TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2016-01-13, n. 201600058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2016-01-13, n. 201600058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201600058
Data del deposito : 13 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03752/2015 REG.RIC.

N. 00058/2016 REG.PROV.CAU.

N. 03752/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3752 del 2015, proposto da:


-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. C P, presso il cui studio in Palermo, via Goethe, n. 32, sono elettivamente domiciliati;


contro

- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - Ambito territoriale per la Provincia di Palermo;
- Scuola Primaria e dell'Infanzia Statale "A G";
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del Dirigente Scolastico della Scuola Primaria e dell'Infanzia Statale con il quale è stata disposta a partire dal 23.11.2015 l'assegnazione all'allievo -OMISSIS-di ore 19,00 a fronte delle 25,00 assegnate ad inizio anno scolastico;

- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale hanno assegnato all'Istituto Scolastico frequentato dal minore un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso tale Istituto Scolastico;

- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successive, comunque connesso, presupposto o consequenziale, allo stato non meglio conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 22 D.lgs.vo 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del 12 gennaio 2016 il consigliere A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, considerato il certificato medico in atti e la quantificazione delle ore fatta nel PEI redatto successivamente al deposito del ricorso e al decreto presidenziale di rigetto delle misure cautelari provvisorie, l’istanza cautelare vada accolta, tenuto conto e dell’orientamento giurisprudenziale in merito all’obbligo di assegnazione agli alunni con disabilità grave dell’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 da parte del resistente Ministero.

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