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DEL PEF 2018;

e, in via subordinata, per la condanna

- DI HERA ALLA RESTITUZIONE DELLE SOVRACOPERTURE.

Primi motivi aggiunti depositati il 12/6/2019

per l’annullamento

- DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO DI ATERSIR 13/3/2019 N. 19, DI APPROVAZIONE DEL PEF DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI DEL COMUNE RICORRENTE PER L’ANNO 2019, NELLA PARTE IN CUI NON SANCISCE IL PRINCIPIO DEL RECUPERO DELLE PREGRESSE SOVRACOPERTURE DEL PERIODO 2013-2016;

- DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI E CONNESSI, COMPRESA OVE OCCORRA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO LOCALE DI BOLOGNA 8/3/2019 N. 3;

e per l’accertamento

- DELL’OBBLIGO DI RIDETERMINARSI PREVEDENDO UN MECCANISMO DI RIEQUILIBRIO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI 688.029 €;

- IN VIA SUBORDINATA, DEL DIRITTO DI CREDITO PER L’IMPORTO DI CUI SOPRA, CON CONDANNA DI HERA ALLA RESTITUZIONE (OLTRE A INTERESSI E RIVALUTAZIONE).

Secondi motivi aggiunti depositati il 26/3/2021

per l’annullamento

- DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO DI ATERSIR 21/12/2020 N. 79, DI APPROVAZIONE DEL PEF DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI DEL COMUNE RICORRENTE PER L’ANNO 2020, PER MANCATO APPREZZAMENTO DELLE SOVRACOPERTURE PREGRESSE E OMESSA ELABORAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RIENTRO;

- DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI E CONNESSI, COMPRESA OVE OCCORRA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO LOCALE DI BOLOGNA 18/12/2020 N. 8;

e, in via subordinata, per l’accertamento

- DEL CARATTERE INDEBITO DELLE MAGGIORI SOMME CORRISPOSTE, CON CONDANNA DI HERA A RESTITUIRLE.

Terzi motivi aggiunti depositati il 12/10/2021

per l’annullamento

- DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO DI ATERSIR 14/6/2021 N. 34, DI APPROVAZIONE DEL PEF DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI DEL COMUNE RICORRENTE PER L’ANNO 2021, PER MANCATO APPREZZAMENTO DELLE SOVRACOPERTURE PREGRESSE E OMESSA ELABORAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RIENTRO;

- DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI E CONNESSI, COMPRESA OVE OCCORRA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO LOCALE DI BOLOGNA 10/6/2021 N. 2.

e, in via subordinata, per l’accertamento

- DEL CARATTERE INDEBITO DELLE MAGGIORI SOMME CORRISPOSTE, CON CONDANNA DI HERA A RESTITUIRLE.

Quarti motivi aggiunti depositati l’11/7/2022

per l’annullamento

- DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO DI ATERSIR 20/5/2022 N. 54, DI APPROVAZIONE DEL PEF DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI DEL COMUNE RICORRENTE PER L’ANNO 2022, PER MANCATO APPREZZAMENTO DELLE SOVRACOPERTURE PREGRESSE E OMESSA ELABORAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RIENTRO;

- DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI E CONNESSI, COMPRESA OVE OCCORRA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO LOCALE DI BOLOGNA 20/5/2022 N. 9;

e, in via subordinata, per l’accertamento

- DEL CARATTERE INDEBITO DELLE MAGGIORI SOMME CORRISPOSTE, CON CONDANNA DI HERA A RESTITUIRLE.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Atersir - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti e di Hera S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

A. L’Ente locale ricorrente censura l’indebita determinazione del corrispettivo a suo carico per il servizio di raccolta rifiuti sul proprio territorio, secondo il Piano Finanziario (PEF) annualmente deliberato da Atersir. Le spese affrontate per il periodo 2013-2016 sarebbero ben superiori al costo effettivo, con addebito di una quota di competenza di altri Comuni.

B. Rappresenta che, esaminando i rendiconti ufficiali, negli anni si è determinata una sovra-copertura (importi corrisposti superiori agli oneri) di quasi 700.000 €, e chiede di porre rimedio a tale squilibrio con il recupero dell’ingente somma indebitamente versata.

C. Sostiene che il D. Lgs. 152/2006, nel disciplinare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, sancisce il principio dell’integrale copertura dei costi. Quest’ultimo è ribadito per la TARI (art. 1 comma 654 della L. 147/2013) avente carattere comunale. Il gestore elabora quindi il PEF che contempla il costo per ciascun Comune, da riversare sui cittadini mediante la determinazione della tariffa.

D. La L.r. 23/2011 ha riorganizzato le funzioni dei servizi pubblici locali dell’ambiente, superando la ripartizione provinciale e istituendo un unico ATO dell’intero territorio regionale ex art. 200 del D. Lgs. 152/2006 (a partecipazione obbligatoria); è stata istituita ATERSIR, con il compito tra l’altro di definire il costo di smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto degli oneri effettivi e degli introiti, e con subentro dall’1/1/2012 nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresa la convenzione con Hera tutt’ora perpetuata in regime di proroga; è titolare di funzioni di programmazione degli interventi, di ricognizione delle infrastrutture esistenti, di definizione dei costi totali d’esercizio e di approvazione del PEF (piano economico finanziario), con obbligo di pareggio di bilancio e di equilibrio tra costi e ricavi. Con delibera del Consiglio d’Ambito 7/10/2016 Atersir ha individuato i Comuni dell’area bolognese quale bacino di affidamento.

E. Lamenta il ricorrente che, dal confronto fra i costi e i ricavi della gestione del servizio per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 – come rendicontati dal gestore del servizio ad ATERSIR e da questa trasmessi all’amministrazione – risultano costanti “sovra-coperture” del servizio, per importi nell’ordine complessivo di 688.031,07 € (e, specificamente, € 274.905,90 per l’anno 2013, € 224.382,39 per l’anno 2014, € 183.688,51 per l’anno 2015 ed € 5.054,27 per l’anno 2016 (tutti oltre iva 10%). Sostiene che detto scostamento è pacifico, in quanto ammesso dall’autorità intimata e dimostrato dalle elaborazioni compiute (doc. 6-8). Malgrado la situazione sia da tempo nota, Atersir non si sarebbe adoperata per porvi rimedio, ed anzi avrebbe affermato l’equilibrio del sistema a livello di bacino e la fisiologia e indifferenza degli scostamenti locali (salvo un accordo tra tutti i Comuni e il gestore).

F. Le argomentazioni del Comune di Castel Guelfo non sarebbero state tenute in alcuna considerazione e Atersir ha provveduto all’approvazione del PEF 2018 senza tenere in alcun conto le evidenti risultanze degli anni precedenti, e il progressivo accumulo di ingiustificate sovra-coperture a suo danno. Inoltre non sarebbe stato rispettato il cronoprogramma per la stesura dei PEF deliberato dal Consiglio d’Ambito (atto n. 51/2017), né avrebbe avuto luogo la dovuta definizione concordata in contraddittorio con i soggetti coinvolti.

G. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato a mezzo PAT, l’Ente ricorrente si duole dei provvedimenti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:

I) Mancato recupero delle sovra-coperture per le annualità 2013-2016, contraddittorietà rispetto all’atto di indirizzo di cui alla delibera 27/2/2017 n. 10, per cui avrebbe dovuto essere previsto un meccanismo di rientro per consentire il recupero delle somme indebitamente pagate (è pacifico che ogni Comune debba sostenere i costi del suo servizio, e che la riconduzione ad equilibrio non investa l’intero ambito); inoltre l’impegno racchiuso nell’atto 51/2017 è stato completamente disatteso, con violazione dell’auto-vincolo assunto.

II) Violazione delle tempistiche fissate nel cronoprogramma di cui alla delibera 51/2017 del Consiglio d’Ambito, inosservanza dell’art. 8 comma 3 lett. d) del DPR 158/99, dato che il PEF e la relazione di accompagnamento non sono stati preventivamente sottoposti ai Comuni per

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