TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-04-19, n. 202300125

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-04-19, n. 202300125
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202300125
Data del deposito : 19 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2023

N. 00125/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00030/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 30 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Riccia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Riccia, via Marconi n. 51;



contro

la Comunità Montana del Fortore Molisano, in persona del Commissario Liquidatore, rappresentata e difesa dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del decreto del Commissario liquidatore della Comunità Montana del Fortore Molisano assunto al prot. n. 35 del 15.11.2018, avente ad oggetto la “ revoca della delibera del Consiglio comunitario n. 37 del 13.10.2005 ”;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23.4.2019:

-della nota del Commissario liquidatore del 22.02.2019 avente ad oggetto la “ restituzione immobile sito in Via Piano della Corte n. 5 ”;

-di ogni ulteriore atto connesso, presupposto o conseguenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comunità Montana del Fortore Molisano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con atto di cessione volontaria assunto al rep. n. 267/2000 del 15.10.2000 la Comunità Montana del Fortore Molisano ha acquistato un fabbricato rientrante in un ampio progetto di ristrutturazione e valorizzazione del patrimonio artistico medievale del Comune di Riccia. Tale iniziativa, che oltre all’immobile appena ricordato comprendeva anche beni di proprietà del Comune di Riccia, era finalizzata a realizzare l’Accademia Ricciana del restauro, in attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990/1992, approvato dal C.I.P.E. in data 29.03.1990 e interamente finanziato dall’Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno.

Nonostante l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione all’interno del complesso immobiliare l’iniziativa dell’Accademia Ricciana del restauro non veniva avviata. Conseguentemente il Comune di Riccia ha chiesto e ottenuto dalla Comunità Montana la disponibilità dell’immobile da questa previamente acquisito in proprietà, al fine di adibirlo a sede degli uffici comunali del piano zonale per i servizi sociali, manifestando, nel contempo, anche una disponibilità ad acquisirne la titolarità.

Indi la Comunità Montana del Fortore Molisano con nota prot. n. 2874 del 21.7.2005 ha concesso al Comune l’uso del detto bene, “ in attesa che la proprietà dell’immobile trovi, prossimamente, una rapida e giusta definizione”. E con successiva delibera n. 37 del 13.10.2005 la stessa Comunità Montana ha manifestato la volontà di addivenire alla cessione del bene al Comune a titolo gratuito.

L’immobile è tuttavia rimasto in mero uso al Comune di Riccia, senza che si addivenisse ad alcun atto di trasferimento della proprietà dell’immobile in suo favore.

Più di recente, però, il Commissario liquidatore della Comunità Montana del Fortore Molisano, istituito nelle more al fine di procedere alla valorizzazione dei beni della Comunità montana, con deliberazione n. 35/2018 ha revocato la precedente delibera n. 37/2005, disponendo di riacquisire il cespite nella piena disponibilità della Comunità onde procedere -se non all’alienazione, inibita dalla natura culturale del bene- quantomeno alla sua locazione.

2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Comune di Riccia ha impugnato la deliberazione di revoca n. 35/2018, assumendone l’illegittimità alla luce dei motivi così rubricati: “ I. Violazione e falsa applicazione della legge regionale del Molise n. 6 del 24.03.2011. Violazione e falsa applicazione della legge regionale del Molise n. 22 del 19.10.2012. Illegittimità del provvedimento per difetto della funzione pubblica e del potere di revoca del Commissario liquidatore. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica; II. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 comma 3 lett. d) della legge regionale del molise n. 22 del 19.10.2012. Eccesso di potere per illogicità manifesta e per erronea presupposizione di elementi di fatto e di diritto; III. Manifesta illogicità del provvedimento impugnato in relazione alla accertata non alienabilità del bene. Violazione e falsa applicazione dell’art 3 comma iii lett. d) Legge regionale 22/2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 comma 5 lett. f) Legge regionale n. 6/2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 comma iii del D.Lgs n. 42 del 2004; IV. Illegittimità del provvedimento di revoca per carenza di presupposti e segnatamente per carenza dell’interesse pubblico anche in relazione all’art. 21 quinquies della legge 241/90 smi; V. Sulla asserita non utilizzabilità dell’immobile per carenza di certificato di agibilità”.

3. La Comunità Montana del Fortore Molisano si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso eccependone l’infondatezza in fatto e in diritto.

4. Alla camera di consiglio del 20.2.2019 l’Amministrazione comunale ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.

5. Con successivi motivi aggiunti il Comune di Riccia ha contestato anche la nota prot. n. 176 del 22.2.2019 a mezzo della quale il Commissario liquidatore della Comunità Montana, revocato anche il primitivo affidamento in uso gratuito dell’immobile del 21.7.2005, ha diffidato il Comune alla sua immediata restituzione.

La nuova impugnativa è stata affidata ai medesimi profili di illegittimità già sollevati in fase introduttiva, a valere quali vizi di illegittimità in via derivata nei confronti del sopravvenuto atto commissariale.

6. Con dichiarazione del 14.5.2019 il Comune ricorrente ha rinunziato anche alla domanda di sospensiva proposta a corredo dei motivi aggiunti, e questo Tribunale, preso atto di tanto, all’udienza cautelare del 20.5.2019 ha disposto l’abbinamento della relativa domanda di sospensiva al merito del giudizio.

7. Quest’ultimo è stato poi fissato per l’udienza pubblica del 5.4.2023, nell’approssimarsi della quale le parti si sono scambiate le memorie conclusive.

All’esito della detta udienza, dopo la discussione dei legali delle parti come da verbale in atti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

8. Il ricorso originario e i motivi aggiunti vanno respinti per l’infondatezza delle censure veicolate a loro mezzo.

9. Sul ricorso introduttivo.

9.1. Il Collegio può trattare unitariamente i primi due motivi di gravame, che sottopongono un nucleo comune di questioni incentrate, in sostanza, sul presunto sviamento di potere commesso dal Commissario liquidatore della Comunità Montana col disporre la revoca della delibera n. 37/2005,

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