TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-07-26, n. 202301845

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-07-26, n. 202301845
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301845
Data del deposito : 26 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2023

N. 01845/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00552/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 552 del 2023, proposto da
-OMISSIS-della -OMISSIS- – -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS-di -OMISSIS-e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura -OMISSIS-dello Stato di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, C.so Vittorio Emanuele n. 58;



contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Demetrio Fenucciu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- -OMISSIS-di -OMISSIS-della -OMISSIS-, in persona del Vescovo pro tempore , non costituito in giudizio;



nei confronti

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
-OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-di -OMISSIS-e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pierpaolo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-di -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura -OMISSIS-dello Stato di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, C.so Vittorio Emanuele n. 58;



per l’annullamento

della Determinazione conclusiva della conferenza di servizi n. -OMISSIS-del -OMISSIS-/-OMISSIS-/2022, adottata dal Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di -OMISSIS-, con cui sono stati confermati i provvedimenti resi nell’ambito dell’intervento di “ Recupero ambientale e paesistico del complesso denominato Villa -OMISSIS- ” ed è stata respinta la richiesta di annullamento in regime di autotutela ex art. 21-nonies della Legge n. 241/90 e s.m.i. delle determine comunali nn. -OMISSIS-/2022, -OMISSIS-/2022 e -OMISSIS-/2019, inoltrata dalla -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS- e -OMISSIS-con la nota n. -OMISSIS- del 02/08/2022; nonché di ogni altro atto, anche se non conosciuto, preordinato, connesso, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, dell’Azienda Sanitaria Locale di -OMISSIS-, della Società -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- e dell’-OMISSIS-di -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso si impugna la Determinazione conclusiva della conferenza di servizi n. -OMISSIS-del -OMISSIS- ottobre 2022, adottata dal Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di -OMISSIS-, con cui sono stati confermati i provvedimenti resi nell’ambito dell’intervento di “ Recupero ambientale e paesistico del complesso denominato Villa -OMISSIS- ” ed è stata respinta la richiesta di annullamento in regime di autotutela ex art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. delle determine comunali nn. -OMISSIS-/2022, -OMISSIS-/2022 e -OMISSIS-/2019, inoltrata dalla -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS- e -OMISSIS-con la nota n. -OMISSIS- del 2 agosto 2022; nonché ogni altro atto, anche se non conosciuto, preordinato, connesso, presupposto e consequenziale.

Deduce il -OMISSIS-che con Decreto del -OMISSIS-dell’Interno del -OMISSIS- agosto 2008 veniva dichiarata estinta la Fondazione di culto e di religione denominata « -OMISSIS- –-OMISSIS- » e la -OMISSIS-di -OMISSIS-della -OMISSIS- acquisiva la proprietà del complesso immobiliare denominato “Villa -OMISSIS-”, sito alla Via -OMISSIS-, alla località -OMISSIS-, della frazione -OMISSIS-del Comune di -OMISSIS-, censito al Catasto Fabbricati con Fg. -OMISSIS-, P.lla -OMISSIS-, che in origine era destinato a servizi ecclesiastici, utilizzato come colonia estiva e/o come struttura per ospitare i seminaristi.

Rappresenta che l’area è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29/06/193-OMISSIS-N. 1497 giusto D.M. -OMISSIS- ottobre 1967, tutelata per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettere a) ed f) poiché ricompresa rispettivamente nella fascia della profondità di 300 metri dalla battigia e nella perimetrazione dell’-OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-del -OMISSIS- -OMISSIS-di -OMISSIS-e -OMISSIS- e ricompresa nella delimitazione della L.R. N. 5/2005, rubricata come “ Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico ambientale intorno all’antica città di -OMISSIS- ”.

Narra che il Vescovo, con istanza assunta al protocollo comunale n. -OMISSIS-del 7 novembre 2018, richiedeva il titolo edilizio per l’esecuzione dei lavori di “ Recupero ambientale e paesistico del complesso immobiliare denominato Villa -OMISSIS- ”, con la previsione di un incremento volumetrico del -OMISSIS-%, al fine di riconvertirlo a struttura turistico-ricettiva, intervento che veniva ritenuto di interesse pubblico dall’Amministrazione Comunale di -OMISSIS- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. -OMISSIS-del 2 marzo 201-OMISSIS-e rispetto al quale il Comune, con la nota n. -OMISSIS-del 2-OMISSIS-novembre 2018, indiceva apposita conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter della Legge n. 241/1990, convocando la prima seduta per il 17 dicembre 2018 e invitando le seguenti Amministrazioni: a) -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-e paesaggio di -OMISSIS- e -OMISSIS-; b) -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-del -OMISSIS- -OMISSIS-di -OMISSIS-e -OMISSIS-; c) A.S.-OMISSIS-Distretto Sanitario di -OMISSIS-della -OMISSIS-; d) Comando Provinciale Vigili del Fuoco di -OMISSIS-.

Deduce che, nel corso della conferenza di servizi la -OMISSIS-, a seguito della trasmissione delle integrazioni richieste e di varie rimodulazioni progettuali successive ai due pareri contrari (prot. n. -OMISSIS-OMISSIS-del 6 maggio 201-OMISSIS-e -OMISSIS-del 6 giugno 2019), esprimeva il nulla osta archeologico con prescrizioni prot. n. -OMISSIS-OMISSIS-del 5 maggio 201-OMISSIS-ed il parere favorevole con prescrizioni prot. n. -OMISSIS-in data 8 luglio 2019, precisando che “ Il presente parere s’intende subordinato alla preliminare dimostrazione della liceità del complesso edilizio in oggetto, per cui è fatto salvo l’esito della verifica della liceità che il Responsabile S.U.E. si è riservato di comunicare in sede di conferenza di servizi e che al momento non è noto a quest’Ufficio ” e che s’intendevano stralciate le sistemazioni esterne a monte dei fabbricati, precisando che avrebbero dovuto essere autorizzate successivamente previa presentazione di adeguati elaborati, sufficientemente approfonditi e da redigere tenendo conto di alcune prescrizioni impartite nel medesimo parere.

Rappresenta che, all’esito della seduta conclusiva della conferenza di servizi tenutasi il -OMISSIS-luglio 2019, il Responsabile S.U.E. di -OMISSIS- adottava la determina n. -OMISSIS- del 16 settembre 201-OMISSIS-con la quale si autorizzava la realizzazione dell’intervento proposto recependo le prescrizioni e le condizioni riportate nel parere della -OMISSIS- e specificando, in particolare, che “ Relativamente alla sistemazione esterna dell’area, visto il parere della -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS-di -OMISSIS- e dell’-OMISSIS-di -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, si prescrive di non apportare nessuna modifica. Le modifiche esterne relativamente alle aree di pertinenza dell’edificio potranno essere realizzate solo previa acquisizione del parere della soprintendenza e dell’-OMISSIS-di -OMISSIS-Distretto -OMISSIS--OMISSIS- ”.

Aggiunge che con la scrittura privata autenticata in data 8 marzo 201-OMISSIS-la -OMISSIS-di -OMISSIS-della -OMISSIS- concedeva in locazione il complesso immobiliare in questione a -OMISSIS-, per sé o per persona o società da nominare, al fine di destinarlo esclusivamente ad attività turistico-alberghiera con espressa riserva di destinazione di una porzione a “-OMISSIS-” per lo svolgimento in continuità di attività di natura pastorale, assistenziale, educativa e culturale, fissando la durata in anni nove più nove come per legge, poi

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