TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-01-24, n. 202400250
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/01/2024
N. 00250/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01124/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2019, proposto da:
A S, rappresentata e difesa dall'avvocato R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Rizzo in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.127;
contro
Comune di Altavilla Irpina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G D M e V B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ennio De Vita in Salerno, via Piave 1;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 07.05.2019 di adozione del Piano Urbanistico Comunale, pubblicata il 10.05.2019, ivi compresi tutti i suoi allegati normativi, tecnici e grafici, nonché i pareri di nulla – osta acquisiti, del decreto Ufficio VAS del Comune di Altavilla, V.A.S. (valutazione ambientale strategica) con rapporto ambientale e sintesi tecnica, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lvo. n. 152/2006 e ss.mm.ii, integrata dalla V.I. (valutazione di incidenza);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Altavilla Irpina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 gennaio 2024 la dott.ssa G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
La ricorrente in epigrafe è proprietaria di un fabbricato rurale sito in Altavilla Irpina località Sassano, identificato nel NCEU dalle p.lle 1217 e 1219 del foglio 7, con annesso ampio fondo individuato dalla p.lla 1218, ricadente nella zona urbanistica E5 – Agricoltura Foreste e Pascoli -.
L’ immobile, come catastalmente individuato, è stato edificato in virtù di concessione edilizia n. 66/1986, rilasciata in data 06.04.1988 e successivamente oggetto di condono edilizio, ai sensi e per gli effetti della Legge 724/1994 (prot. 1400 del 28.02.1995).
La ricorrente otteneva permesso di costruire per l’edificazione di un fabbricato destinato ad attività turistico recettiva (casa per vacanze) su altro fondo, individuato catastalmente al foglio 7 p.lla 238, posto nella medesima zona avente identica medesima destinazione urbanistica, ovvero B3, in linea con le previsioni del PRG, versando la somma di € 4.534,34 per il contributo di costruzione.
Nel previgente PRG, l’art. 27 stabiliva che nelle sottozone indicate nelle tavole di PRG come B3 “sono consentiti interventi finalizzati alla dotazione di attrezzature e servizi, essendone le stesse prive di ogni dotazione pur caratterizzandosi per presenza di infrastrutture e reti di servizio urbano. Tali zone quindi, sono da non considerarsi più come rurali, esprimono indubbie vocazioni nel settore turistico 3 ricettivo, terziario e commerciale. Tali zone sono pertanto destinate nelle aree – residue libere ad attività turistiche –