TAR Parma, sez. I, sentenza 2016-11-03, n. 201600320
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Testo completo
Pubblicato il 03/11/2016
N. 00320/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2012, proposto da:
C C, rappresentata e difesa dagli Avvocati F A e M F M C con domicilio eletto presso l’Avv. Giovanni Franchi, in Parma, borgo G.Tommasini n. 20;
contro
Comune di Parma, in persona Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati F P, S C e L M D, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura Municipale, in Parma, strada Repubblica n. 1;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliata, in Bologna, via Guido Reni n. 4;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Alberto Magnani, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marcello Mendogni presso il quale elegge domicilio, in Parma, borgo Antini n. 3;
per l'annullamento
della ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2012 rep. n°42 OC II 1.4, resa nota alla ricorrente il 21 maggio successivo, con la quale il Commissario straordinario del Comune di Parma ha ordinato all’Amministratore del condominio Paltrinieri, sito in Parma, via XXII luglio n°12, di procedere, nei tempi tecnici strettamente necessari, agli adempimenti richiesti dal Comando provinciale Vigili del Fuoco e in particolare al monitoraggio delle lesioni riscontrate e al necessario intervento di ristrutturazione e consolidamento dell’edificio;
del verbale 6 febbraio 2012 del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Parma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parma e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A seguito di intervento effettuato in data 6 febbraio 2012 all’interno del Palazzo Paltrinieri, immobile storico sito in Parma, borgo XXII Luglio n. 12, per verificarne la stabilità dopo gli eventi sismici del gennaio precedente, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma (VV.FF.) rappresentava al Comune di Parma (di seguito Comune) di aver “ rilevato che l’edificio presentava varie crepe nei soffitti a volta dell’androne e vano scala ” e che “ un arco del vano scala a sostegno del pianerottolo del primo piano presentava una lesione importante da ambedue le parti visibili ”.
Sulla base di dette risultanze e in considerazione della vetustà dell’edificio i VV.FF. ritenevano “ opportuno provvedere a ulteriori controlli da parte di tecnici specializzati atti a verificare la stabilità delle parti lesionate e al monitoraggio per controllare l’evolversi dell’evento nonché la necessario intervento con opere di ristrutturazione e consolidamento dell’edificio e la messa in sicurezza di tutto il condominio ” invitando l’Amministrazione comunale “ a provvedere per quanto di competenza al fine della pubblica e privata incolumità ” (v. verbale VV.FF. del 6 febbraio 2012).
Il Comune, preso atto dei contenuti del richiamato verbale, con ordinanza contingibile ed urgente adottata ex art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, ordinava all’Amministratore di condominio “ di procedere nei tempi tecnici strettamente necessari agli adempimenti richiesti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed in particolare al monitoraggio delle lesioni riscontrate ed al necessario intervento di ristrutturazione consolidamento dell’edificio ”.
La ricorrente, proprietaria di unità immobiliare all’interno del palazzo in questione, con ricorso notificato il 20 luglio 2012 impugnava l’ordinanza comunale lamentando la violazione sotto più profili dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, il difetto di motivazione e l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990.
Il Ministero dell’Interno ed il Comando dei VV.FF. si costituivano in giudizio con memoria formale depositata il 21 settembre 2012 chiedendo la reiezione del ricorso.
Il Comune di Parma si costituiva in giudizio con memoria formale depositata il 9 novembre 2012.
Con atto depositato il 23 novembre 2012 la ricorrente chiedeva la sospensione dell’ordinanza impugnata allegando il pregiudizio patrimoniale al quale