TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-02-28, n. 202400033

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-02-28, n. 202400033
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400033
Data del deposito : 28 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2024

N. 00033/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00006/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 6 del 2024, proposto da
G N, M N e C N, rappresentati e difesi dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Serafini, n. 9 presso lo studio del suddetto avvocato;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G B, M C e D C dell’Avvocatura della Provincia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché con domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15 nella sede dell’Avvocatura medesima;

nei confronti

Bolghera Iniziative s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via dei Paradisi n. 15/5, nello studio dell’anzidetto avvocato Lorenzi;
M S, non costituitosi in giudizio;
e, per quanto occorrer possa e senza richiesta di rifusione delle spese,
L S, non costituitosi in giudizio;
Franco Bolognani, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento e/o accertamento della illegittimità, previa adozione di idonea misura cautelare

- del provvedimento di cui al “foglio di notifica” prot. n. 4222/2023 dd. 16.11.2023 del Servizio Catasto della P.A.T. – comunicato con pec dd. 17.11.2023 – che ha modificato la mappa catastale e ridefinita la configurazione della p.f. 446/1 C.C. Villazzano quale correzione di errori grafici ai sensi dell’art. 5 comma 5 L.R. n. 6 di data 13.11.1985;

- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, quale anche la nota n. prot. 923934 dd. 12.12.2023 del Servizio Libro Fondiario e Catasto della P.A.T. e, fin d’ora, del diniego, espresso e/o tacito, all’istanza di annullamento in autotutela dd. 15.12.2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della Provincia Autonoma di Trento;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva di Bolghera Iniziative s.r.l.;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 9 e 11 c.p.a.;

Visto il decreto n. 9 del 29 marzo 2023 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2024 il consigliere A T e uditi per i ricorrenti l’avvocato G L, per la Provincia Autonoma di Trento l’avvocato M C e per la controinteressata Bolghera Iniziative s.r.l. l’avvocato A L, come specificato nel relativo verbale;

Sentite ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. le parti presenti nella camera di consiglio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. I signori G, M e C N, odierni ricorrenti, sono proprietari di una palazzina residenziale costituita da tre appartamenti sita in via della Villa n. 17/B a Villazzano di Trento contraddistinta dalla p.ed. 989 C.C. 439 Villazzano. A tale immobile si accede da una strada privata, già di proprietà della Tielle S.A.S. di Trentini Franco &
C. ed ora del signor M S e della signora M L, che insiste sulla p.f. 446/1 C.C. 439 Villazzano e, riferiscono i ricorrenti, per un tratto di circa 30 m sulla stessa p.ed. 989 di loro proprietà. La p.f. 446/1 risulta gravata dal diritto di servitù di passo a piedi e con mezzi a favore delle p.ed. 118, p.f. 472/1, p.f. 472/2, p.f. 472/3, p.f. 472/4, p.f. 472/5, p.f. 472/6, p.f. 472/7 di proprietà della Bolghera Iniziative s.r.l. e della p.ed. 1043 di proprietà dei signori L S, S T e G A. Nel tratto della via d’accesso di circa 30 metri della p.ed. 989 di proprietà dei ricorrenti non è annotata alcuna servitù di passo a favore delle particelle di Bolghera Iniziative s.r.l. e nemmeno a favore dei proprietari della p.ed. 1043.

2. Con separato ricorso pendente innanzi a questo Tribunale sub R.G. 122/2023 il signor G N quale comproprietario della p.ed. 989 ha impugnato i titoli edilizi a mezzo dei quali Bolghera Iniziative s.r.l. ha in corso la realizzazione sulla p.ed 118 e sulle pp. ff. 472/1, 472/2, 472/3, 472/4 e 472/5, 472/6 e 472/7, poste in prossimità della sua realità, di fabbricati ad uso abitativo deducendo l’accresciuto carico antropico e di traffico veicolare che si determinerebbe, nonché lo sviluppo rilevante di superfici volumetrie ed altezze conseguente allo sfruttamento dell’indice di utilizzazione fondiaria e dei limiti dimensionali della viabilità d’accesso previsti singolarmente per i lotti, laddove nella fattispecie si sarebbe reso necessario un piano di lottizzazione.

3. Il Servizio Catasto della Provincia il 17 novembre 2023 ha comunicato ai ricorrenti che con “ foglio di notifica prot. n. 4222/2023 di data 16.11.2023, è stata eseguita una modifica della mappa catastale;
in particolare, è stata correttamente ridefinita la configurazione della p.f. 446/1 del CC di Villazzano sulla scorta della rappresentazione della stessa particella nella mappa storica di impianto, dell’evidenza catastale n. 195/1989 e dei frazionamenti prot. n. 692/1999, 1342/2001, 438/2004 e 691/2009
”. La richiesta della riconfigurazione mappale della p.f. 446/1 è stata avanzata dal tecnico che ha elaborato il frazionamento n. 5276/2021 finalizzato alla “ divisione della p.f. 472 con la creazione di alcuni lotti urbanistici nella zona ovest con la creazione di 7 particelle ” (cfr. pec. dd. 24.10.2023) Nella istanza di modifica grafica viene evidenziata “ la disponibilità degli aventi diritto sulla p.f. 446/1 e 472/3 e /4 a modificare i reciproci diritti intavolati recentemente con la erronea rappresentazione grafica mappale ”. La richiesta è stata valutata positivamente “ considerato che la rappresentazione proposta risulta conforme anche alla planimetria di servitù costituita sulla p.f. 446/1 stessa (

GN

2531/2013) ed al piano di casa materialmente divisa della p.ed. 989 (

GN

6061/2004)
” per cui si è provveduto alla “ correzione degli errori secondo quanto allegato dalla mappa allegata ” ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6.

4. Non ritenendo sussistente alcun “ errore grafico ” nella rappresentazione mappale del confine ad est tra la p.f. 446/1 e la p.ed. 989, anche in relazione alle verifiche svolte da propri tecnici di fiducia, i ricorrenti hanno dapprima chiesto al Servizio Catasto di annullare in autotutela il sopradescritto foglio di notifica n. 4222/2023 e di ripristinare con efficacia retroattiva e senza soluzione di continuità la mappa catastale (pre)vigente. A ciò ha fatto seguito la nota n. prot. 923934 del 12 dicembre 2023 con cui il Servizio Catasto ha trasmesso una relazione predisposta dall’Ufficio del catasto di Trento riguardante le operazioni cartografiche svolte con F.N. 4222/2023.

A seguito della modifica della configurazione catastale della p.f. 446/1 i signori N si ritengono privati della proprietà di circa 50 mq della p.ed. 989 e in prospettiva pregiudicati anche con riferimento al ricorso pendente sub R.G. 122/2023 il cui terzo motivo di censura risulterebbe infondato avendo la società Bolghera Iniziative in conseguenza della modifica anzidetta acquisito la disponibilità integrale anche a mezzo di diritti di servitù della strada di accesso.

Essi hanno pertanto gravato con il ricorso in epigrafe il “ foglio di notifica” prot. n. 4222/2023 ” dd. 16.11.2023 del Servizio Catasto che ha introdotto nella mappa catastale la variazione della p.f. 446/1 C.C. Villazzano. Il ricorso, accompagnato da istanza cautelare, è affidato ai seguenti motivi:

I. Violazione ed omessa applicazione degli artt. 24 – 27 L.P. 23/1992;
eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, per aggravamento procedimentale, per manifesta illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia, per travisamento dei fatti;
omessa e comunque erronea motivazione
.

L’impugnato “ foglio di notifica n. 4222/2023 ” costituisce un atto autoritativo, immediatamente efficace, pregiudizievole per i proprietari della p.ed. 989, riconducibile all’esercizio del potere di correzione della mappa catastale previsto dall’art. 5 comma 5 della l.r. 13 novembre 1985, n. 6, e, come tale, sindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità ex art. 7 c.p.a., non essendo contemplato altro specifico rimedio giudiziario come invece nell’ipotesi del comma 3 del suddetto art. 5 secondo cui le variazioni di particelle vengono introdotte in via definitiva negli atti catastali medesimi sulla base del decreto tavolare. Inoltre nel caso di specie la modifica del confine est tra la p.f. 446/1 e la p.ed. 989 poteva essere disposta dall’Ufficio Catasto solo all’esito di un’azione di regolamento di confini ex art 950 c.c. In particolare i proprietari “ intavolati ” della p.ed. 989 pregiudicati dalla pretesa correzione/modifica grafica della configurazione della p.f. 446/1, che ha sottratto alla p.ed. 989 circa 50 mq di proprietà, avrebbero dovuto essere informati dell’avvio del procedimento per poter anche intervenire nel medesimo con memorie e documenti: e ciò, pertanto, non è avvenuto in evidente spregio alle garanzie partecipative di cui agli artt. 24 e 27 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
né il Servizio Catasto ha considerato la richiesta di annullamento in autotutela corredata dalla perizia tecnica di un consulente di fiducia.

II. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 L.R. 6/1985;
eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, per sviamento di potere, per travisamento dei fatti, per manifesta ingiustizia, illogicità e irragionevolezza;
omessa e comunque erronea motivazione

La modifica della mappa catastale eseguita dall’Ufficio del Catasto deriva da un’errata interpretazione del quadro normativo di riferimento e da un’istruttoria incompleta, ed è basata su una motivazione carente. La perizia tecnica elaborata dal consulente di fiducia dei ricorrenti e già allegata alla istanza di annullamento in autotutela del 5 dicembre 2023 smentisce gli assunti dell’Ufficio del Catasto che si fondano pedissequamente su quanto rappresentato dal tecnico richiedente la modifica, vale a dire il tecnico della società Bolghera Iniziative. In particolare la valutazione compiuta dall’Ufficio del Catasto nella ricostruzione dell’esatto confine est tra la p.f. 446/1 e la p.ed. 989, erroneamente identificato col muro di contenimento ivi esistente, così come l’interpretazione dei frazionamenti intevenuti nel tempo, non trovano riscontro alcuno nella sovrapposizione della mappa storica di impianto con la mappa attuale: sovrapposizione da cui anzi emerge “ un’ottima coincidenza tra le due mappe ”.

I ricorrenti concludono da un lato con una richiesta di verificazione e/o di una consulenza tecnica d’ufficio ex artt. 66 e 67 c.p.a., incaricando tuttavia un professionista che non svolga ed eserciti la professione sul territorio provinciale. Dall’altro ribadiscono la pregiudizialità del presente giudizio rispetto al ricorso sub R.G. 122/2023 – che deve essere sospeso ex artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. - il cui terzo motivo di impugnazione ha ad oggetto proprio l’assenza in capo a Bolghera Iniziative s.r.l. del titolo idoneo ex art. 81 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 a conseguire gli impugnati permessi di costruire n. 74412 e n. 75460 dd. 09.03.2023 e ad attuare i contestati interventi edificatori. Infatti Bolghera Iniziative s.r.l. non dispone di alcun titolo ad accedere sul tratto di strada insistente da sempre su parte della p.ed. 989 e, conseguentemente, non può garantire la viabilità necessaria per l’edificazione nei limiti di quanto prescritto dall’art. 38, comma 2 ter lett. d), delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano regolatore generale del Comune di Trento.

5. Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la Provincia autonoma di Trento diffusamente argomentando per l’infondatezza delle censure dedotte. L’Ufficio del Catasto, ha riferito la Provincia, ha fatto corretta applicazione dell’art. 5, comma 5, della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6 “ Normativa del Catasto fondiario e disciplina dei tipi di frazionamento ” ai sensi del quale “ sono eseguite in via definitiva dall'Ufficio del Catasto le correzioni di errori grafici nella mappa e di errori di scritturazione negli altri atti catastali ”. Analogamente è stato considerato l’art 7 del d.P.G.R. n° 50/L del 5 novembre 1987 (Regolamento di esecuzione della L.R. n°6 del 13/11/1985). Nell’ambito della verifica effettuata sono stati analizzati i dati topometrici e descrittivi riportati negli elaborati susseguitisi nel tempo (mappa d’impianto, abbozzi, tipi di frazionamento, copioni mappe intermedie...) con le dovute compensazioni ed adattamenti nella geometria particellare catastale. A dire della Provincia la mappa storica di impianto e tutti i tipi di frazionamento redatti da tecnici diversi a partire dagli anni '60 concordano nell’individuazione dei confini tra le particelle limitrofe alla p.ed. 446/1, così come rappresentati nella mappa modificata dal

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