TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-09-11, n. 202403004
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Pubblicato il 11/09/2024
N. 03004/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01022/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2024, proposto da
E N, rappresentata e difesa dagli avvocati M D P, F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza n. 89/23 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 89/2023, il Tribunale di Catania – Sez. Lavoro ha accertato il diritto della ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’ attribuzione della carta elettronica per un valore complessivo di € 2000,00 oltre accessori nella misura ivi indicata.
Parte ricorrente ha rappresentato che, nonostante la citata sentenza sia stata notificata il 18 dicembre 2023 e sia passata in giudicato, come da attestazione in atti, l’intimata Amministrazione non ha adottato alcun atto che configuri una concreta esecuzione della sentenza indicata in epigrafe;sicché, non avendo ricevuto alcuna corresponsione delle somme dovute, parte ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112 c.p.a., al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza, anche a mezzo nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto formale.
All’udienza camerale del 10 settembre 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.
Il ricorso è fondato.
Il ricorso risulta ritualmente proposto, giusta passaggio in giudicato della sentenza, notificazione del titolo esecutivo e superamento del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (decisione del g.o. passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma II, c.c., ma essa, costituitasi, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione a ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario del medesimo ufficio dotato della necessaria professionalità, il quale, su istanza di parte interessata, provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari.