TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-10-03, n. 202402309
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Testo completo
Pubblicato il 03/10/2024
N. 02309/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01059/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. L Mta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto-OMISSIS-, emesso in data 17 aprile 2024 dalla Questura di -OMISSIS-, di revoca del permesso di lungo soggiorno UE in titolarità del ricorrente;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Questura di -OMISSIS- con il decreto in epigrafe indicato ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo UE in titolarità dello straniero odierno ricorrente valorizzando in motivazione quanto segue, in sintesi: A) in data 16 maggio 2022 il Tribunale di -OMISSIS-, con la sentenza-OMISSIS-, ha -OMISSIS- per la violazione dell’art. 416 c.p. (-OMISSIS-); B) tale -OMISSIS- rientra tra quelli ostativi ai fini del rilascio o del rinnovo del titolo di soggiorno, ai sensi dell’art. 4, d.lgs. n. 286/98; C) l’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/98, condiziona il rinnovo del permesso di soggiorno alla verifica, in capo allo straniero, del perdurare dei presupposti previsti per l’ingresso; D) quanto dedotto in sede procedimentale dal ricorrente non giustifica una diversa determinazione circa la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ma, avuto riguardo all’inserimento sociale e familiare dell’interessato che ha una stabile residenza in Italia, consente di ravvisare le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno a tempo determinato.
Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento, con ricorso depositato in data 28 agosto 2024, chiedendone l’annullamento per il seguente articolato motivo: la Questura avrebbe errato ravvisando un mero “automatismo” tra la -OMISSIS- e la revoca del permesso di soggiorno, mentre avrebbe dovuto valutare la reale pericolosità del ricorrente, tenuto conto sia della risalenza dei fatti di -OMISSIS-, sia della prognosi favorevole effettuata dal Giudice -OMISSIS-, che ha -OMISSIS-, sia del fatto che il ricorrente svolge un’attività lavorativa sin dal 2007.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, depositando una relazione della Questura di -OMISSIS-.
All’esito dell’udienza del 25 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Il Collegio, preliminarmente, ritiene sussistenti i presupposti per definire il giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
La fattispecie in esame concerne un’ipotesi di revoca di permesso di soggiorno di lungo periodo UE. Dalla motivazione del decreto impugnato, quindi,