TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-09-18, n. 202403106
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Pubblicato il 18/09/2024
N. 03106/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01798/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1798 del 2022, proposto da M Z, rappresentata e difesa dall’avvocato M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ADER – Agenzia delle entrate Riscossione, ed AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa misura cautelare,
della cartella di pagamento n. 297 2021 0008008241000, ruolo n. 2021\001801, notificata il 1 settembre 2022 per il pagamento di tributi coattivi relativi all’anno 1997 a titolo di prelievo latte sulle consegne.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ADER e di AGEA;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente impugna la cartella in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990;errata/fuorviante indicazione del termine e Organo avanti il quale proporre impugnazione. Nella cartella di pagamento sarebbero indicati in maniera fuorviante termini e organi dinanzi ai quali proporre impugnazione.
2. Intervenuta prescrizione del presunto credito di AGEA. La cartella di pagamento impugnata riguarderebbe tributi coattivi in materia di prelievo latte sulle consegne relativi all’anno 1997;sarebbe quindi decorso il termine prescrizionale decennale, anche tenendo conto della circostanza che la cartella sarebbe stata impugnata dinanzi al TAR Lazio che, con decreto n. 8490 del 31 ottobre 2011, avrebbe dichiarato la perenzione.
3. Illegittimità-annullabilità della cartella impugnata per tardiva formazione e consegna del ruolo dall’Ente impositore all’Agenzia di riscossione;violazione dell’art. 4 del DM 321/99;illegittimità;nullità o annullabilità del provvedimento opposto per decadenza dai termini dell’azione impositiva;violazione dei termini di cui all’art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973. AGEA avrebbe emesso il ruolo per i tributi coattivi riferiti all’anno 1997 soltanto nel 2021 (Ruolo n. 2021/001801) e lo avrebbe reso esecutivo il 23 giugno 2021, oltre i termini previsti dalla normativa vigente.