TAR Napoli, sez. V, sentenza 2009-12-10, n. 200908638

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2009-12-10, n. 200908638
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200908638
Data del deposito : 10 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05575/2009 REG.RIC.

N. 08638/2009 REG.SEN.

N. 05575/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5575 del 2009, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, quali genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avv. V P e V G, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della dott. ssa A E in Napoli, alla Via Egidio Velotti, n. 103;



contro

il MINISTERO DELL’INTERNO e la QUESTURA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui Sede alla Via A. Diaz, n. 11 domiciliano per legge;



per l’annullamento

- del provvedimento del Questore della Provincia di Napoli del 10.6.2009, notificato in data 10.7.2009, con il quale è stato vietato - ai sensi dell’art. 6 della L. 13.12.1989, n. 401, come modificato dal D.L. 22.12.1994, n. 717, convertito nella L. 24.2.1995, n. 45 - al minore -OMISSIS- di accedere ai luoghi dove si svolgono su tutto il territorio nazionale le manifestazioni sportive di calcio alle quali partecipi la squadra della Juve Stabia, della Nazionale Italiana e di quella dell’Under 21 e le partite relative ai campionati nazionali serie “A” - “B” - C1” - “C2” e “D”, ed ai campionati regionali nonché tutti gli incontri di calcio relativi alla Coppa Italia, Coppa Uefa, Champions League e tornei internazionali e tutte le partite amichevoli, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive medesime per un periodo di 3 anni a partire dalla data di notifica del provvedimento; prescrivendosi, altresì, di comparire personalmente presso il Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia (NA) nei giorni e negli orari in cui avranno luogo le manifestazioni sportive relative alle compagini di calcio del Napoli e della Juve Stabia, a partire dalla prima competizione successiva alla data di notifica del provvedimento nella quale saranno indicati i giorni e gli orari di presentazione, salva la mancata convalida da parte del G.I.P. del Tribunale di Napoli, competente ai sensi del 3° comma del citato art. 6;

- di qualsiasi altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, tra cui, per quanto di ragione, il verbale di notifica, datato 10.7.2009, del Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia ed esso allegato ed ogni altro provvedimento in esso richiamato.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione;

DESIGNATO il dott. V C quale relatore per la Camera di Consiglio del 19 novembre 2009 fissata per l’esame dell’istanza cautelare formulata dal ricorrente;

UDITI gli Avvocati delle parti come da verbale;

RITENUTO in fatto e CONSIDERATO in diritto:



FATTO e DIRITTO

- che preliminarmente sussistono i presupposti per la definizione immediata del giudizio con una sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 21, comma 10, e 26, comma 4, della L. n. 1034 del 1971, in quanto il contraddittorio è integro, non si avvisano ragioni per accertamenti istruttori ed i difensori presenti alla Camera di Consiglio del 19 novembre 2009 sono stati interpellati in proposito e non hanno opposto alcuna obiezione; tanto perché il ricorso è manifestamente infondato;

- che, con il ricorso in esame - notificato l’8.10.2009 e depositato il giorno 28 successivo - è stata impugnata un’ordinanza questorile (D.A.S.P.O.), ai sensi dell’art. 6 della L. 13.12.1989, n. 401, come modificato dal D.L. 22.12.1994, n. 717, convertito nella L. 24.2.1995, n. 45 con cui viene imposto al figlio dei ricorrenti << divieto di accesso ai siti su tutto il territorio nazionale dove si svolgono le manifestazioni sportive calcistiche della Juve Stabia, della Nazionale Italiana e di quella “Under 21” e le partite relative ai campionati nazionali di serie “A”, “B”, “C1”, “C2” e “D”, ed ai campionati regionali nonché tutti gli incontri di calcio relativi alla Coppa Italia, Coppa Uefa, Champions League e tornei internazionali e tutte le partite amichevoli, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, così come indicato nella notifica del presente provvedimento, per un periodo di anni tre a partire dalla stessa >>;

- che, al fine di rendere effettivo

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