TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2024-04-02, n. 202406353

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2024-04-02, n. 202406353
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406353
Data del deposito : 2 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/04/2024

N. 06353/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13398/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13398 del 2023, proposto da M D P, G G, M P, L R, L T, rappresentati e difesi dagli avvocati S B, Maria Spano', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

dell’Avviso 12.7.2023 n. 41908 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico “Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112”, nella parte in cui rinvia implicitamente alla procedura automatizzata di cui all'atto presupposto qui impugnato e ulteriori atti indicati in ricorso, in particolare la menzionata Ordinanza 6.5.2022 n. 112.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 il dott. C D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con il ricorso sopra enucleato si impugnano gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe chiedendosene l’annullamento.

In particolare la contestazione dei ricorrenti si incentra sulle modalità di funzionamento delle graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche.

2. Al riguardo, l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 ha disposto per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 le norme per l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.

3. I ricorrenti asseriscono di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per varie provincie e di aver verificato che, nei successivi turni di nomina, numerosi posti inseriti nelle istanze delle ricorrenti in posizione di scelta più alta

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