TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-05-29, n. 202309109

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-05-29, n. 202309109
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309109
Data del deposito : 29 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2023

N. 09109/2023 REG.PROV.COLL.

N. 14904/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14904 del 2016, proposto da
Soc Ludika Fly S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S A e V S, con domicilio fisico eletto presso la Segreteria del T.A.R. Lazio, Roma in Roma, via Flaminia, n. 189;



contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispetti legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per l'annullamento

del decreto della Direzione Centrale Gestione Tributi Monopolio del 6 ottobre 2016 e di ogni atto presupposto e conseguente, ivi compreso l’atto di avviso dell’avvio del procedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 aprile 2023 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, la Ludika Fly s.r.l. (nel prosieguo “Ludika”) - titolare di una concessione per la raccolta dei giochi pubblici di cui all’art. 10, comma 9- octies , del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44, con scadenza il 30 giugno 2016, poi prorogata per un anno giusta istanza del 27 giugno 2016 - chiede l’annullamento del decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nel prosieguo “Agenzia” o “ADM”) del 6 ottobre 2016 di decadenza da tale concessione, in relazione all’intervenuto decreto dalla Questura di Cosenza emesso in data 23 maggio 2016 di revoca delle n. 2 licenze ex art. 88 T.U.L.P.S. emesse in favore di Ercole Paolo F quale legale rappresentante della Piquadro service s.r.l. e della F.M. s.a.s di F Ercole Paolo, nella considerazione che costui è anche il legale rappresentante della concessionaria Ludika e che “ il detentore, nonché concessionario autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la LUDIKAFLYS.R.L., può essere considerato persona fittiziamente interposta negli affari dei giochi e delle scommesse per conto dell’organizzazione criminale ”.

La società chiede l’annullamento di tale atti assumendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 27 della Costituzione; violazione dell’art. 24, comma 25, del D.L. 98/2011 e ss.mm.ii; violazione degli artt. 3 e 21-