TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-07-26, n. 202301845

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-07-26, n. 202301845
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301845
Data del deposito : 26 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2023

N. 01845/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00552/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 552 del 2023, proposto da
-OMISSIS-della -OMISSIS- – -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS-di -OMISSIS-e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura -OMISSIS-dello Stato di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, C.so Vittorio Emanuele n. 58;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Demetrio Fenucciu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- -OMISSIS-di -OMISSIS-della -OMISSIS-, in persona del Vescovo pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
-OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-di -OMISSIS-e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pierpaolo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-di -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura -OMISSIS-dello Stato di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, C.so Vittorio Emanuele n. 58;

per l’annullamento

della Determinazione conclusiva della conferenza di servizi n. -OMISSIS-del -OMISSIS-/-OMISSIS-/2022, adottata dal Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di -OMISSIS-, con cui sono stati confermati i provvedimenti resi nell’ambito dell’intervento di “ Recupero ambientale e paesistico del complesso denominato Villa -OMISSIS- ” ed è stata respinta la richiesta di annullamento in regime di autotutela ex art. 21-nonies della Legge n. 241/90 e s.m.i. delle determine comunali nn. -OMISSIS-/2022, -OMISSIS-/2022 e -OMISSIS-/2019, inoltrata dalla -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS- e -OMISSIS-con la nota n. -OMISSIS- del 02/08/2022;
nonché di ogni altro atto, anche se non conosciuto, preordinato, connesso, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, dell’Azienda Sanitaria Locale di -OMISSIS-, della Società -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- e dell’-OMISSIS-di -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso si impugna la Determinazione conclusiva della conferenza di servizi n. -OMISSIS-del -OMISSIS- ottobre 2022, adottata dal Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di -OMISSIS-, con cui sono stati confermati i provvedimenti resi nell’ambito dell’intervento di “ Recupero ambientale e paesistico del complesso denominato Villa -OMISSIS- ” ed è stata respinta la richiesta di annullamento in regime di autotutela ex art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. delle determine comunali nn. -OMISSIS-/2022, -OMISSIS-/2022 e -OMISSIS-/2019, inoltrata dalla -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS- e -OMISSIS-con la nota n. -OMISSIS- del 2 agosto 2022;
nonché ogni altro atto, anche se non conosciuto, preordinato, connesso, presupposto e consequenziale.

Deduce il -OMISSIS-che con Decreto del -OMISSIS-dell’Interno del -OMISSIS- agosto 2008 veniva dichiarata estinta la Fondazione di culto e di religione denominata « -OMISSIS- –-OMISSIS- » e la -OMISSIS-di -OMISSIS-della -OMISSIS- acquisiva la proprietà del complesso immobiliare denominato “Villa -OMISSIS-”, sito alla Via -OMISSIS-, alla località -OMISSIS-, della frazione -OMISSIS-del Comune di -OMISSIS-, censito al Catasto Fabbricati con Fg. -OMISSIS-, P.lla -OMISSIS-, che in origine era destinato a servizi ecclesiastici, utilizzato come colonia estiva e/o come struttura per ospitare i seminaristi.

Rappresenta che l’area è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29/06/193-OMISSIS-N. 1497 giusto D.M. -OMISSIS- ottobre 1967, tutelata per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettere a) ed f) poiché ricompresa rispettivamente nella fascia della profondità di 300 metri dalla battigia e nella perimetrazione dell’-OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-del -OMISSIS- -OMISSIS-di -OMISSIS-e -OMISSIS- e ricompresa nella delimitazione della L.R. N. 5/2005, rubricata come “ Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico ambientale intorno all’antica città di -OMISSIS- ”.

Narra che il Vescovo, con istanza assunta al protocollo comunale n. -OMISSIS-del 7 novembre 2018, richiedeva il titolo edilizio per l’esecuzione dei lavori di “ Recupero ambientale e paesistico del complesso immobiliare denominato Villa -OMISSIS- ”, con la previsione di un incremento volumetrico del -OMISSIS-%, al fine di riconvertirlo a struttura turistico-ricettiva, intervento che veniva ritenuto di interesse pubblico dall’Amministrazione Comunale di -OMISSIS- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. -OMISSIS-del 2 marzo 201-OMISSIS-e rispetto al quale il Comune, con la nota n. -OMISSIS-del 2-OMISSIS-novembre 2018, indiceva apposita conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter della Legge n. 241/1990, convocando la prima seduta per il 17 dicembre 2018 e invitando le seguenti Amministrazioni: a) -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-e paesaggio di -OMISSIS- e -OMISSIS-;
b) -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-del -OMISSIS- -OMISSIS-di -OMISSIS-e -OMISSIS-;
c) A.S.-OMISSIS-Distretto Sanitario di -OMISSIS-della -OMISSIS-;
d) Comando Provinciale Vigili del Fuoco di -OMISSIS-.

Deduce che, nel corso della conferenza di servizi la -OMISSIS-, a seguito della trasmissione delle integrazioni richieste e di varie rimodulazioni progettuali successive ai due pareri contrari (prot. n. -OMISSIS-OMISSIS-del 6 maggio 201-OMISSIS-e -OMISSIS-del 6 giugno 2019), esprimeva il nulla osta archeologico con prescrizioni prot. n. -OMISSIS-OMISSIS-del 5 maggio 201-OMISSIS-ed il parere favorevole con prescrizioni prot. n. -OMISSIS-in data 8 luglio 2019, precisando che “ Il presente parere s’intende subordinato alla preliminare dimostrazione della liceità del complesso edilizio in oggetto, per cui è fatto salvo l’esito della verifica della liceità che il Responsabile S.U.E. si è riservato di comunicare in sede di conferenza di servizi e che al momento non è noto a quest’Ufficio ” e che s’intendevano stralciate le sistemazioni esterne a monte dei fabbricati, precisando che avrebbero dovuto essere autorizzate successivamente previa presentazione di adeguati elaborati, sufficientemente approfonditi e da redigere tenendo conto di alcune prescrizioni impartite nel medesimo parere.

Rappresenta che, all’esito della seduta conclusiva della conferenza di servizi tenutasi il -OMISSIS-luglio 2019, il Responsabile S.U.E. di -OMISSIS- adottava la determina n. -OMISSIS- del 16 settembre 201-OMISSIS-con la quale si autorizzava la realizzazione dell’intervento proposto recependo le prescrizioni e le condizioni riportate nel parere della -OMISSIS- e specificando, in particolare, che “ Relativamente alla sistemazione esterna dell’area, visto il parere della -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS-di -OMISSIS- e dell’-OMISSIS-di -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, si prescrive di non apportare nessuna modifica. Le modifiche esterne relativamente alle aree di pertinenza dell’edificio potranno essere realizzate solo previa acquisizione del parere della soprintendenza e dell’-OMISSIS-di -OMISSIS-Distretto -OMISSIS--OMISSIS- ”.

Aggiunge che con la scrittura privata autenticata in data 8 marzo 201-OMISSIS-la -OMISSIS-di -OMISSIS-della -OMISSIS- concedeva in locazione il complesso immobiliare in questione a -OMISSIS-, per sé o per persona o società da nominare, al fine di destinarlo esclusivamente ad attività turistico-alberghiera con espressa riserva di destinazione di una porzione a “-OMISSIS-” per lo svolgimento in continuità di attività di natura pastorale, assistenziale, educativa e culturale, fissando la durata in anni nove più nove come per legge, poi rinnovata per altri nove anni, e con dichiarazione autenticata del 2 aprile 201-OMISSIS-il-OMISSIS- nominava ex art. 1401 c.c. la società “-OMISSIS-” quale soggetto che acquistava i diritti e gli obblighi scaturenti dal contratto di locazione, in favore del quale veniva volturato titolo abilitativo costituito dalla determina comunale.

Narra che la società, con l’istanza acquisita al protocollo comunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS--OMISSIS-del 18 ottobre 2021, presentava una variante in corso d’opera per cui il Responsabile S.U.E. di -OMISSIS-, con la nota n. -OMISSIS-del 22 febbraio 2022, convocava una conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per l’esame contestuale del progetto

Allega che, nel corso di tale conferenza di servizi la -OMISSIS- richiedeva dapprima integrazioni e chiarimenti con la p.e.c. n. -OMISSIS--P del 7 marzo 2022, successivamente partecipava alla seduta tenutasi in data 8 aprile 2022 e alla seduta conclusiva del 2-OMISSIS-aprile 2022, ivi esprimendo parere contrario riguardo gli aspetti paesaggistici, rilasciando esclusivamente il proprio nulla osta archeologico, giusta nota prot. n. -OMISSIS--P del 28 aprile 2022.

Deduce che, all’esito della conferenza di servizi il Responsabile S.U.E. di -OMISSIS- adottava la determinazione n. -OMISSIS- del 14 maggio 2022, con cui autorizzava la variante in corso d’opera sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti dei soggetti partecipanti e avendo ritenuto che le opere già eseguite in difformità rispetto al progetto precedentemente approvato rientrassero nell’Allegato A al D.P.R. N. 31/2017.

Rappresenta che, avverso tale determinazioni, il -OMISSIS- proponeva ricorso in opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, che risulta tuttora pendente e che successivamente, a seguito dell’accordo raggiunto tra la -OMISSIS- e il proponente, il Responsabile S.U.E. di -OMISSIS- adottava la nuova determinazione n. -OMISSIS- in data 1° giugno 2022, con cui revocava la precedente determinazione n. -OMISSIS- del 2022 e dava atto dell’approvazione delle opere di variante in corso d’opera secondo la soluzione progettuale rimodulata dall’interessato (relativa alle sole sistemazioni esterne), mente per l’approvazione delle varianti relative ai fabbricati si riservava di adottare una nuova determinazione a seguito della conclusione dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.

Allega che, con la nota n. -OMISSIS- del 15 giugno 2022 la -OMISSIS- esprimeva parere favorevole in merito all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prodotta dall’interessato per la sanatoria delle difformità alla determinazione n. -OMISSIS- del 16 settembre 2019, eseguite sui vari corpi di fabbrica costituenti il complesso immobiliare in questione e con le note nn.. -OMISSIS- del 16 giugno 2022 e -OMISSIS- del 2-OMISSIS-giugno 2022 reiterava la richiesta di integrazioni e chiarimenti per quanto concerne i particolari costruttivi del chiosco bar stagionale e delle pavimentazioni esterne, mentre con la nota n. -OMISSIS- del 13 luglio 2022 richiedeva l’esecuzione di saggi archeologici per lo scavo relativo alla realizzazione della piscina.

Narra che data 21 luglio 2022 il funzionario archeologo della -OMISSIS- competente per territorio eseguiva un sopralluogo al fine di definire i saggi stratigrafici da effettuare in seguito all’avvenuta realizzazione della piscina in assenza di apposita preventiva comunicazione, nel corso del quale venivano rilevate le seguenti opere eseguite in difformità rispetto alla richiamata determinazione n. -OMISSIS-:

a) Realizzazione di un consistente ampliamento, completamente chiuso, pavimentato e coperto, in adiacenza e in prosecuzione della sala ristorante già precedentemente assentita, costituito da elementi metallici, vetrate perimetrali a tutta altezza sui tre lati e copertura con lamelle presumibilmente orientabili, che riprendeva sostanzialmente l’ampliamento della sala ristorante che era stato richiesto dal committente con la variante in corso d’opera e già respinto con parere contrario e, successivamente, in sede di ricorso in opposizione proposto dal -OMISSIS- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, stralciato dalla Committenza stessa;

b) Realizzazione, sul lato mare, in luogo del solarium in legno assentito, di una platea in conglomerato cementizio che si estendeva sino all’arenile, su cui, al momento del sopralluogo, risultavano in corso di realizzazione il rivestimento con assi di legno e un pergolato in legno;

c) Stravolgimento del sistema di mitigazione prescritto sia nella determina n. -OMISSIS- del 2019, sia nella determina conclusiva n. -OMISSIS-, volto alla ricomposizione della duna e al riassetto vegetazionale interno al complesso tramite l'utilizzo di specie autoctone, deliberatamente modificato tramite la sostituzione di queste ultime con delle palme, completamente avulse dal contesto.

Rappresenta che, a seguito di ulteriori ricerche d’archivio, si reperiva una ripresa aerea del 15 ottobre 1970 dalla quale si rilevava che a tale data il corpo di fabbrica con forma planimetrica ad -OMISSIS-posto sul lato sud-est del lotto non era ancora stata realizzato e che, con la nota n. 22-OMISSIS--P del 2-OMISSIS-luglio 2022, a riscontro di apposita richiesta, il Responsabile dell’ICCD confermava la corrispondenza tra la foto e il relativo cartiglio, sicché la -OMISSIS- invitava e diffidava il Responsabile S.U.E. del Comune di -OMISSIS- ad annullare, con urgenza, in autotutela ai sensi dell’art. 21- nonies della Legge n. 241/1990 le determine nn. -OMISSIS-/2022, -OMISSIS-/2022 e -OMISSIS-/2019, provvedendo contestualmente ad annullare in autotutela sia il parere favorevole con prescrizioni e condizioni prot. n. -OMISSIS--P in data 8 luglio 2019, sial il parere favorevole prot. n. -OMISSIS- del 15 giugno 2022, atteso il mancato stato di legittimità dell’intero complesso immobiliare.

Deduce che, con la nota n. -OMISSIS- in data 11 agosto 2022, il Comune di -OMISSIS- convocava la conferenza di servizi per il giorno 16 settembre 2022, finalizzata all’annullamento in autotutela delle determine comunali, con la nota n. 19835-P del 13 settembre 2022 la -OMISSIS- annullava in regime di autotutela anche il parere favorevole con prescrizioni reso nella seduta della conferenza di servizi del 1° giugno 2022 e in data 16 settembre 2022 si teneva la riunione della conferenza di servizi, che si concludeva con l’adozione da parte del Responsabile S.U.E. del Comune di -OMISSIS- della determinazione conclusiva n. -OMISSIS-del -OMISSIS- ottobre 2022, che respingeva la richiesta di annullamento in autotutela delle determine.

Rappresenta che, avverso la nota di questa -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 2 agosto 2022 la società -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l. proponeva ricorso, tuttora pendente, e che con la determina n. -OMISSIS-del 15 novembre 2022, il Responsabile del procedimento per la tutela paesaggistica del Comune di -OMISSIS- esprimeva il diniego in merito all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prodotta dall’interessato.

Allega che, avverso la determina conclusiva della conferenza di servizi del Responsabile S.U.E. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- ottobre 2022, è stato proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Si eccepisce il difetto di istruttoria e la falsa rappresentazione dei fatti per omessa valutazione della ripresa aerea del 15 ottobre 1970, dalla quale emerge che la costruzione del complesso immobiliare non è avvenuta in data antecedente al 1967, il che dimostra in maniera inequivocabile che tutte le precedenti determine comunali sono illegittime, essendo tutte fondate sul presupposto della liceità del complesso immobiliare in questione.

Si deduce che il presunto accatastamento effettuato nel 1976 non sussiste, come risulta dalle visure catastali storiche, atteso che il complesso immobiliare in oggetto fu denunciato al Catasto Fabbricati solo in data 25 luglio 2008, e che l’ottenimento del titolo unico costituito dalla determina comunale n. -OMISSIS-/201-OMISSIS-è stato possibile solo a seguito delle false rappresentazioni dei fatti poste in essere sia dal tecnico progettista, sia dal Responsabile S.U.E. che, diversamente dalla realtà, hanno dichiarato che la costruzione del complesso immobiliare fosse avvenuta in data antecedente al 1967.

Si evidenzia che, per quanto l’esercizio dell’autotutela si configuri in generale come un’attività discrezionale della pubblica amministrazione, nel caso specifico trattavasi di attività dovuta stanti: l’illegittimità degli atti, la valenza obiettivamente determinante delle false rappresentazioni, l’abusività dell’immobile, l’irrilevanza del decorso del termine per l’annullamento, l’interesse pubblico alla rimozione degli atti, la non meritevolezza dell’affidamento e comunque la prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato.

Si è costituita la ASL di -OMISSIS- deducendo di essere estranea e carente di legittimazione processuale e sostanziale passiva.

Si è costituita l’-OMISSIS-di -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- deducendo di aver rilasciato il proprio parere con prescrizioni relativo al progetto per cui è causa e di non aver, successivamente, preso parte ai lavori della Conferenza di servizi la cui Determina finale è oggetto della impugnativa di cui si discute.

Con memoria difensiva il -OMISSIS-ricorrente ha dedotto che l’immobile per cui è causa in data 1 febbraio 2023 è stato sottoposto a sequestro preventivo in esecuzione del relativo decreto del GIP del Tribunale di -OMISSIS-della -OMISSIS- per presunti abusi edilizi e che presso l’archivio storico dei documenti provenienti dalla ex -OMISSIS- ai Monumenti della Campania è stato rinvenuto un fascicolo relativo all’ampliamento del complesso originario con la costruzione del corpo a forma planimetrica di -OMISSIS-, le cui risultanze confermano ulteriormente quanto era già emerso a seguito del rinvenimento, da parte di quest’Ufficio, della ripresa aerea, essendo ormai accertato che il complesso immobiliare in questione, ancorché dichiarato dal Responsabile S.U.E. di -OMISSIS- e dal progettista come interamente edificato in epoca antecedente al 1967, in realtà fu costruito in due epoche diverse: la costruzione del primo corpo di maggiori dimensioni iniziò in data 4 ottobre 1962 e fu terminata nel -OMISSIS-, con inaugurazione del 30 settembre -OMISSIS-, mentre la costruzione dell’ampliamento risale agli anni -OMISSIS-, con inaugurazione del 16 ottobre -OMISSIS-.

Ha evidenziato che dal raffronto tra il progetto autorizzato dalla -OMISSIS- ai Monumenti della Campania e lo stato di fatto del complesso immobiliare antecedente alla realizzazione dell’intervento per cui è causa si è accertato che: - le riduzioni volumetriche prescritte nel nulla osta prot. n. -OMISSIS--OMISSIS- in data 8 maggio 1974 non sono state rispettate: infatti il progetto del 1974 prevedeva piano terra e primo piano, con una lunghezza ridotta di 7 metri, con eliminazione della sala ristorante a piano terra, con eliminazione della corrispondente sala ufficio primo piano, con eliminazione del torrino della scala sul terrazzo di copertura: - è stato realizzato un ulteriore piano seminterrato, non previsto nel progetto di ampliamento, per l’intero sviluppo del corpo di fabbrica a forma di -OMISSIS-.

Si è costituita la a -OMISSIS- -OMISSIS-s.r.l. deducendo la carenza di legittimazione del Ministero, nonché l’inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse specifico, concreto e attuale all’impugnazione atteso che l’ipotetico e denegato annullamento della determina del Responsabile comunale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- ottobre 2022 non priverebbe di efficacia i titoli autorizzativi precedentemente rilasciati che la ricorrente assume illegittimi e che il gravame censura un atto meramente confermativo.

Ha evidenziato che la Conferenza dei Servizi ha correttamente valutato legittimo l’immobile in contestazione per come rappresentato nei grafici allegati all’autorizzazione dell’anno 1993 e che la legittimità dello stato dell’immobile non può essere posta in discussione, ai sensi dell’art. -OMISSIS-bis D.P.R. n. 380/2001.

Ha dedotto che i provvedimenti autorizzatori sono stati emessi dopo che il Comune di -OMISSIS- ha compiuto autonoma istruttoria riguardante la legittimità edilizio/urbanistica dell'edificio preesistente del tutto sganciata dalle dichiarazioni del privato richiedente le concessioni in questione e di cui ha relazionato la conferenza di servizi, sicché il provvedimento in autotutela richiesto dalla -OMISSIS- non avrebbe potuto essere adottato se non entro 12 mesi dall'adozione della determina conclusiva.

Ha rilevato altresì che l'interesse pubblico prevalente è quello al mantenimento della struttura che ha trasformato un ecomostro degradato e fatiscente e che fornisce posti di lavoro ed incrementa il turismo locale tutto l'anno.

Si è costituito il Comune deducendo che con l’atto qui impugnato, è stato rilevato come la sollecitazione all’autotutela della -OMISSIS- si fondasse esclusivamente su valutazioni di carattere urbanistico e si è rimarcata la rispondenza dell’intervento all’interesse pubblico e il decorso dei termini di legge per il ricorso all’autotutela.

Ha eccepito che la -OMISSIS-, in presenza di un atto adottato all’esito di una conferenza di servizi, avrebbe dovuto attivare il rimedio tipico previsto dall’art. 14 quinquies legge n. 241/1990, ovvero l’opposizione alla PCM, e che le censure mosse afferiscono al solo profilo urbanistico di competenza del Comune, con conseguente inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione.

Ha evidenziato che il ricorso è inammissibile perché pretende di stigmatizzare il mancato ricorso all’autotutela dopo il decorso del termine di dodici mesi posto dall’art. 21 nonies legge n. 241/1990, senza che rilevi la falsa rappresentazione del privato posto che l’amministrazione procedente si è autonomamente determinata circa l’epoca di realizzazione del manufatto controverso svolgendo apposita istruttoria, sicché può parlarsi, al più, di errore della P. A. nell’individuazione dell’epoca esatta di costruzione dell’immobile ed è noto che l’errore non legittima il ricorso all’autotutela oltre i limiti temporali di legge.

Ha precisato, in altri termini, che il dedotto errore sulla data di realizzazione del manufatto preesistente non è frutto del dolo decisivo della parte privata, ma è il frutto di un’autonoma istruttoria portata agli atti della conferenza di servizi e in tale sede ritenuta, all’unanimità, idonea a consentire l’adozione dei provvedimenti impugnati.

Ha sottolineato, poi, che le opere in contestazione non possono essere definite abusive perché oggetto di regolare esecuzione per la massima parte e di fiscalizzazione per le difformità evidenziate nella memoria del 7 aprile 2023 dell’avvocatura dello Stato, tempestivamente accertate e sanzionate dal Comune e successivamente ammesse al beneficio di cui all’art. 41, comma 2, legge urbanistica, il che dimostra che anche l’edificio ad -OMISSIS-, adibito a scuola per decenni, è stato realizzato in forza di titolo abilitativo e regolarizzato (secondo quanto innanzi riferito) con riguardo alle parti eseguite in difformità, dovendosi quindi escludere radicalmente la possibilità di ritirare in autotutela atti abilitativi che hanno autorizzato un intervento urbanisticamente legittimo, paesaggisticamente conforme e di rilevante (e dichiarato) interesse pubblico.

Il -OMISSIS-ha replicato deducendo che:

- l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato esperimento, da parte della -OMISSIS-, del rimedio di cui all’art. 14 quinquies è infondata perché il detto procedimento non è configurato quale condizione di procedibilità del ricorso, quanto, piuttosto, come rimedio amministrativo del tutto facoltativo, la cui mancata attivazione non pregiudica in alcun modo l’accesso alla tutela giurisdizionale;

- l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, per la presunta attinenza dei motivi di gravame a profili urbanistici non di competenza della ricorrente Amministrazione, è infondata perché la verifica della liceità dell’intervento costituisce un presupposto necessario ed ineludibile per autorizzare ulteriori opere e dunque rientra in pieno nelle competenze istituzionali della -OMISSIS-;

- l’eccezione di inammissibilità del ricorso per avere la -OMISSIS- contestato il mancato esercizio, da parte del Comune, dei suoi poteri di autotutela oltre il termine di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241\1990 è infondata perché vi è stata la falsa rappresentazione dello stato lei luoghi;

- l’asserita infondatezza del ricorso non sussiste perché le Determine impugnate non offrono adeguata risposta ai rilievi ripetutamente mossi dalla -OMISSIS- e non motivano in ordine alla asserita legittimità del corpo ad L.

Con ulteriore memoria la -OMISSIS- -OMISSIS-ha ribadito le proprie difese e dedotto che il ricorrente ha rinunciato all’unico motivo di ricorso per introdurre, tardivamente, una nuova causa petendi (ossia che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto il corpo ad -OMISSIS-sarebbe stato edificato in difformità dalla concessione edilizia) che oltre ad essere tardiva è anche inammissibile, atteso che giammai la conferenza dei servizi ha esaminato e si è espressa sulla concessione edilizia n.-OMISSIS- del -OMISSIS- maggio 1974 e sull’autorizzazione della -OMISSIS- dell’8 maggio 1974.

Ha rimarcato comunque che il contestato corpo ad -OMISSIS-è stato regolarmente autorizzato con licenza edilizia n.-OMISSIS-, regolarmente assistita da nulla osta con prescrizioni della competente -OMISSIS- dell’8 maggio 1974, e che i lievi ampliamenti eseguiti furono regolarmente sanati mediante fiscalizzazione, tanto è vero che la Procura presso il Tribunale di -OMISSIS-della -OMISSIS- ha provveduto al dissequestro dell’immobile.

La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 13 luglio 2023 e trattenuta in decisione.

Preliminarmente, deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse della -OMISSIS-, giacché essa esprimeva parere favorevole condizionato all’accertamento di liceità degli immobili preesistenti, sicché, riscontrata successivamente una possibile abusività dell’immobile, è configurabile l’interesse al ricorso.

Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

Invero, la -OMISSIS- ha sollecitato il Comune affinché questo ritirasse in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della -OMISSIS-241/1990, le determine comunali nn. -OMISSIS-/2022, -OMISSIS-/2022 e -OMISSIS-/2019.

A sostegno di tale richiesta, la -OMISSIS- ha rappresentato che tali determine sono il frutto di false rappresentazioni dei fatti, intenzionalmente dichiarate.

L’assunto della -OMISSIS- non può tuttavia essere accolto.

Invero, l’esercizio dell’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies L.241/1990 può essere esercitato in un termine comunque non superiore a 12 mesi dal momento dell’adozione del provvedimento e, nel caso di specie, il termine è ampiamente decorso.

Né tantomeno può trovare applicazione il comma 2 bis della norma citata, che consente l’annullamento in autotutela dei provvedimenti laddove conseguiti sulla base “ di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reati” , in quanto, nel caso di specie, non può sostenersi l’intenzionalità delle dichiarazioni circa la falsa rappresentazione dei fatti, stante le manifeste difficoltà riscontrate nel reperimento dei fascicoli, sicché è, al più, addebitabile alla stessa Amministrazione l’errore nell’individuazione dell’epoca esatta di costruzione dell’immobile, errore non legittimante il ricorso all’autotutela oltre i limiti temporali ai sensi dell’art. 21 nonies -OMISSIS-241/1990.

In ogni caso, la disposizione di cui all’art. 21 nonies , comma 2 bis , L.241/1990 richiede l’accertamento di tali false dichiarazioni, effetto di condotte costituenti reati, mediante una sentenza passata in giudicato, assente e non conseguibile in tale fattispecie concreta.

In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.

Attesa la peculiarità della vicenda, il Collegio ritiene di disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

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